Daspo Convalidato Troppo Presto: La Cassazione Tutela il Diritto di Difesa
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale a tutela del cittadino: il termine difesa daspo non è una mera formalità. Con la sentenza n. 30088 del 2024, la Suprema Corte ha annullato la convalida di un daspo poiché il giudice l’aveva emessa in meno di 24 ore dalla notifica, comprimendo di fatto il diritto della persona di presentare le proprie ragioni. Questo caso offre uno spunto cruciale per comprendere le garanzie procedurali che devono sempre essere rispettate.
I Fatti di Causa
La vicenda ha origine da un provvedimento di daspo emesso dal Questore di Sondrio, notificato a un cittadino il 29 agosto alle ore 16:30. Il provvedimento includeva, tra le altre cose, l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, una misura che richiede la convalida di un giudice per le indagini preliminari (GIP) entro termini perentori.
Il Pubblico Ministero aveva correttamente richiesto la convalida entro i termini di legge. Tuttavia, il GIP del Tribunale di Sondrio emetteva l’ordinanza di convalida già il giorno successivo, 30 agosto, alle ore 15:09. Di conseguenza, erano trascorse meno di 24 ore dalla notifica al destinatario, il quale non aveva avuto il tempo materiale per predisporre e presentare una memoria difensiva.
L’interessato ha quindi proposto ricorso in Cassazione, lamentando proprio la violazione del suo diritto di difesa a causa della convalida eccessivamente frettolosa.
Il Termine Difesa Daspo e la Decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. I giudici hanno richiamato un principio consolidato, stabilito dalle Sezioni Unite con la celebre sentenza ‘Labbia’ del 2004 (n. 44273). Secondo tale orientamento, il termine di 48 ore dalla notifica, concesso al pubblico ministero per chiedere la convalida del daspo, spetta anche alla persona interessata per esercitare il proprio diritto di difesa.
Questo significa che il destinatario del provvedimento ha due giorni di tempo per presentare memorie, deduzioni o documenti al giudice, per contestare la legittimità o la necessità della misura. Il mancato rispetto di questo termine, secondo la Cassazione, non è un vizio di poco conto, ma integra una nullità di ordine generale, poiché impedisce l’effettivo esercizio di un diritto fondamentale.
Le Motivazioni
Nelle motivazioni, la Corte ha spiegato che, nel caso in esame, il ricorrente non aveva presentato alcuna memoria difensiva. Pertanto, la convalida del daspo in meno di 24 ore dalla notifica ha “certamente compresso e leso l’esercizio del diritto di difesa”. I giudici hanno precisato che il termine di 48 ore ha una “valenza sostanziale e non meramente formale”. Non si tratta di un semplice intervallo burocratico, ma di un tempo garantito dalla legge per permettere al cittadino di interloquire con il giudice prima che la sua libertà personale venga limitata.
La Corte ha distinto questa situazione da casi diversi, in cui l’interessato potrebbe aver già presentato le proprie difese prima della scadenza delle 48 ore. Solo in quel caso, una convalida anticipata potrebbe non essere illegittima. Ma in assenza di qualsiasi atto difensivo, procedere in anticipo costituisce una violazione insanabile.
Le Conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio l’ordinanza del GIP, dichiarando l’inefficacia del provvedimento del Questore limitatamente all’obbligo di presentazione. Questa sentenza rafforza le garanzie difensive nel procedimento di convalida del daspo. Stabilisce chiaramente che la fretta non può mai prevalere sul diritto fondamentale alla difesa. Le autorità giudiziarie devono attendere la scadenza del termine di 48 ore prima di convalidare misure restrittive, a meno che l’interessato non abbia già esplicitamente rinunciato a tale termine esercitando le sue facoltà difensive.
Quanto tempo ha una persona per difendersi da un daspo prima della convalida?
La persona destinataria del provvedimento ha 48 ore di tempo, a partire dal momento della notifica, per presentare memorie o deduzioni difensive al giudice. Questo termine è lo stesso concesso al Pubblico Ministero per richiedere la convalida.
Cosa succede se il giudice convalida il daspo prima che siano trascorse le 48 ore?
Se la persona non ha ancora esercitato il suo diritto di difesa (ad esempio, presentando una memoria), la convalida anticipata è illegittima e determina una nullità generale. L’ordinanza di convalida, in tal caso, deve essere annullata perché lede il diritto di difesa.
L’annullamento della convalida elimina completamente il daspo?
No, non necessariamente. In questo caso specifico, la Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza di convalida e ha dichiarato l’inefficacia del provvedimento del Questore limitatamente alla parte che richiedeva la convalida giudiziaria, ovvero l’obbligo di presentazione. Altre prescrizioni del daspo potrebbero rimanere valide.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 30088 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 30088 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/01/2024
SENTENZA
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LUG. 2C24
sul ricorso di NOME COGNOME, nato a Genova il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza in data 30/08/2023 del GIP del Tribunale di AVV_NOTAIO, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio Luadta)
dell’ordinanza impugnata limitatamente all’obbligo di presentazione
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 30 agosto 2023 il GIP del Tribunale di AVV_NOTAIO ha convalidato il daspo del AVV_NOTAIO nei confronti di NOME COGNOME limitatamente all’obbligo di presentazione.
Il ricorrente eccepisce la violazione del diritto di difesa perché il daspo era stato notificato il 29 agosto 2023 alle ore 16,30, il PM aveva richiesto la convalida nei termini di legge e il GIP aveva convalidato il giorno successivo alle ore 15.09.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
Dopo attenta ricostruzione dell’istituto del daspo anche alla luce della giurisprudenza costituzionale, le Sezioni Unite Labbia (sentenza n. 44273 del 2004) hanno definitivamente chiarito che il soggetto destinatario della misura deve poter interloquire nel procedimento, presentando memorie e deduzioni ed esaminando la documentazione che giustifica l’adozione della misura, per cui se al pubblico ministero è assegnato il termine di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento del questore per chiedere o meno la convalida, anche l’interessato ha lo stesso termine, decorrente ugualmente dalla notifica, per esercitare il suo diritto di difesa. La giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente affermato che il mancato rispetto di questo termine è causa di nullità generale perché non consente l’effettivo esercizio del diritto di difesa (tra le più recenti, Sez. 3, n. 20366 02/12/2020, dep. 2021, Pedretti, Rv. 281341-01). Tuttavia, ove l’interessato abbia comunque esercitato le proprie facoltà difensive, la mera inosservanza del predetto termine – avente valenza sostanziale e non meramente formale – non è idonea ad inficiare la legittimità dell’ordinanza di convalida (tra le più recenti, Sez 3, n. 15973 del 04/03/2020, Belviso, Rv. 280796-01). Nel caso in esame, il ricorrente non aveva presentato una memoria per cui la convalida del daspo, in meno di ventiquattro ore dalla notifica, ha certamente compresso e leso l’esercizio del diritto di difesa.
Afferendo il vizio rilevato alla procedura di convalida, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio (si vedano, ex plurimis, Cass. Sez. 3, n. 16405/10; n. 18530/10; n. 21344/2010), con conseguente dichiarazione di cessazione dell’efficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO limitatamente all’obbligo di presentazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara l’inefficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO del 28/08/2023, limitatamente all’obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al AVV_NOTAIO
Così deciso, il 30 gennaio 2024
Il Consigliere estensore