Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 10975 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 10975 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/07/2025 della CORTE D’APPELLO DI MILANO Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Milano, con la sentenza emessa il 14 luglio 2025, confermava quella del Tribunale di Milano che, per quel che qui rileva, aveva accertato la responsabilità penale di NOME COGNOME in ordine ai delitti di bancarotta contestatigli in relazione alla RAGIONE_SOCIALE
Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di NOME COGNOME consta di un unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il motivo deduce violazione di legge processuale in relazione all’art. 601, comma 3, cod. proc. pen. rappresentando come la Corte di appello sia incorsa in una nullità che incide sulla sentenza qui impugnata.
In particolare, alla prima udienza del 6 giugno 2025 la Corte territoriale ebbe ad accertare – accogliendo l’eccezione difensiva – il mancato rispetto del termine dilatorio rispetto alla notifica all’imputato, intervenuta in data 13 maggio 2025. Differita l’udienza al 14 luglio 2025, la Corte di appello faceva decorrere dalla notifica del 13 maggio 2025 all’udienza di rinvio il termine dilatorio previsto dall’art. 601, comma 3, cod. proc. pen.
Lamenta il ricorrente che il termine dilatorio doveva decorrere per intero dalla udienza di rinvio alla successiva udienza, il che non è accaduto, integrandosi così la nullità.
Il ricorso è stato trattato senza l’intervento delle parti, ai sensi del rinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successive integrazioni.
Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Va premesso che la disciplina dell’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall’art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni il termine a comparire nei giudizi di appello, è applicabile ai soli atti di impugnazione proposti a far data dal 1 luglio 2024 (Sez. U, n. 42125 del 27/06/2024, Cirelli, Rv. 287096 – 01).
Nel caso in esame l’atto di appello è successivo a tale data e pertanto il termine dilatorio di quaranta giorni trovava applicazione.
Tanto premesso – accedendo agli atti questa Corte la deduzione di error in procedendo – effettivamente la notifica del decreto di citazione in appello all’imputato interveniva in data 13 maggio 2025 e, dunque, senza rispetto del termine dilatorio di quaranta giorni rispetto all’udienza del 6 giugno 2025, come ritenuto correttamente dalla Corte di appello.
A seguito del rinvio all’udienza del 14 luglio 2025, però, il termine di quaranta giorni andava garantito non, come ha ritenuto la Corte territoriale, dalla data della originaria notifica (13 maggio 2025), bensì dalla data dell’udienza di rinvio, vale a dire dal 6 giugno 2025. Il termine di quaranta giorni non è stato assicurato, essendo quello decorso pari a 37 giorni liberi (sulla necessità che si tratti di giorni liberi, cfr. Sez. 3, n. 48367 del 18/04/2018, Lettieri, Rv. 274738 – 01, fra le altre).
Per altro, la difesa all’udienza del 14 luglio 2025 ha ritualmente eccepito la nullità, cosicché alcuna sanatoria è intervenuta.
La fondatezza della doglianza è attestata dal consolidato orientamento per il quale, nel caso in cui all’imputato sia stato regolarmente notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello, ma non sia stato osservato il termine dilatorio per comparire di cui all’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., nessuna nullità si verifica ove il giudice rinvii preliminarmente il processo ad altra udienza, concedendo per intero il nuovo termine (cfr. Sez. 5, n. 17218 del 19/03/2025, S., Rv. 288043 – 01; esclude esplicitamente la cumulabilità dei termini, Sez. 3, n. 48367 del 18/04/2018, Lettieri, Rv. 274738 – 01; conf.: N. 40897 del 2012 Rv. 255005 – 01, N. 19744 del 2013 Rv. 257643 – 01, N. 30075 del 2010 Rv. 247908 – 01, N. 2954 del 2010 Rv. 245844 – 01).
Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano
Così deciso il 20/01/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME