Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 13370 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 13370 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a AVV_NOTAIO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/07/2023 Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di AVV_NOTAIO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza del provvedimento impugnato e, in subordine, il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO con provvedimento in data 22.7.2023, notificato il 24.7.2023, alle ore 9:00, imponeva a COGNOME NOME le prescrizioni di cui all’art. 6 della I. n. 401 del 1989; Il P.M., nel termine di 48 ore prescritto, richiedeva la convalida del provvedimento. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di AVV_NOTAIO con provvedimento depositato in data 26.7.202, ad orario imprecisato, convalidava il provvedimento del AVV_NOTAIO.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, articolando quattro motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce violazione dell’art. 6, comma 3 I 401/1989 e dell’art. 178 lett c) cod.proc.pen., lamentando che, a fronte della notifica del provvedimento questorile in data 24/07/2023 alle ore 9:00, il provvedimento di convalida era stato depositato il 26/07/2023 ad orario imprecisato, con conseguente incertezza del rispetto del termine per la di 48 ore decorrente dalla notifica del provvedimento questorile.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge vizio di motivazione in ordine alla gradualità e congruità della sanzione, lamentando che il Giudice per le indagini preliminari non aveva giustificato la durata della misura fissata in anni cinque.
Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla imposizione dell’obbligo di presentazione nella misura di tre volte in occasione delle partite di calcio del AVV_NOTAIO, in casa ed in provincia, essendo stata omessa ogni giustificazione al riguardo; inoltre, la motivazione era del tutto omessa la convalida dell’obbligo di presentazione con riferimento alle partite della Nazionale italiana di calcio.
Con il quarto motivo deduce violazione dell’art. 6, commi 1 e 2, I 401/1989 e omessa motivazione, lamentando che il Giudice per le indagini preliminari non aveva argomentato in ordine alle ragioni per le quali l’interessato doveva presentarsi in Questura anche con riferimento alle partite amichevoli, difettando la predeterminazione e la conoscibilità delle stesse.
Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
La difesa del ricorrente ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen., nella quale ha ribadito il primo motivo di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente delle ulteriori doglianze proposte.
E’ principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello per cui, al fine di assicurare effettività al principio del contraddittorio cartolare, da cu contraddistinta la fase della convalida del provvedimento questorile di cui alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 2, è necessario che la convalida del G.I.P. non intervenga prima che sia decorso il termine di quarantotto ore dalla notifica all’interessato stesso del provvedimento del AVV_NOTAIO (Sez. 3, n. 32824 dell’11.6.2013, COGNOME, Rv. 256379) e il mancato rispetto di tale termine dilatorio di quarantotto ore, necessariamente finalizzato a consentire l’effettivo esercizio del diritto di difesa, è causativo di nullità di ordine AVV_NOTAIO ex art. 17 cod.proc.pen., lett. c) cod.proc.pen. (Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, COGNOME, Rv. 266223; Sez. 3, n. 15089 del 27/01/2016, COGNOME, Rv. 266632; Sez. 3, n. 32824, dell’11/06/2013, COGNOME, Rv. 256379; Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011, COGNOME, Rv. 250372).
Costituisce, poi, principio consolidato che è causa di inefficacia l’indicazione della data ma non dell’ora di deposito di un provvedimento soggetto a termine “orario” di decadenza, ove non risulti, diversamente dagli atti, la possibilità di affermare che detto termine sia stato rispettato (Sez. 3, n. 20772 del 15/04/2010, COGNOME, Rv. 247606 – 01; Sez.3, n.5624 del 08/07/2016, dep.07/02/2017, COGNOME, Rv.269244 – 01).
Tale principio, di carattere AVV_NOTAIO, è stato ribadito con riferimento alla verifica del rispetto da parte del Giudice della convalida del termine dilatorio di quarantotto ore, finalizzato a consentire l’effettivo esercizio del diritto di dife (Sez.3, n.24260 del 28/04/2023, Rv.284667 01).
Orbene, nella fattispecie in esame la notificazione (lel provvedimento questorile risulta essere stata effettuata al ricorrente in data 24/07/2023 alle ore 9:00, con la conseguenza che, considerato il termine dilatorio a difesa decorrente dalla predetta data, il provvedimento di convalida non poteva essere adottato prima delle ore 9:00 del giorno 26/07/2023.
Il provvedimento di convalida del Giudice, datato 26/07/2023 e privo di orario, è stato depositato in cancelleria in pari data senza indicazione di orario.
L’incertezza sul rispetto del termine dilatorio in questione non è risolvibile alla stregua degli atti, non emergendo alcun elemento utile a tal fine, e deve, pertanto, ritenersi che è stato limitato temporalmente il diritto del ricorrente di accedere agli atti enunciato dall’art. 6 comma 2 bis della legge n. 401/89 e, conseguentemente, di esercitare in maniera piena il diritto di difesa con la presentazione di memorie o deduzioni.
In definitiva, ribadito il principio secondo cui il mancato rispetto del t dilatorio di quarantotto ore, necessariamente finalizzato a consentire l’eff esercizio del diritto di difesa, è causativo di nullità di ordine AVV_NOTAIO ex c.p.p., lett. c) rispetto a provvedimento che incide sulla libertà della pers disposto l’annullamento dell’ordinanza impugnata senza rinvio con conseguente perdita di efficacia della misura imposta dal AVV_NOTAIO (Sez. 3, n. 18530 10/3/2010, Resca, Rv 247041, Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011, COGNOME, Rv. 250372).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara l’inefficacia provvedimento del AVV_NOTAIO del 22/07/2023, limitatamente all’obblig di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo AVV_NOTAIO.
Così deciso il 06/02/2024