Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 34842 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 34842 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME/ed NOME nato a ALESSANDRIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/12/2024 del GIP TRIBUNALE di ALESSANDRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza datata 18/12/2024, il GIP del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’ari, 6 I. n. 401 del 1989, convalidò il provvedimento del AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE emesso in data 12/12/2024 nei confronti di COGNOME NOME, notificato all’interessato il 17/12/2024 alle ore 14,00, impositivo del divieto di accesso per anni sei ai luoghi ove si svolgono incontri dì calcio analiticamente indicati ne provvedimento nonché ai luoghi interessarti alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle medesime competizioni, con contestuale prescrizione dell’obbligo di comparizione presso la Questura di RAGIONE_SOCIALE “trenta minuti dopo l’inizio e trenta minuti prima del termine di ogni incontro di calcio ch la squadra “RAGIONE_SOCIALE” disputerà in qualsiasi stadio del territorio nazionale”.
Avverso l’indicata ordinanza, COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per Cassazione affidato a seguenti motivi.
Con un primo motivo, denuncia la violazione del diritto di difesa per inosservanza dell’art. 6, comma 3, I. n. 401/1989 sostenendo che il provvedimento questorile era stato notificato all’interessato alle ore 16,00 del 17/12/2024 e che il GIP, alle ore 16,42 del 18/12/2024 ( con deposito in cancelleria alle ore 18,07 dello stesso giorno), aveva adottato il provvedimento di convalida.
Con il secondo motivo, si deduce il difetto di motivazione in merito alla valutazione della memoria difensiva.
Si assume che con memoria inviata alle ore 12,41 del 19/12/2024, nel ricorso integralmente trascritta, COGNOME aveva contestato la sussistenza dei presupposti necessari per l’adozione del provvedimento rilevando, in particolare, che non vi era elemento alcuno che dimostrasse la realizzazione delle condotte lui addebitate, e si sostiene che il GIP, che aveva già convalidato il DASPO, non l’aveva valutata, tant’è che non se ne rinviene traccia nel provvedimento impugnato.
Con il terzo motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 2, della legge n. 401/1989 e difetto di motivazione ex art. 606, lett. e), c.p.p. in merito alle ragioni per cui era stato previsto che COGNOME dovesse presentarsi per due volte presso la Questura in occasione delle partite di calcio della RAGIONE_SOCIALE. Si lamenta che tale modalità non trovava spiegazione nel provvedimento ed era inutilmente afflittiva essendo sufficiente “un’unica presentazione” per assicurare il controllo che si assume essere necessario.
Con il quarto motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, commi 1 e 2, della legge n. 401/1989 nonché il deficit motivazionale in merito alle ragioni per cui l’obbligo di presentazione era stato imposto anche in relazione alle partite c.d. “amichevoli”. Si lamenta che il provvedimento impugnato, sul punto, non reca alcuna motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I primi due motivi del ricorso sono fondati.
E’ noto che l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, formatosi nel solco tracciato dalla Corte costituzionale ( sentenze nn. 26 del 2007, 512 del 2002, n. 144 del 1997) e delle Sezioni unite di questa Corte ( n. 44273 del 27/10/2004, COGNOME, Rv. 229112-01), assegna al destinatario del provvedimento del AVV_NOTAIO il termine di 48 ore, decorrente dalla notifica del provvedimento del questore, per esaminare gli atti e per presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida, analogamente a quello entro cui il P.M. deve richiedere o meno al GIP la relativa convalida (Sez. 3, n. 2471 del 11/12/2007, Castellano, Rv. 238537; Sez. 3, n. 86 del 19/11/2009, COGNOME, Rv. 246004; Sez. 3, n. 20776 del 15/04/2010,
COGNOME, Rv. 247182; Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011, Rv. 250372; Sez. F, n. 41668 del 27/08/2013, Rv. 257350; Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Rv. 266223; Sez. 3, n. 19640 del 1/2/2024, Gentile, Rv. 286523).
Già con la sentenza Castellano del 2007, quindi, era stato chiarito che dalla “lettura costituzionalmente orientata della L. n.401 del 1989, cit. art. 6, e segnatamente del suo comma 2 bis, che prevede per l’interessato la “facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento”, può desumersi una garanzia minima per l’esercizio del diritto di difesa: le memorie e le deduzioni depositate entro tale termine di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento del questore sono sempre tempestive e devono essere prese in considerazione, nell’adottare l’ordinanza (motivata) di convalida, dal GIP, il quale non può provvedere prima della scadenza di tale termine”.
La giurisprudenza successiva ha temperato la categoricità di tale principio precisando che” l’inosservanza di tale termine, comportando una nullità generale a regime intermedio, deducibile alle condizioni stabilite dall’art. 182 cod. proc. pen., non inficia la legittimità dell’ordinanza di convalida, ove la stessa sia stat comunque, successivamente notificata all’interessato e quest’ultimo non alleghi un concreto e specifico pregiudizio, causalmente derivante dalla violazione del termine”, interesse che deve riguardare il diritto “all’interlocuzione preventiva con il giudice sulle ragioni della illegittimità del provvedimento del questore, interesse tutelato e garantito dal riconoscimento di una facoltà processuale di intervento modulabile nei termini sopra indicati (quarantotto ore dalla notifica del Daspo)” (Sez. 3, n. 19640 del 1/2/2024, Gentile, Rv. 286523 – 01).
Così sintetizzati i principi giurisprudenziali di riferimento, deve rilevarsi che il DASPO fu notificato al ricorrente il 17/12/2024 alle ore 16,00; alle ore 14.04 del giorno successivo fu depositata dal PM alla cancelleria del Tribunale la richiesta di convalida; l’ordinanza impugnata è stata emessa alle ore 16,42 del 18/12/2024 con attestazione del deposito in cancelleria alle ore 18,07 dello stesso giorno; il difensore di COGNOME ha inoltrato la memoria difensiva alle ore 12,41 del 19/12/2024, come risulta dalla documentazione allegata al ricorso che rivela che la pec contenente il documento fu trasmessa al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE all’orario indicato.
Sussiste, anche, l’interesse del ricorrente a far valere la predetta nullità, non avendo l’ordinanza di convalida, depositata ben prima della scadenza del termine delle quarantotto ore dalla notifica del provvedimento del questore, tenuto in alcun conto le articolate deduzioni difensive concernenti la sussistenza dei presupposti richiesti per l’adozione del provvedimento, la non corrispondenza
fra gli addebiti mossi in sede procedimentale e quelli posti a fondamento del DASPO, le durata dell’obbligo di presentazione e la ragionevolezza delle prescrizioni impositive esposte.
Il ricorso va, pertanto, accolto, restando assorbiti gli ulteriori motivi dedot e l’impugnata ordinanza, in quanto intervenuta nei perentori termini di legge, benché viziata per le ragioni anzidette, va annullata con rinvio al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE (Sez. 3, n. 16468 del 28/3/2024, COGNOME, Rv. 286204) “per una rinnovata deliberazione, intesa a correggere, quando possibile, i vizi del provvedimento annullato, con ricostituzione, ove del caso, di un titolo restrittivo valido e operativo” risultando l’esecutività del titolo annullato travolta da presente decisione (Sez. U, n. 4443 del 29/11/2005 (dep. 2006 ), COGNOME, Rv. 232713, in motivazione).
P.Q.M.
annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE e sospende l’efficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO del 12/12/2024, limitatamente all’obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al AVV_NOTAIO.
Così deciso il 23/9/2025