Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 4767 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 4767 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a AVV_NOTAIO il DATA_NASCITA visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinan
CONSIDERATO IN FATTO
Con ordinanza del 26/7/2023, il Giudice per le indagini preliminari d Tribunale di AVV_NOTAIO convalidava l’ordinanza del locale AVV_NOTAIO del 22/7/20 con la quale era stato interdetto a NOME COGNOME COGNOME accedere a manifestaz sportive su tutto il territorio nazionale per dieci anni, nonché ingiunto allo – per cinque anni – di presentarsi presso Uffici di Polizia in occasione degli i disputati dalla squadra del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE, nei termini di cui al provvedimento
Propone ricorso per cassazione il COGNOME, deducendo, in primo luogo, l nullità del provvedimento per inosservanza dell’art. 6, comma 3, I. 13 dicem 1989, n. 401. Il G.i.p. avrebbe probabilmente convalidato l’atto del AVV_NOTAIO pr che fossero decorse 48 dalla notifica dello stesso all’interessato, con ev
.., lesione del diritto di difesa; la tempistica della procedura – sostenuta dalla documentazione allegata al ricorso – confermerebbe quanto denunciato, sì da evidenziare il vizio radicale dell’atto. Si contesta, ancora, il vizio di motivazio con riguardo all’elevata durata dell’obbligo di presentazione, nella misura di cinque anni, anche in relazione al coindagato NOME COGNOME, così come la mancanza di motivazione quanto agli incontri disputati dalla Nazionale di calcio, previsti nel provvedimento del AVV_NOTAIO ma assenti in quello del G.i.p.; in ordine a quelli giocati dal AVV_NOTAIO calcio, inoltre, non vi sarebbe adeguata ragione giustificatrice della triplice presentazione. La violazione di legge ed il vizio di motivazione sono contestati, poi, quanto all’obbligo di presentazione in occasione degli incontri amichevoli disputati dalla squadra locale, peraltro spesso non pubblicizzati e giocati a porte chiuse.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta fondato quanto al primo motivo, assorbente le ulteriori censure.
Occorre premettere che il provvedimento del AVV_NOTAIO è stato notificato al COGNOME il 24/7/2023 alle ore 08.35, come da relata in atti che questo Collegio ha legittimamente esaminato, dato il contenuto della censura; occorre anche premettere che l’ordinanza impugnata è stata depositata in cancelleria il 26/7/2023, senza indicazione oraria.
Tanto richiamato, questa Corte, al fine di assicurare effettività al principio del contraddittorio cartolare da cui è caratterizzata la fase della convalida del provvedimento questorile in oggetto, ha affermato, sin dalla sentenza n. 2471/08 dell’11/12/2007, Castellano, Rv. 238537 – e così dando una lettura costituzionalmente orientata all’art. 6, comma 2-bis in oggetto, che prevede per l’interessato la “facoltà di presentare, personalmente o a mezzo del difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento” la necessità che la convalida del G.i.p. non possa intervenire prima che sia trascorso il termine di quarantotto ore, decorrente dalla notifica all’interessato stesso del provvedimento. Si è precisato, in particolare, che «se il pubblico ministero ha un termine di quarantotto ore (dalla notifica del provvedimento del AVV_NOTAIO) per decidere se presentare, o no, la richiesta di convalida, analogamente deve ritenersi che il destinatario del provvedimento abbia anch’egli un identico termine a difesa (parimenti decorrente dalla notifica) per presentare memorie o deduzioni al Giudice competente per la convalida del provvedimento». Entro quarantotto ore dalla notifica dell’atto, infatti, la documentazione rilevante – trasmessa dal AVV_NOTAIO al AVV_NOTAIOtore della Repubblica – sarà da quest’ultimo
inviata al G.i.p. in caso di richiesta di convalida, e sarà quindi consultabile per esercitare il diritto di difesa mediante la produzione di memorie o deduzioni al medesimo Giudice (cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 32824 dell’11/6/2013, COGNOME, Rv. 256379; Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011, COGNOME, Rv. 250372; Sez. 3, n. 21344 del 15/04/2010, COGNOME, Rv. 247275).
Si è altresì sottolineato – di rilievo decisivo per la vicenda in esame – che il mancato rispetto di tale termine dilatorio di quarantotto ore, necessariamente finalizzato a consentire l’effettivo esercizio del diritto di difesa, è fonte di null ordine AVV_NOTAIO ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. (per tutte, Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011, COGNOME, Rv. 250372).
Tutto ciò riportato, la Corte osserva che – in difetto di una precisa indicazione, nell’ordinanza, dell’orario di deposito – si deve ritenere che il termine in esame sia stato disatteso nel caso di specie, in ossequio al principio di favor rei.
Ne consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, nonché l’inefficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO a data 22/7/2023, limitatamente all’obbligo di presentazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara l’inefficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO del 22/7/2023, limitatamente all’obbligo di presentazione.
Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente