Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 4766 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 4766 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BRESCIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/07/2023 del GIP TRIBUNALE di BRESCIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG ANTONIO COGNOME Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza del 26 luglio 2023 il Giudice per le indagini preliminari Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha convalidato il provvedimento del AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE d 22 luglio 2023, notificato all’interessato il 24 luglio 2023, alle ore 9.46, disposto nei confronti di NOME COGNOME, oltre al divieto di accedere, per anni, nei luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, l’obblig presentazione presso la Questura di RAGIONE_SOCIALE per il periodo di anni 5, in occas di ogni incontro che la squadra del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE disputerà in casa e fuori anche amichevole; l’obbligo di presentazione è stato disposto per tre volte minuti dopo l’inizio del primo tempo, 20 minuti dopo l’inizio del secondo tempo 20 minuti dopo la fine della partita), in occasione delle partite casaling RAGIONE_SOCIALE, anche amichevoli, e delle partite della nazionale di RAGIONE_SOCIALE italiana provincia di RAGIONE_SOCIALE; per una volta nel caso di partite in trasferta, mezz’or l’inizio del primo tempo.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore NOME COGNOME.
2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 6, comma 3, I 401 del 1989, per l’eccessiva compressione del tempo concesso all’interessato difendersi, con conseguente violazione del diritto di difesa, in ragione dell’o rispetto del termine di 48 ore funzionale all’esercizio del diritto di difesa.
2.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e mancanza della motivazione sulla durata quinquennale dell’obbligo di firma.
2.3. Con il terzo motivo si deduce l’omessa motivazione sulla severi dell’obbligo di presentazione, imposto per tre volte in occasione delle partit RAGIONE_SOCIALE; mancherebbe la motivazione sulla necessità di disporre l’obbligo presentazione in occasione delle partite della nazionale italiana.
2.4. Con il quarto motivo si deducono i vizi di violazione di legge e di mancan della motivazione sull’estensione dell’obbligo di presentazione anche riferimento alle partite «amichevoli».
2.5. Con la memoria depositata il 12 dicembre 2023, il difensore ha replica alle conclusioni del Procuratore Generale ed ha chiesto l’accoglimento del rico
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è fondato, con assorbimento degli altri motivi.
La giurisprudenza ha riconosciuto al soggetto destinatario della misu dell’obbligo di presentazione ex art. 6 legge 12 dicembre 1989 n. 401, cd. das
in sede di convalida, l’esercizio del diritto di difesa, mediante il dep memorie, deduzioni e l’esame della documentazione, trasmessa dal AVV_NOTAIO, che giustifica l’adozione della misura; ha individuato il termine di 48 ore, in an con quello stabilito dalla legge per il pubblico ministero, per poter ese effettivamente tale diritto.
1.1. L’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di convalida provvedimento del AVV_NOTAIO che sia stata depositata prima della scadenza d termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del AVV_NOTAIO all’interess senza che sia stato concretamente esercitato il diritto di difesa, è di conseg affetta da nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen. In ta l’ordinanza di convalida deve essere annullata senza rinvio e deve ess dichiarato inefficace l’obbligo di presentazione disposto dal AVV_NOTAIO (Sez. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, Pedretti, Rv. 281341-01).
1.2. La verifica del rispetto del termine a difesa di 48 ore deve e effettuata in relazione alla data ed all’orario di deposito del provvedimen convalida emesso dal Giudice per le indagini preliminari.
1.3. L’omessa indicazione dell’orario di deposito dell’ordinanza non comport la caducazione della misura solo ove sia possibile ricavare dagli atti che il G per le indagini preliminari ha rispettato il termine dilatorio di 48 ore dalla del provvedimento amministrativo all’interessato, prescritto, a pena di null tutela dell’effettivo esercizio del diritto dì difesa (Sez. 3, n. 24260 del 28/ Da Villanova, Rv. 284667-01). L’incertezza, non risolvibile allo stato degli atti, tempestività della convalida del provvedimento del AVV_NOTAIO impositiv dell’obbligo di comparire presso un ufficio di polizia, prevista dall’art. 6, co I. 12 dicembre 1989 n. 401, si risolve in senso favorevole al sottoposto in qua in tema di libertà personale e in presenza di una disciplina così rigorosa, consentito ricorrere a presunzioni di sorta riguardo alla legittimità e reg formale dei provvedimenti giudiziari (Sez. 3, n. 5624 del 08/07/2016, dep. 201 Barrasso, Rv. 269244-01, principio da ultimo ribadito da Sez. 3, n. 44463 d 28/10/2022, NOME, non massimata).
1.4. Dagli atti risulta che il provvedimento impositivo del AVV_NOTAIO è stato notificato all’interessato il 24 luglio 2023 alle ore 9.46, mentre l’o dì convalida del Giudice per le indagini preliminari è stata depositata il 26 2023, senza indicazione dell’orario, e trasmessa alla Questura di RAGIONE_SOCIALE n stesso giorno alle ore 13.50. Pertanto, non è possibile desumere con assol certezza che l’ordinanza sia stata depositata dopo le ore 9.46 del 26 luglio decorso il termine di 48 ore.
1.6. L’assenza di indicazione di orario del deposito e di altri elemen valutazione, in applicazione dei principi espressi, si risolve in senso favorev
ricorrente, nel senso che il deposito dell’ordinanza di convalida è antecedente alla scadenza del termine di 48 ore.
L’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con conseguente declaratoria di inefficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO limitatamente all’obbligo di presentazione, limitativo della libertà personale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l’inefficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE del 22.7.2023, limitatamente all’obbligo di presentazione.
Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 21/12/2023.