Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 4764 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3   Num. 4764  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BRENO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/07/2023 del GIP TRIBUNALE di BRESCIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG MARILIA DI NARDO
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilità del ricorso
Depositata in Cancelleria
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FIR, 2n74
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza del 26 luglio 2023, depositata senza l’indicazion dell’orario, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia ha accolto la richiesta del Pubblico Ministero del 25 luglio alle ore 12.30 ed ha convalidato il provvedimento del AVV_NOTAIO della Provincia di Brescia del 22 luglio 2023 notificato all’interessato il 24 luglio 2023, alle ore 9.03 – con cui è stato dispos nei confronti di NOME COGNOME, oltre al divieto di accesso per 10 anni ai luoghi nazionali ed esteri ove si svolgono manifestazioni sportive, l’obbligo di presentazione per 5 anni, presso la stazione dei Carabinieri di Darfo Boario Terme, in occasione di ogni incontro calcistico del «Brescia RAGIONE_SOCIALE», disputato sia in casa sia in trasferta, secondo le diverse cadenze temporali indicate nel provvedimento.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME.
2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 6, comma 3, I. n. 401 del 1989 e del diritto di difesa: la pronuncia sarebbe stata emessa dal Giudice per le indagini preliminari prima del decorso del termine di 48 ore per l’esercizio del diritto di difesa.
Il provvedimento di convalida recherebbe il giorno in cui è stato depositato, ma non l’orario, sicché non sarebbe possibile verificare il rispetto delle 48 ore concesse alla difesa per presentare memorie difensive.
2.2. Con il secondo motivo si deducono la violazione degli artt. 3 e 10 I. n. 241 del 1990, l’«… eccesso di potere per difetto di motivazione del provvedimento del questore» (pag. 4 del ricorso), ed il vizio della motivazione dell’ordinanza impugnata sulla congruità della sanzione dell’obbligo di presentazione per la durata di 5 anni.
2.3. Con il terzo motivo si deducono la violazione dell’art. 6, comma 2, I. n. 401 del 1989, e la mancanza di motivazione sull’obbligo di presentazione per 3 volte in occasione degli incontri calcistici del «Brescia RAGIONE_SOCIALE» disputati in casa.
2.4. Con il quarto motivo si deducono la violazione dell’art. 6, commi 1 e 2, I. n. 401 del 1989, e la mancanza di motivazione sull’obbligo di presentazione anche in occasione di partite c.d. «amichevoli».
2.5. Il difensore ha depositato il 12 dicembre 2023 una memoria di replica alle argomentazioni del AVV_NOTAIO Generale; ha insistito nell’accoglimento del ricorso, rilevando, quanto al primo motivo, che, secondo la giurisprudenza l’incertezza non altrimenti risolvibile sulla tempestività dell’ordinanza di convalida comporta la nullità della misura, non potendosi ricorrere a presunzioni di sorta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è fondato, con assorbimento degli altri motivi.
La giurisprudenza ha riconosciuto al soggetto destinatario della misura dell’obbligo di presentazione ex art. 6 legge 12 dicembre 1989 n. 401, cd. daspo, in sede di convalida, l’esercizio del diritto di difesa, mediante il deposito d memorie, deduzioni e l’esame della documentazione, trasmessa dal AVV_NOTAIO, che giustifica l’adozione della misura; ha individuato il termine di 48 ore, in analogia con quello stabilito dalla legge per il pubblico ministero, per poter esercitare effettivamente tale diritto.
1.1. L’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di convalida del provvedimento del AVV_NOTAIO che sia stata depositata prima della scadenza del termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del AVV_NOTAIO all’interessato, senza che sia stato concretamente esercitato il diritto di difesa, è di conseguenza affetta da nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen. In tal caso, l’ordinanza di convalida deve essere annullata senza rinvio e deve essere dichiarato inefficace l’obbligo di presentazione disposto dal AVV_NOTAIO (Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, Pedretti, Rv. 281341-01).
1.2. La verifica del rispetto del termine a difesa di 48 ore deve essere effettuata in relazione alla data ed all’orario di deposito del provvedimento di convalida emesso dal Giudice per le indagini preliminari.
1.3. L’omessa indicazione dell’orario di deposito dell’ordinanza non comporta la caducazione della misura solo ove sia possibile ricavare dagli atti che il Giudice per le indagini preliminari ha rispettato il termine dilatorio di 48 ore dalla notif del provvedimento amministrativo all’interessato, prescritto, a pena di nullità, a tutela dell’effettivo esercizio del diritto di difesa (Sez. 3, n. 24260 del 28/04/2023 Da Villanova, Rv. 284667-01). L’incertezza, non risolvibile allo stato degli atti, sulla tempestività della convalida del provvedimento del AVV_NOTAIO impositivo dell’obbligo di comparire presso un ufficio di polizia, prevista dall’art. 6, comma 2, I. 12 dicembre 1989 n. 401, si risolve in senso favorevole al sottoposto in quanto, in tema di libertà personale e in presenza di una disciplina così rigorosa, non è consentito ricorrere a presunzioni di sorta riguardo alla legittimità e regolarità formale dei provvedimenti giudiziari (Sez. 3, n. 5624 del 08/07/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269244-01, principio da ultimo ribadito da Sez. 3, n. 44463 del 28/10/2022, Marena, non massimata).
1.4. Risulta dagli atti e dal testo del provvedimento impugNOME che il provvedimento del AVV_NOTAIO di Brescia è stato notificato all’interessato il 24 luglio 2023 alle ore 9.03; il Pubblico Ministero ne ha richiesto la convalida il 25 luglio 2023 alle ore 12.30 e l’ordinanza di convalida del Giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Brescia è stata depositata il successivo 26 luglio 2023, s alcuna indicazione dell’orario del deposito. Dagli atti risulta solo che l’ordina convalida è stata trasmessa dalla cancelleria del Tribunale di Brescia alla Quest di Brescia il 23 luglio 2023 alle ore 13.47 e che la stessa è stata notificata ad NOME COGNOME il 26 luglio 2023 alle ore 16.18. Tali elementi non sono idon a far ritenere con certezza che, l’ordinanza di convalida sia stata depositat volta che fosse decorso il termine di 48 ore dalla notifica del provvedime all’interessato.
1.5. Per quanto il termine di 48 ore sarebbe decorso alle 9.03 del 26 lug 2023, cioè in orario di apertura della cancelleria, deve sottolinearsi che gli stabiliti dai regolamenti, secondo cui l’ufficio è aperto al pubblico, riguard parti e non anche il giudice che ben può compiere attività processuale di ogni al di fuori degli orari di apertura al pubblico della cancelleria (cfr. sul pu 2, n. 9373 del 11/01/2019, Maggíoni, Rv. 275764-01, con riferimento al termine ex art. 172, comma 6, cod. proc. pen. e al deposito della sentenza dopo l’orari chiusura della cancelleria).
1.6. L’assenza di indicazione di orario del deposito e di altri elemen valutazione, in applicazione dei principi espressi, si risolve in senso favorevo ricorrente, nel senso che il deposito dell’ordinanza di convalida è antecedente scadenza del termine di 48 ore.
L’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con conseguente declaratoria di inefficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO limitatamente all’obbligo di presentazione, limitativo della libertà personale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l’inefficacia d provvedimento del AVV_NOTAIO di Brescia del 22.7.2023, limitatamente all’obbligo d presentazione.
Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al AVV_NOTAIO d Brescia.
Così deciso il 21/12/2023.