Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 836 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 836 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato a Rimini il 28/12/1999, avverso l’ordinanza del 08/02/2024 del Giudice per le indagini preliminari de Tribunale di Rimini; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procura Generale dott. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo disporsi l’annullamento de provvedimento impugnato, limitatamente alla prescrizione del duplice obbligo di presentazione Presso la Questura di Rimini.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza datata 8 febbraio 2024, depositata 1’8 febbraio 2024, ore 17.42, il G.I.P. del Tribunale di Rimini, ai sensi dell’art. 6 I. n. 401 de convalidava il provvedimento del Questore di Rimini emesso in data 6 febbraio 2024 nei confronti di NOME COGNOME notificato all’interessato il 7 febbraio 20 alle ore 13.50, impositivo del divieto di accesso per anni cinque all’interno d stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano i di calcio a qualsiasi livello, agonistico od amichevole, calendarizzati e pubbliciz nonché agli incontri di calcio disputati all’estero dalle squadre italiane e nazionale italiana di calcio, a tutte le aree di rispetto dei menzionati luogh tutti gli altri luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto, con del divieto due ore prime dell’inizio, durante e due ore dopo il termine de incontri, e della contestuale prescrizione dell’obbligo di comparire, per anni cin dalla notifica del provvedimento, presso la Questura di Rimini, la prima vol nell’arco di quindici minuti successivi all’inizio della partita e la seconda vol quindici minuti antecedenti la fine di ogni partita in occasione di tutti gli incon calcio della squadra del Rimini in casa, mentre per le competizioni disputate fuo casa, l’obbligo dovrà essere assolto una volta nell’arco dei quindici min successivi all’inizio dell’incontro.
Avverso l’indicata ordinanza, NOME COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione lamentando, ai sensi dell’art. 606, lett cod. proc. pen., mancata osservanza dei termini del giudizio di convalida conseguente nullità della gravata ordinanza, nonché del provvedimento del Questore relativamente alla prescrizione di presentazione personale, compressione del diritto di difesa.
In sintesi, la difesa deduce cheil provvedimento di COGNOME era stato notificato all’interessato in data 07/02/2024, ore 13.50, che il pubblico ministero press Tribunale di Rimini aveva chiesto la convalida al G.I.P. con richiesta pervenuta data 08/02/2024, ore 12.00, che il G.I.P. aveva emesso ordinanza di convalida i data 08/02/2024, ore 17.42, dopo 28 ore circa dalla richiesta del pubbli ministero e prima del deposito di memoria difensiva effettuato in data 09/02/2024 ore 11.40. Lamenta, quindi, il ricorrente il mancato rispetto del termine di 48 dalla notifica del provvedimento di DASPO per consentire all’interessato di presentare memorie e deduzioni al G.I.P., nonché il mancato rispetto del termin di 24 ore tra il deposito della richiesta di convalida del pubblico minister deposito dell’ordinanza da parte del G.I.P. onde consentire al destinatario di av accesso al fascicolo.
CONSIDERATO IN DIRTTTO
1. Occorre premettere che, secondo la giurisprudenza di legittimità, i presupposti della convalida del provvedimento del Questore, impositivo del divieto di accesso alle manifestazioni sportive e dell’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive, sono: a) le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore ad adottare il provvedimento; b) la pericolosità concreta ed attuale del soggetto; c) l’attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dall’art. 6, legge 13 dicembre 1989, n. 401; d) la congruità della durata della misura (Sez. 3, n. 41899 del 13/09/2023, Daniele, Rv. 285286; Sez. 3, n. 17753 del 06/03/2018, COGNOME, Rv. 272778; Sez. 3, n. 20789 del 15/04/2010, COGNOME, Rv. 247186).
Inoltre, nel procedimento di convalida delle misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, disciplinato dall’art. 6 della legge n. 401 del 1989, l’interessato ha la facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie e deduzioni al giudice della convalida, relativamente alla sola misura dell’obbligo di comparire presso l’ufficio o il comando di polizia territorialmente competente, in orario indicato nel corso della giornata in cui si svolgono le competizioni sportive. La convalida è, infatti, prescritta solo relativamente al predetto obbligo di presentazione, in quanto attinente alla libertà personale del destinatario, mentre il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive di cui al comma 1 dell’art. 6 I. n. 401/1989 configura una misura interdittiva, di competenza dell’Autorità di Pubblica Sicurezza (Sez. 3, n. 5621 del 08/07/2016, dep. 2017, Rv. 269305).
E’ così assicurato, con riferimento alla prescrizione dell’obbligo di presentazione, un “contraddittorio cartolare” che contraddistingue l’esercizio del diritto di difesa da parte del destinatario del provvedimento questorile mediante la presentazione al giudice della convalida di memorie e deduzioni.
