Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 32136 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 32136 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 19/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Castelnuovo ne’ Monti il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 10/01/2024 del Gip del Tribunale di AVV_NOTAIO visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che l’ordinanza impugnata sia annullata senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 10 gennaio 2024, il GIP del Tribunale di AVV_NOTAIO ha convalidato il provvedimento del AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO del 30 dicembre 2023 – con cui si è disposto il divieto di accesso agli impianti sportivi – in relazione al congiunto obbligo di presentazione, in concomitanza con gli eventi sportivi ivi indicati.
al.
Avverso tale ordinanza l’interessato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.
2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamenta la violazione dell’art. 6, comma 3, della legge n. 241 del 1989, sotto il profilo dell’eccessiva compressione del tempo disponibile per la presentazione di memorie e della conseguente lesione del diritto di difesa.
Si rileva come, nonostante la legge non preveda un termine minimo a garanzia del difensore, è stato più volte ribadito che il diritto di difesa non può essere compresso in modo tale da divenire inesercitabile, dovendo sempre garantirsi lo svolgimento del procedimento nel contraddittorio tra le parti. Rilevando che, dalla notifica del provvedimento del AVV_NOTAIO, il pubblico ministero ha un termine di quarantotto ore per decidere se presentare la domanda di convalida, ritiene che il destinatario del provvedimento abbia un analogo termine a difesa per presentare memorie o deduzioni al giudice competente.
2.2. In secondo luogo, si lamenta la mancanza di motivazione quanto alla necessità e urgenza a sostegno della misura.
2.3. Con un terzo motivo, si contesta il difetto di motivazione in merito alla gravità delle prescrizioni del provvedimento rispetto alla gravità del comportamento tenuto.
2.4. Una terza censura è riferita all’omessa valutazione del contenuto della memoria difensiva di cui sopra.
2.5. Ci si duole, infine, della mancanza di motivazione in merito alle ragioni per cui l’interessato debba presentarsi in Questura due volte in occasione delle partite in trasferta della squadra di riferimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato in relazione al primo motivo, con assorbimento degli altri.
1.1. Nel procedimento di convalida delle misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, disciplinato dall’art. 6 della legge n. 401 del 1989 (come nell’analogo procedimento in materia di stupefacenti disciplinato dall’art. 75-bis del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), è data facoltà all’interessato di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie e deduzioni al giudice della convalida. È evidente che una tale facoltà verrebbe del tutto vanificata se non fosse assicurato alla difesa un lasso di tempo, tra la notifica del provvedimento del questore e la convalida del giudice, adeguato all’esercizio di questa forma di contraddittorio, se pure meramente cartolare. Nel silenzio della legge e considerate le cadenze temporali previste per la procedura di convalida (il
provvedimento è comunicato entro quarantotto ore dalla notifica al giudice per le indagini preliminari, che, se ne ricorrono i presupposti, dispone con ordinanza la convalida nelle successive quarantotto ore), il termine dilatorio per l’esercizio del diritto di difesa dell’interessato, se deve essere tale da non interferire con la definizione del procedimento di convalida, improntato all’immediatezza e alla celerità, deve essere comunque sufficiente per consentire ad un soggetto, spesso inesperto di diritto, di reperire un difensore, sottoporgli il caso ed ottenere la redazione di uno scritto difensivo.
Trattandosi di misura di prevenzione, le garanzie applicabili vanno funzionalmente coordinate con quelle operanti in via generale per le misure limitative della libertà personale, a norma dell’art. 13 Cost., con una disciplina della convalida modulata sui tempi e sugli interventi previsti da questa norma.
