Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 29878 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 29878 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a VICO EQUENSE il 06/11/1998
avverso l’ordinanza del 06/02/2025 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG dottor, NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto
RITENUTO IN FATTO
Di Nota NOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Napoli del 06/02/2025 (notificata il 08/02/2025) con la quale è stata disposta la conv del provvedimento del 03/02/2025, notificato al ricorrente in data 04/02/2025 con cui il Ques di Napoli, nel prescrivere al ricorrente il Daspo, imponeva al medesimo di comparire presso g uffici di Polizia per la durata di anni cinque.
2.1.11 ricorrente deduce, COGNOME con unico motivo di ricorso, il vizio di violazione di legge relazione all’art. 6, I. n. 401 del 1989, per il mancato rispetto del termine di 48 ore dalla all’interessato, rilevando che il provvedimento del Questore è stato notificato il 04/02/202 ore 6,15, che il Pm ha presentato la richiesta di convalida il 02/02/2025 ad orario imprec e che, in data 06/02/2025, sempre ad orario imprecisato, il GIP ha provveduto a convalidar il provvedimento del Questore, senza, dunque, attendere il decorso di 48 ore dalla notifica, inficiando il provvedimento di convalida per mancato esercizio del diritto di difesa, com giurisprudenza costante di legittimità.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto il ri
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
Si ribadisce che, in tema di misure volte a . prevenire i fenomeni . di violenza in occasione di competizioni sportive, l’incertezza, non risolvibile alla stregua degli atti, sulla tempestiv convalida del provvedimento del questore impositivo dell’obbligo di comparire presso un uffic di polizia, prevista dall’art. 6, comma secondo, legge 12 dicembre 1989 n. 401 e succ. modd. comporta la caducazione della stessa misura (Sez.3, n. 5624 del 08/07/2016, Rv. 269244). Più precisamente, si è affermato che è causa di inefficacia l’indicazione della data ma non dell’o deposito di un provvedimento soggetto a termine “orario” di decadenza, ove non risult diversamente dagli atti, la possibilità di affermare che detto termine sia stato rispettato ( n. 20772 del 15/04/2010, Rv. 247606). Pertanto, è causa di inefficacia l’omessa indicazion della data e dell’ora di deposito, ove non risulti aliunde la possibilità di affermare che detto termine sia stato rispettato (Sez. 3, n. 20772 del 15/04/2010, Rv. 247606).
Nel caso in disamina, l’orario di deposito del provvedimento di convalida non è incerto, quanto risulta dal medesimo provvedimento impugnato che il termine a difesa è stato rispettato Infatti, il giudice a quo, pur avendo indicato la sola data di deposito del provvedimento e non l’orario di deposito, nella parte motivazionale del provvedimento dedicata al contradditt cartolare (paragrafo 1), ha dato espressamente atto del rispetto del termine di 48 ore d notifica del provvedimento del Questore e dell’assenza di memorie e deduzioni difensive da parte dell’interessato, dato fattuale che il ricorrente neppure contesta.
La suddetta attestazione del giudice è equipollente all’indicazione dell’orario, in q consente di affermare che il termine minimo a difesa di ore 48 è stato osservato e che
ricorrente non ha esercitato il diritto di difesa, come peraltro appare del tutto plausibil che il provvedimento del Questore è stato notificato il 04/02/2025 alle ore 6,15 e che il G
depositato l’ordinanza di convalida in data 06/02/2025, in orario imprecisato, ma compatibi con quello di apertura degli uffici giudiziari, e quindi certamente successivo alle ore 6,
mattino.
Dall’esame deli atti risulta, dunque, aliunde
che detto termine sia stato rispettato.
2.11 ricorso, dunque, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il Consigliere relatore
Così deciso all’udienza del 06/06/2025
Il Presidente