Poiché la legge non indica un termine per l’esercizio del diritto di difesa, la giurisprudenza di legittimità è ormai orientata nel ritenere che il termine entro il quale l’interessato può depositare memorie difensive e formulare deduzioni al G.I.P. competente per la convalida del provvedimento questorile emesso ai sensi della legge 401/1989 non può essere inferiore a quello, di quarantotto ore, entro il quale il pubblico ministero deve richiedere la convalida (Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, COGNOME Rv. 266223; Sez. 3, n. 50456 del 11/11/2015, COGNOME, Rv. 267281; Sez. 3, n. 20776 del 15/4/2010, COGNOME, Rv. 247182; Sez. 3, n. 86 del 19/11/2009 (dep. 2010), COGNOME, Rv. 246004; Sez. 3, Sentenza n. 2471 del 11/12/2007 (dep. 2008), COGNOME, Rv. 238537). Conseguentemente, «la convalida del provvedimento del questore impositivo dell’obbligo di presentazione
all’autorità di polizia, non può intervenire prima che sia decorso il termine di quarantotto ore dalla sua notifica all’interessato poiché l’inosservanza di tale termine, non consentendo l’effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale» (Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 281341; Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, COGNOME, Rv. 266223; da ult., Sez. 3, n. 20593 del 03/04/2024, COGNOME, n.m.).
La giurisprudenza di legittimità più recente ha, tuttavia, temperato la categoricità di tale principio precisando che l’inosservanza di tale termine, avente una valenza sostanziale e non meramente formale, comportando una nullità generale a regime intermedio, deducibile alle condizioni stabilite dall’art. 182 cod. proc. pen., non inficia la legittimità dell’ordinanza di convalida, ove la stessa sia stata, comunque, successivamente notificata all’interessato e quest’ultimo non alleghi un concreto e specifico pregiudizio, causalmente derivante dalla violazione del termine, deducendo l’esistenza di un interesse a ricorrere, concreto, attuale e verificabile, non rilevando, in tal senso, la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale; interesse che deve riguardare il diritto «all’interlocuzione preventiva con il giudice sulle ragioni della illegittimità del provvedimento del questore, interesse tutelato e garantito dal riconoscimento di una facoltà processuale di intervento modulabile nei termini sopra indicati (quarantotto ore dalla notifica del Daspo)» (così, Sez. 3, n. 19640 del 1/2/2024, Gentile, Rv. 286523 – 01; nello stesso senso, Sez. 3, n. 28489 del 08/02/2024, COGNOME, Rv. 286707).
Coerentemente con tale indirizzo, è stata affermata la manifesta infondatezza della violazione del diritto di difesa, nell’ipotesi in cui il destinatario dell’obbligo presentazione all’autorità di pubblica sicurezza abbia esercitato, in sede di convalida, le sue prerogative difensive presentando memoria in un momento antecedente alla scadenza del termine di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento e il giudice abbia provveduto dopo il deposito della memoria e ne abbia dato conto, confutando nel merito gli argomenti in questa svolti, osservando che, considerata la ratio del termine dilatorio di 48 ore dalla notifica del provvedimento del questore, il positivo esercizio delle prerogative difensive in un momento antecedente alla sua scadenza non obbliga il giudice ad attenderne la maturazione purché, ovviamente, il provvedimento di convalida segua (e non preceda o sia concomitante) al deposito della memoria e ne dia conto (Sez. 3, n. 13639 del 15/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278785).
2. Tanto premesso, il ricorso è fondato.
Nel caso in esame è, infatti, emerso che: a) il provvedimento del Questore è stata notificato al ricorrente il giorno 7 febbraio 2024, alle ore 13.50; b) l’ordinanza
di convalida, impugnata in questa sede, è stata depositata in Cancelleria 1’8 febbraio 2024, alle ore 17.42.
Risulta evidente, perciò, che il termine di quarantotto ore per la presentazione di memorie, decorrente dalla notifica del provvedimento del Questore all’interessato, non è stato rispettato.
Il ricorrente, poi, ha allegato e documentato di aver depositato memoria il 9 febbraio 2024, alle ore 11.40, quindi prima dello scadere delle quarantotto ore dalla ricezione della notifica del provvedimento del Questore, nella quale ha dedotto la carenza di elementi oggettivi di responsabilità con riferimento alla condotta contestata.
La memoria in questione non è stata esaminata dal Giudice in occasione dell’emissione dell’ordinanza di convalida; nè avrebbe potuto esserlo, perché presentata nel termine delle quarantotto ore, ma dopo il deposito dell’ordinanza di convalida.
Alla violazione dell’obbligo di rispettare il termine di quarantotto ore per la presentazione di memorie da porsi in relazione al mancato esame della memoria depositata nel termine riconosciuto per l’esercizio del diritto di difesa, segue, in applicazione dei principi sopra esposti, la dichiarazione di inefficacia del provvedimento del Questore di Rimini del 06/02/2024, limitatamente all’obbligo di presentazione, con annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e demandando alla Cancelleria l’adempimento di comunicare il dispositivo al Questore di Rimini.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara l’inefficacia del provvedimento del Questore di Rimini del 06/02/2024, limitatamente all’obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Rimini.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 novembre 2024.