Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 23458 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 23458 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/04/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Como il 04/12/2002
avverso l’ordinanza emessa il 14/12/2024 dal G.i.p. del Tribunale di Como visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza limitatamente all’imposizione dell’obbligo di presentazione
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 14/12/2024, il G.i.p. del Tribunale di Como ha convalidato il DASPO applicato a COGNOME Oliver dal Questore della stessa città in data 12/12/2024, per la durata di anni tre, unitamente all’obbligo di presentazione per la stessa durata all’autorità di P.S. in concomitanza con le manifestazioni calcistiche cui partecipa la squadra del COMO 1907, in relazione alla condotta tenuta dal ricorrente in occasione dell’incontro tra la predetta squadra e quella del MONZA.
Ricorre per cassazione il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Violazione di legge con riferimento all’eccessiva compressione dei diritti difensivi conseguente all’emissione dell’ordinanza di convalida alle 12.40 del 14/12/2024, e quindi senza il rispetto del termine dilatorio di 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore al COGNOME (effettuata alle 16.50 del 12/12/2024): termine ormai stabilmente individuato dalla giurisprudenza per assicurare un effettivo esercizio del diritto di difesa. Il ricorrente richia ampiamente la giurisprudenza di legittimità, osservando che non era stato rispettato neanche il termine di 24 ore dal deposito della richiesta di convalida da parte del Pubblico Ministero.
2.2. Vizio di motivazione con riferimento alla durata dell’obbligo imposto. Si lamenta la totale assenza di argomentazioni a sostegno della durata triennale della misura.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’imposizione al RIGAMONTI dell’obbligo di presentazione anche durante lo svolgimento degli incontri amichevoli del COMO. Si evidenzia la sostanziale impossibilità di informarsi puntualmente sulle date in cui tale tipologia di incontri viene programmata.
Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l’annullamento dell’ordinanza, limitatamente all’obbligo di presentazione, condividendo le censure formulate con il primo motivo di ricorso.
CONSIDEFtATO IN DIRITTO
Il primo motivo è fondato, ed assume valenza assorbente delle altre censure prospettate.
È invero pacifico che, come sottolineato nel motivo di ricorso, l’ordinanza di convalida è stata emessa alle 12.40 del 14/12/2024, e quindi prima dello scadere del termine di 48 ore, decorrente dalla notifica al RIGAMONTI del provvedimento del Questore (avvenuta alle 16.50 del precedente giorno 12), a disposizione della difesa per articolare memorie e produrre documentazione.
Deve conseguentemente ritenersi applicabile, in linea con quanto osservato dal P.G. nella propria requisitoria, l’indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell’obbligo di presentazione all’autorità di polizia, non può intervenire prima che sia decorso il termine di quarantotto ore dalla sua notifica all’interessato poiché l’inosservanza di tale termine, non consentendo l’effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale» (Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv.
281341 – 01. In senso analogo, tra le altre, cfr. da ultimo Sez. 3, n. 9809 del
14/10/2024, dep. 2025, Marano; Sez. 3, n. 3738 del 10/10/2024, dep. 2025,
COGNOME).
3. Le considerazioni fin qui svolte impongono, da un lato, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata limitatamente all’obbligo di presentazione
agli uffici di P.S., imposto al RIGAMONTI dal Questore di Como (cui andrà
comunicato il presente dispositivo) con il provvedimento emesso in data
12/12/2024; d’altro lato, e conseguentemente, deve dichiararsi l’inefficacia in
parte qua di tale provvedimento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l’inefficacia del provvedimento del Questore di Como del 12/12/2024, limitatamente all’obbligo di
presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al
Questore di Como.
Così deciso il 29 aprile 2025 Il Consigli GLYPH stensore
Il Presidente