1.2. In relazione alla misura dell’obbligo di comparire presso l’ufficio o il comando di polizia territorialmente competente, in orario compreso nel periodo di tempo in cui si svolgono le competizioni sportive, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 144 del 1997, ha infatti affermato la necessità che la loro adozione dovesse essere presidiata, sul piano processuale, da quelle stesse garanzie previste per i provvedimenti provvisori dell’autorità di pubblica sicurezza rientranti nella previsione dell’art. 13 Cost.: garanzie consistenti nel controllo sul provvedimento da parte di un giudice e nel diritto di difesa. La stessa Corte ha precisato che la facoltà di interloquire deve essere esercitata con «modalità tali da non interferire» con la definizione del procedimento di convalida, nei termini previsti dalla legge, auspicando l’intervento del legislatore per disciplinare in maniera specifica le modalità di esercizio di detta facoltà, ma ha lasciato aperta la questione della determinazione del termine adeguato, per l’esercizio in concreto del diritto di difesa.
Tale questione è stata risolta da questa Corte, che ha stabilito la necessità che il termine a difesa, per la presentazione di memorie e deduzioni al giudice della convalida, non sia inferiore a quarantotto ore, decorrenti dalla notifica del provvedimento di prescrizioni del questore (ex plurimis, Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, Rv. 281341; Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Rv. 266223; Sez. 3, n. 50456 del 11/11/2015, Rv. 267281; Sez. 3, n. 20776 del 15/04/2010, Rv. 247182); e ciò, considerando il medesimo termine previsto dalla legge a disposizione del pubblico ministero per la richiesta di convalida.
Né a tale ricostruzione può obiettarsi che, con l’applicazione del termine a difesa di 48 ore, potrebbe verificarsi l’eventualità che tra la notifica all’interessato e la comunicazione al giudice intercorra un lasso di tempo così breve, da comprimere eccessivamente lo spazio temporale nel quale inderogabilmente il giudice stesso deve adottare la sua decisione sulla convalida. Infatti, per evitare
tale inconveniente, è sufficiente che il AVV_NOTAIO ponga in essere prassi ispirate alla doverosa cooperazione istituzionale, ritardando il momento della comunicazione del decreto rispetto al momento della notifica all’interessato, co che il termine per la convalida cominci a decorrere a partire da un momento successivo rispetto a quello dell’inizio della decorrenza del termine a difesa.
E, in tema di convalida del provvedimento del AVV_NOTAIO ex art. 6, commi 1 e 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, l’omessa indicazione dell’orario di deposito dell’ordinanza non comporta la caducazione della misura solo ove sia possibile ricavare comunque dagli atti che il giudice per le indagini preliminari ha rispettato il termine dilatorio di 48 ore dalla notifica del provvedimento amministrativo all’interessato, prescritto, a pena di nullità, a tutela dell’effettivo esercizio del diritto di difesa (Sez. 3, n. 24260 del 28/04/2023, Rv. 284667).
Nel caso in esame, dalla documentazione in atti, risulta che il provvedimento del AVV_NOTAIO è stato notificato all’interessato 1’8 gennaio 2024 alle ore 17.30 ed è stato convalidato da parte del GIP il 10 gennaio 2024 alle ore 12.46. Dunque, il termine di quarantotto ore dalla notifica all’indagato del provvedimento questorile non è stato rispettato. Ed entro tale termine (alle ore 16.08 del 10 gennaio 2024), la difesa aveva depositato una memoria che non è stata presa in considerazione, in quanto il giudice aveva già proceduto alla convalida.
Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza di convalida, che deve essere disposto senza rinvio, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011, Rv. 250372). L’annullamento di tale ordinanza comporta altresì la perdita d’efficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO, limitatamente all’imposizione dell’obbligo di presentazione, dovendosi sul punto solo precisare che, ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge n. 401 del 1989, la convalida è prescritta solo relativamente al predetto obbligo di presentazione, in quanto attinente alla libertà personale del destinatario, mentre la previsione di cui al comma 1 del medesimo articolo configura un’atipica misura interdittiva, di competenza dell’Autorità di Pubblica Sicurezza (cfr. Sez. 3, n. 5621 del 08/07/2016, dep. 2017, Rv. 269305).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara l’inefficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO del 30 dicembre 2023, limitatamente all’obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al AVV_NOTAIO.
Così deciso 1119/04/2024.