Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 27675 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 27675 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/07/2025
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. 1076/2025
NOME Vergine
CC Ð 10/07/2025
NOME COGNOME
Relatore –
R.G.N. 14073/2025
NOME COGNOME
Motivazione semplificata
Alessandro COGNOME NOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Brindisi il 01/05/1990
avverso lÕordinanza del 18/03/2025 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Brindisi;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo lÕannullamento senza rinvio dellÕordinanza.
Con ordinanza in data 18 marzo 2025, ore 15,45, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Brindisi ha convalidato il decreto del Questore della Provincia di Brindisi, emesso in data 17/03/2025 e notificato in data 18/03/2025, ore 11,50, con il quale si vietava a Freuli Luca di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive calcistiche e nei luoghi circostanti lo stadio, per la durata di anni cinque, con previsione di un duplice obbligo di presentazione in occasione degli incontri sportivi presso la Questura di Brindisi.
Avverso lÕordinanza ha presentato ricorso lÕavv. NOME COGNOME difensore di COGNOME NOME, e ne ha chiesto lÕannullamento deducendo:
Violazione e falsa applicazione della legge 13 dicembre 1989 n. 401, art. 6, comma 3 e successive modificazioni e dell’art. 178 lett. c) c.p.p., sotto il profilo dell’eccessiva compressione del tempo concesso all’interessato per difendersi e della conseguente violazione del diritto alla difesa, essendo avvenuta la convalida alle ore 15,45 del 18/03/2025, e mancata valutazione della memoria depositata in data 20/03/2025 alle ore 10,00.
Vizio di motivazione in relazione al fumus dellÕattribuibilitˆ della condotta al ricorrente e alla durata della misura e alla necessitˆ ed urgenza dellÕadozione della stessa.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto lÕannullamento senza rinvio dellÕordinanza impugnata.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Il provvedimento del Questore di Brindisi, emesso in data 17/03/2025, veniva notificato al ricorrente il 18/03/2025 alle ore 11,50; il PM. chiedeva la convalida in data 18/03/2025 alle ore 13,35, e il Giudice convalidava il provvedimento del questore in data 18/03/2025, ore 15,45.
EÕ principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione quello per cui, al fine di assicurare effettivitˆ al principio del contraddittorio cartolare, da cui è contraddistinta la fase della convalida del provvedimento questorile di cui alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 2, è necessario che la convalida del G.I.P. non intervenga prima che sia decorso il termine di quarantotto ore dalla notifica all’interessato stesso del provvedimento del Questore (Sez. 3, n. 32824 dell’11.6.2013, NOME, Rv. 256379) e il mancato rispetto di tale termine dilatorio di quarantotto ore, necessariamente finalizzato a consentire l’effettivo esercizio del diritto di difesa, è causativo di nullitˆ di ordine generale ex art. 178 c.p.p., lett. c) cod.proc.pen. (Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, COGNOME, Rv. 266223; Sez. 3, n. 15089 del 27/01/2016, DÕUrso, Rv. 266632; Sez. 3, n. 32824, dell’11/06/2013, NOME, Rv. 256379; Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011, COGNOME, Rv. 250372).
Va, poi, rilevato che, contrariamente a quanto risulta nellÕordinanza, il ricorrente ha esercitato il diritto di difesa depositando, in data 20/03/2025 ore 11,00, entro il termine di 48 ore, memoria difensiva che in conseguenza della convalida avvenuta senza il rispetto del termine dilatorio, non è stata valutata (Sez. 3, n. 28489 del 08/02/2024, COGNOME, Rv. 286707 Ð 01).
Conseguentemente, l’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio,
con perdita di efficacia del provvedimento erroneamente convalidato, quanto all’obbligo di presentazione, ferma restandone l’intangibilitˆ quanto al divieto di accesso (ex multis Cass. 26/5/2011, n. 21022). Resta assorbito il secondo motivo di ricorso.
Annulla senza rinvio lÕordinanza impugnata e dichiara lÕinefficacia del provvedimento del Questore di Brindisi in data 17/03/2025 limitatamente allÕobbligo di presentazione.
Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Brindisi.
Cos’ deciso il 10/07/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME