Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 22098 Anno 2025
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Penale Sent. Sez. 3 Num. 22098 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LECCO il 01/01/1987
avverso l’ordinanza del 03/10/2024 del GIP del TRIBUNALE di PADOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette/sentite le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto il r del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 3/10/2024, depositata alle ore 11,30, il G.I.P. Tribunale di Padova, ai sensi dell’art. 6 I. n. 401 del 1989, convali provvedimento del Questore di Padova emesso il precedente 1/10/2024, nei confronti di COGNOME StefanoCOGNOME notificato all’interessato in data 1/10/2024, alle ore 11,15, impositivo del divieto di accesso per anni cinque ai luoghi ove si svol manifestazioni sportive calcistiche nonché ai luoghi interessati al transi trasporto di coloro che assistevano alle manifestazioni, con contest prescrizione dell’obbligo di comparizione presso la Questura di Lecco venti min prima dell’inizio degli incontri di calcio e venti minuti prima della fine dell riguardante la squadra di calcio del Lecco.
Avverso l’indicata ordinanza, COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per Cassazione affidato a tre motivi.
Con un primo motivo deduce violazione del diritto di difesa per violazione dell’art. 6, comma 3, I. n. 401/1989 sostenendo che il provvedimento questorile era stato notificato all’interessato alle ore 11,15 del 1/10/2024 e che il GIP, all ore 11,30 del 3 ottobre /aveva adottato il provvedimento di convalida dando atto che COGNOME non aveva presentato memorie e deduzioni, così dimostrando di non avuto contezza della memoria difensiva trasmessa alle ore 10,01 del 3/10/2024 con la quale si lamentava che non si era tenuto conto della riabilitazione amministrativa intervenuta e si chiedeva una rivalutazione dell’ “effettività della condotta”.
2.1 Con il secondo motivo, si denuncia l’omessa motivazione del provvedimento del Questore in relazione al principio di gradualità della sanzione e del provvedimento del GIP in relazione alla congruità della stessa.
2.2 Con il terzo motivo, si denuncia la violazione dell’art. 6 commi 1 e 2 I. 401/89 e il difetto di motivazione in “merito alle ragioni per cui l’interessato debba presentarsi presso la Questura anche in corrispondenza delle partite amichevoli”.
Va, infine, dato atto che il procedimento, originariamente fissato per l’udienza del 19/2/2025, è stato rinviato all’odierna udienza per verificare l’orario di ricezione da parte del Tribunale della memoria fondante il primo motivo del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato.
E’ noto che l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, formatosi nel solco tracciato dalla Corte costituzionale ( sentenze nn. 26 del 2007, 512 del 2002, n. 144 del 1997) e delle Sezioni Unite di questa Corte ( n. 44273 del 27/10/2004, COGNOME, Rv. 229112-01), assegna al destinatario del provvedimento del Questore il termine di 48 ore, decorrente dalla notifica del provvedimento del questore, per esaminare gli atti e per presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida, analogamente a quello entro cui il P.M. deve richiedere o meno al g.i.p. la relativa convalida (Sez. 3, n. 2471 del 11/12/2007, COGNOME, Rv. 238537; Sez. 3, n. 86 del 19/11/2009, COGNOME, Rv. 246004; Sez. 3, n. 20776 del 15/04/2010, COGNOME, Rv. 247182; Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011, Rv. 250372; Sez. F, n. 41668 del 27/08/2013, Rv. 257350; Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Rv. 266223; Sez. 3, n. 19640 del 1/2/2024, Gentile, Rv. 286523).
Già con la sentenza Castellano del 2007, quindi, era stato chiarito che dalla “lettura costituzionalmente orientata della L. n.401 del 1989, cit. art. 6, segnatamente del suo comma 2 bis, che prevede per l’interessato la “facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento”, può desumersi una garanzia minima per l’esercizio del diritto di difesa: le memorie e le deduzioni depositate entro tale termine di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento del questore sono sempre tempestive e devono essere prese in considerazione, nell’adottare l’ordinanza (motivata) di convalida, dal g.i.p., il quale non può provvedere prima della scadenza di tale termine”.
La giurisprudenza successiva ha temperato la categoricità di tale principio precisando che” l’inosservanza di tale termine, comportando una nullità generale a regime intermedio, deducibile alle condizioni stabilite dall’art. 182 cod. proc. pen., non inficia la legittimità dell’ordinanza di convalida, ove la stessa sia stata comunque, successivamente notificata all’interessato e quest’ultimo non alleghi un concreto e specifico pregiudizio, causalmente derivante dalla violazione del termine”, interesse che deve riguardare il diritto “all’interlocuzione preventiva con il giudice sulle ragioni della illegittimità del provvedimento del questore, interess tutelato e garantito dal riconoscimento di una facoltà processuale di intervento modulabile nei termini sopra indicati (quarantotto ore dalla notifica del Daspo)” (Sez. 3, n. 19640 del 1/2/2024 Cc., Gentile, Rv. 286523 – 01).
Così sintetizzati i principi giurisprudenziali di riferimento, deve rilevarsi ch l’ordinanza impugnata è stata emessa e depositata alle ore 11,30 del 3/10/2024; l’interessato aveva inoltrato la memoria difensiva ampiamente prima del termine lui concesso per tale facoltà, ossia le ore 11,15 dello stesso giorno, risultando dalla documentazione acquisita che l’atto difensivo era pervenuto al Tribunale di Padova alle ore 9,57 del 3/10/2024.
Ricorre anche l’interesse del ricorrente a far valere la predetta nullità, non avendo l’ordinanza di convalida tenuto in alcun conto le articolate deduzioni difensive concernenti la rilevanza della condotta contestata, la durata dell’obbligo di presentazione e la ragionevolezza delle prescrizioni impositive esposte.
Il ricorso va, pertanto, accolto, restando assorbiti gli ulteriori motivi dedot e l’impugnata ordinanza annullata senza rinvio, da cui consegue la cessazione di efficacia del provvedimento emesso dal Questore in data 28/9/2024 limitatamente all’obbligo di presentazione imposto al ricorrente, cui è circoscritta, in quant attinente alla libertà personale del sottoposto, la convalida dell’autorità giudiziari laddove la previsione di cui al comma 1 dell’art. 6 della legge n. 401 del 1989
configura un’atipica misura interdittiva, di competenza esclusiva dell’Autorità di
Pubblica Sicurezza (cfr. Sez. U, n. 44273 del 27/10/2004, COGNOME, in motivazione).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara l’inefficacia del provvedimento del Questore di Padova in data 28/9/2024, limitatamente
all’obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Padova.
Così deciso il 15/5/2025