Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 12243 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 12243 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 06/06/1957
avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME
Il difensore aveva chiesto rinvio per concomitanti impegni professionali.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli che ha riconosciuto RITACCIO Luigi colpevole del reato di cui all’art.73, riqualificato ai sensi del comma 5 del dPR 309/90 e, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulla contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena di un anno di reclusione ed euro tremila di multa.
In relazione alla censura secondo la quale non era stato assicurato il termine minimo a comparire, così come introdotto all’art.601, comma 3 cod.proc.pen. dalla riforma Cartabia, il giudice distrettuale escludeva che la novella normativa trovasse applicazione nel caso in specie a fronte di impugnazione introdotta prima della data del 30 giugno 2023 ai sensi della disciplina previgente a fronte della proroga della disciplina emergenziale (art.23 e 23 bis DL n.137/2020) ad opera del D.L. 22/06/2023.
Nel merito riteneva provata la identificazione ”01: i ja’.4. GLYPH del RITACCIO quale il soggetto che aveva consegnato la dose di stupefacente in ragione dell’attività di ricognizione di PG, delle sommarie informazioni assunte e della proprietà in capo al prevenuto del veicolo utilizzato dal prevenuto e quanto all’efficacia drogante della sostanza ceduta la stessa poteva essere desunta dalle modalità di presentazione del bene (una pallina), dal pagamento del corrispettivo e dall’assenza di elementàa cui potere escludere l’assenza di efficacia stupefacente del bene a fronte altresì di precedenti specifici.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell’imputato la quale, con un primo motivo di ricorso, ha dedotto violazione di legge con riferimento all’eccezione di carattere processuale concernente il termine di comparizione, assumendo/ da un Iato ( che la disciplina della legge Cartabia non conteneva una norma transitoria che disciplinasse il regime di entrata in vigore del nuovo termine di comparizione di cui all’innovato art.601 1 comma 3 tcod.proc.pen. e, dall’altro, che la intervenuta proroga della disciplina emergenziale non poteva avere avuto alcun effetto sulla entrata in vigore della suddetta disposizione, in quanto la normativa emergenziale non aveva mai disciplinato la durata dei termini di comparizione.
Con un secondo motivo di ricorso assume difetto di motivazione con riferimento alla prova dell’efficacia drogante della sostanza ceduta dall’imputato/ prova che spettava comunque alla pubblica accusa e non poteva essere condizionata dalla scelta del rito a prova contratta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Preliminarmente va disattesa la richiesta di rinvio della discussione del ricorso per cassazione avanzata dal Ritaccio con memoria difensiva ritualmente depositata, atteso che la richiesta si limita a prospettare un precedente impegno professionale allo stesso noto fin da data (24 ottobre 2024) di molto anteriore a quella in cui era stato trasmesso l’avviso di discussione in pubblica udienza e comunque non evidenziando le ragioni per cui non era possibile assolvere entrambi gli impegni anche a mezzo di sostituti processuali, in considerazione altresì dell’imminenza della scadenza del termine prescrizionale (Sez. 5 – n. 49454 del 13/11/2019, COGNOME Rv. 277744 – 01).
Il primo motivo di ricorso, di ordine processuale f è infondato sulla base di quanto recentemente statuito dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite proprio con riferimento ai dubbi interpretativi sulla data di entrata in vigore della nuova disciplina concernente il termine di comparizione nel giudizio di appello, che ha stabilito che la disciplina dell’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall’art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni il termine a comparire nei giudizi di appello, è applicabile ai soli atti di impugnazione proposti a far data dal 1° luglio 2024 (Sez. U – n. 42124 del 27/06/2024 Ud. (dep. 15/11/2024), Rv. 287095 – 01), e pertanto non è applicabile al giudizio di appello celebrato nei confronti del RITACCIO il quale era stato introdotto a seguito di impugnazione proposta in epoca di molto anteriore, per cui ~,era applicabile il previgente termine di comparizione di giorni venti.
Il secondo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato in ragione della indeterminatezza ed esploratività della censura, concernente la capacità drogante della sostanza ceduta dal RITACCI0 ( e dtlla adeguatezza dell’iter motivazionale della sentenza impugnata che ha ravvisato la infondatezza del rilievo difensivo / evidenziando che la sostanza ceduta aveva tutte le caratteristiche (peso, modalità di presentazione e prezzo) per essere ritenuta dotata di capacità stupefacente, mentre da nessun elemento del processo, svolto con rito abbreviato, era risultata l’assenza di tale attitudine psicotropa.
Tanto premesso, non può condividersi l’assunto difensivo secondo il quale difetterebbe la prova della lesione del bene protetto, non essendo stato eseguito alcun accertamento sull’efficacia drogante della sostanza; ed invero, l’imputato, per un verso, ha optato per il rito abbreviato, così accettando di esser giudicato sulla base di atti di indagine che descrivevano la cessione della cocaina nei termini suddetti; per altro verso, non ha , —introdotto – né ha subordinato la richiesta del rito a tale acquisizione – ne 7I3
alcun elemento che consentisse anche solo di dubitare dell’effettiva capacità drogante della sostanza stupefacente (ez. 3 -n. 15137 del 15/02/2019, COGNOME, Rv. 275968 – 02; sez.6, n.40044 del 29/09/2022, COGNOME, Rv.283942). Invero in tema di stupefacenti, il giudice non è tenuto a procedere a perizia o ad accertamento tecnico per stabilire la qualità e la quantità del principio attivo di una sostanza drogante, in quanto può attingere tale conoscenza anche da altre fonti di prova acquisite agli atti, fermo restando il rigoroso rispetto dell’obbligo di motivazione che, nella specie è stato rispettato con riferimento agli indici di emersione della capacità drogante della sostanza sequestrata.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della tassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 22 gennaio 2024
Il consigliere estensore
Il Presidente