Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 47311 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 47311 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO l’ 8/1/1988
avverso l’ordinanza del 16/05/2024 del GIP del TRIBUNALE di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, dott. NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e quelle trasmesse dall’avv.to NOME COGNOME difensore di COGNOME che ha chiesto raccoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 16/5/2024, depositata alle ore 11,30, il GIP del Tribunale di Palermo, ai sensi dell’art. 6 I. n. 401 del 1989, ha convalidato il provvedimento del Questore di Palermo, emesso in data 13/5/2024 e notificato il 14/5/2024, nei confronti di COGNOME NOME, impositivo del divieto di accesso per anni cinque ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive analiticamente elencate e in altri luoghi specificatamente indicati, nella parte in cui prevedeva l’obbligo d comparizione presso il Commissariato di PS Centro di Palermo in occasione degli incontri della squadra del Palermo calcio per cinque anni “mezz’ora dopo l’inizio e mezz’ora prima della fine” dell’incontro per le partite che la compagnie avrebbe
disputato a Palermo e nell’intervallo fra il primo e il secondo tempo per le partite in trasferta.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, COGNOME che, con unico motivo, ha denunciato la violazione dell’art. 6 comma 2 I. n. 401/1989 per violazione del diritto di difesa. Si rappresenta che il provvedimento questorile era stato notificato al ricorrente alle ore 15,35 del 14/5/2024 e che la convalida era intervenuta il 16/5/2024 alle ore 11,30, prima, quindi, dello spirale della quarantotto ore riconosciute dal costante orientamento giurisprudenziale per l’esercizio del diritto di difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Dalla documentazione allegata al ricorso si evince che: il provvedimento del Questore fu adottato il 13/5/2024 e notificato a Cocco il 14/5/2024 alle ore 15,35; la richiesta di convalida dell’obbligo di presentazione da parte del PG pervenne al GIP alle ore 12,35 del 15/5/2024; il provvedimento del GIP venne depositato il 16/5/2024, alle ore, 11,30 e notificato a Cocco alle ore 21,00 del 17/5/2024.
Il termine di quarantotto ore entro cui il destinatario del provvedimento ha diritto di esaminare gli atti e, eventualmente, presentare memorie al giudice della convalida, scadeva, quindi, alle ore 15,35 del 16/5/2024, risultando il termine iniziale coincidente con la notifica del provvedimento questorile.
Non vi è quindi dubbio che la convalida fu depositata prima dello scadere del termine.
Un altro dato va però segnalato: non è stato dedotto che nell’interesse di COGNOME sia stata presentata alcuna memoria al GIP per contestare gli argomenti esposti nel provvedimento questorile o per dedurre ulteriori circostanze ritenute significative ai fine del giudizio di convalida e che tali argomenti non siano stati considerati nel provvedimento impugnato.
Tale risultanza è decisiva ai fini del rigetto della richiesta.
Questa Corte ha precisato che “In tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell’obbligo di presentazione all’autorità di polizia non può intervenire prima dello scadere del termine di 48 ore concesso al destinatario per esaminare gli atti e presentare memorie, ma l’inosservanza di tale termine, comportando una nullità generale a regime intermedio, deducibile alle condizioni stabilite dall’art. 182 cod. proc. pen., non inficia la legittimità dell’ordinanza convalida, ove la stessa sia stata, comunque, successivamente notificata all’interessato e quest’ultimo non alleghi un concreto e specifico pregiudizio, causalmente derivante dalla violazione del termine indicato ( Sez. 3, Sentenza n.
19640 del 01/02/2024, COGNOME, Rv. 286523 – 01; Sez. 3, n. 28489 del 8/2/2024 COGNOME,Rv. 286707 – 01).
Tale conclusione trova spiegazione nella natura della nullità derivante da violazione del termine in esame che, afferendo al diritto dell’interess intervenire nel procedimento che lo riguarda, deve essere ricondotta a previsione dell’art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. e la sua deduzi regolata dalle condizioni stabilite dall’art. 182 cod. proc. pen.
A fronte di un’allegazione difensiva che si esaurisce nell’eccepire la violaz del termine senza indicare un interesse concreto, attuale e verificabile le mancato rispetto del termine, va escluso che il deposito dell’ordinanza prima d ore 15,35 del 16/5/2024 giustifichi l’annullamento del provvedimento impugnato.
Il ricorso va, quindi, rigettato con condanna del ricorrente, ex art. 61 proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu Così deciso il 18/11/2024