Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 28537 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 28537 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Reggio Emilia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/1/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di AVV_NOTAIO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 10/1/2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di AVV_NOTAIO convalidava l’ordinanza del locale AVV_NOTAIO del 30/12/2023, con la quale era stato interdetto a NOME COGNOME di accedere a manifestazioni sportive su tutto il territorio nazionale per otto anni, nonché ingiunto allo stesso per cinque anni – di presentarsi presso le competenti autorità di pubblica sicurezza in occasione degli incontri disputati dalla squadra di calcio “RAGIONE_SOCIALE“, nei termini di cui al provvedimento.
• GLYPH
Propone ricorso per cassazione il COGNOME deducendo, in primo luogo, la nullità del provvedimento per inosservanza dell’art. 6, comma 3, I. 13 dicembre 1989, n. 401. Il G.i.p. avrebbe convalidato l’atto del AVV_NOTAIO prima che fossero decorse 48 dalla notifica dello stesso all’interessato, con evidente lesione del diritto di difesa; la tempistica della procedura – sostenuta dalla documentazione allegata al ricorso – confermerebbe quanto denunciato, sì da evidenziare il vizio radicale dell’atto. Si contesta, ancora, il difetto di motivazione con riguardo alle ragioni necessità e urgenza che giustificherebbero l’adozione della misura, così come l’obbligo di presentarsi all’autorità anche in occasione di partite amichevoli e due volte anche in concomitanza con incontri disputati in trasferta. Infine, il ricors lamenta l’omessa valutazione del contenuto di una memoria difensiva depositata il 10/1/2024, alle 16.08.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta fondato quanto al primo motivo, assorbente le ulteriori censure.
Occorre premettere che il provvedimento del AVV_NOTAIO è stato notificato al COGNOME l’8/1/2024 alle 17.30, come riportato nell’ordinanza impugnata; questa, a sua volta, è stata emessa il 10/1/2024, alle 12.40, come riportato in calce alla stessa.
Tanto richiamato, questa Corte, al fine di assicurare effettività al principio del contraddittorio cartolare da cui è caratterizzata la fase della convalida de provvedimento questorile in oggetto, ha affermato, sin dalla sentenza n. 2471/08 dell’11/12/2007, Castellano, Rv. 238537 – e così dando una lettura costituzionalmente orientata all’art. 6, comma 2-bis in oggetto, che prevede per l’interessato la “facoltà di presentare, personalmente o a mezzo del difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento” la necessità che la convalida del G.i.p. non possa intervenire prima che sia trascorso il termine di quarantotto ore, decorrente dalla notifica all’interessat stesso del provvedimento. Si è precisato, in particolare, che «se il pubblico ministero ha un termine di quarantotto ore (dalla notifica del provvedimento del AVV_NOTAIO) per decidere se presentare, o no, la richiesta di convalida, analogamente deve ritenersi che il destinatario del provvedimento abbia anch’egli un identico termine a difesa (parimenti decorrente dalla notifica) per presentare memorie o deduzioni al Giudice competente per la convalida del provvedimento». Entro quarantotto ore dalla notifica dell’atto, infatti, la documentazione rilevant – trasmessa dal AVV_NOTAIO al Procuratore della Repubblica – sarà da quest’ultimo inviata al G.i.p. in caso di richiesta di convalida, e sarà quindi consultabile p
esercitare il diritto di difesa mediante la produzione di memorie o deduzioni al medesimo Giudice (cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 32824 dell’1116/2013, Cesare, Rv. 256379; Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011, Trentacoste, Rv. 250372; Sez. 3, n. 21344 del 15/04/2010, COGNOME, Rv. 247275).
Si è altresì sottolineato – di rilievo decisivo per la vicenda in esame – che i mancato rispetto di tale termine dilatorio di quarantotto ore, necessariamente finalizzato a consentire l’effettivo esercizio del diritto di difesa, è fonte di null ordine generale ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. (per tutte, Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011, Trentacoste, Rv. 250372).
Tutto ciò riportato, la Corte osserva che, nel caso in esame, questo termine non è stato rispettato, per emergenza pacifica degli atti; in tal modo, peraltro, non è stata esaminata la memoria che la difesa aveva depositato entro le 48 ore dalla notifica, alle 16.08 del 10/1/2024.
Ne consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, nonché l’inefficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO a data 30/12/2023, limitatamente all’obbligo di presentazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara l’inefficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO del 30/12/2023, limitatamente all’obbligo di presentazione.
Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2024
Ilqigliere estensore
IPresidente