Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 6567 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3   Num. 6567  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a COMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/04/2023 del GIP TRIBUNALE di BOLZANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, dottoressa NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del 07/04/2023, emessa dal Gip del Tribunale di Bolzano, con la quale veniva disposta la convalida del provvedimento emesso dal AVV_NOTAIO di Bolzano in data 31/03/2023, notificato al ricorrente in data 04/04/2023 alle ore 14,50.
2.1.Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione dell’art. 6, comma L..401 del 1989, sotto il profilo della incertezza della tempestività della richiesta di conval PM e del rispetto dei termini di legge della successiva ordinanza di convalida del giudice. proposito, rappresenta che né la richiesta del pubblico ministero né l’ordinanza di convali recano espressa indicazione degli orari di deposito dell’atto emesso e che tali dati non son altrimenti desumibili. In particolare, specifica che la richiesta di convalida del PM è d 06/04/2023, senza alcuna specificazione oraria, e l’ordinanza di convalida è del 07/04/2023. Deduce quindi violazione di legge in quanto non vi è certezza che il PM abbia inoltrato la richies di convalida entro 48 ore dalla notifica del provvedimento del AVV_NOTAIO. Inoltre, in assenza una espressa previsione dell’orario in cui il giudice ha emesso il provvedimento di convalid non vi è certezza del rispetto dei termini di cui all’art. 6 comma 3 , L..401 del 1989; pert l’ordinanza di convalida deve essere annullata, in quanto disposta in violazione di legge.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta difetto di motivazione in or alla sussistenza dei presupposti legittimanti l’adozione della misura restrittiva, posto c giudice non ha effettuato alcun concreto vaglio delle risultanze delle annotazioni di pol giudiziaria. Ed infatti il giudice ha pedissequamente riprodotto un errore del PM che, ne richiesta di convalida, fa riferimento alla accensione di ben tre fumogeni, sebbene n provvedimento del AVV_NOTAIO si contesti al prevenuto la condotta concerne l’accensione di un solo fumogeno al fine di incitare la propria squadra. Inoltre, sempre in relazione a tale doglianza giudice non ha effettuato alcun controllo in ordine alla pericolosità della condotta, consi nell’aver acceso e brandito un solo fumogeno, alla pericolosità del soggetto, né in ordine al adeguatezza della misura e alla sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza, considerato peraltro che al ricorrente può essere attribuito un unico precedente di Daspo contestato ne 2006, ben 17 anni prima dei fatti occorsi.
Tali doglianze sono state articolate nella memoria difensiva, depositata in data 06/04/2023 che il giudice ha preso in considerazione solo in modo apparente, non avendo in alcun modo confutato alcuna delle deduzioni difensive in essa contenute.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione di legge per omes specificazione della misura della durata dell’obbligo di presentazione, posto che il giudice s limitato a richiamare il provvedimento questorile senza specificare la durata e posto c neppure il provvedimento del AVV_NOTAIO indica espressamente alcun termine.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiarar l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La prima doglianza è fondata. Non è ignoto a questo Collegio l’orientamento maggioritario secondo il quale, in tema di obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia, il ma rispetto, da parte del pubblico ministero, del termine di quarantotto ore dalla notifica provvedimento del questore per la presentazione della richiesta di convalida non comporta l’inefficacia della misura, ove la convalida del giudice sia intervenuta nel termine complessiv novantasei ore da detta notifica, nonché l’orientamento secondo il quale l’omessa indicazione dell’orario di deposito dell’ordinanza non comporta la caducazione della misura, ove sia possibil ricavare dagli atti che il giudice per le indagini preliminari ha rispettato il termine dilato ore dalla notifica del provvedimento amministrativo all’interessato, prescritto, a pena di nul a tutela dell’effettivo esercizio del diritto di difesa (Sez. 3, n. 41170 del 21/0 Cc. (dep. 12/11/2021 ) Rv. 282231.
Tuttavia, questo Collegio condivide l’orientamento difforme secondo il quale il mancato rispetto, da parte del pubblico ministero, del termine di quarantotto ore dalla notifica provvedimento del questore per la presentazione della richiesta di convalida, comporta l’inefficacia della misura, pur ove la convalida del giudice sia intervenuta nel termine compless di novantasei ore da detta notifica. Sez. 3, n. 35979 del 25/01/2021 Cc. (dep. 04/10/2021 ) Rv. 282209; Sez. 3, n. 15503 del 16/02/2011 Cc. (dep. 18/04/2011 ) Rv. 249857). Secondo tale orientamento, l’art. 6, comma 3, I. n. 401 del 1989 impone il rispetto di ciascun term sia quello di quarantotto ore del pubblico ministero sia quello di quarantotto ore del giud Sicché l’incertezza, non risolvibile alla stregua degli atti, sulla tempestività anche di uno s tali interventi non può che tradursi nel mancato riscontro del presupposto essenziale costitui dalla richiesta del PM, con conseguente caducazione della misura medesima.
1.1. GLYPH Nel caso in disamina, la notifica del provvedimento del AVV_NOTAIO è avvenuta in data 04/04/2023 alle ore 14,50. Il Pubblico Ministero ha emesso la richiesta di convalida in da 06/04/2023, senza alcuna specificazione oraria, ma recante il timbro del depositato presso la cancelleria del Tribunale in pari data. Nella medesima data, il 06/04/2023, alle ore 14,43, ricorrente ha depositato, mediante invio di pec, entro 48 ore dalla notifica del provvedimen del AVV_NOTAIO, memoria difensiva, con richiesta di accesso agi atti, senza avere notizia del richiesta di convalida del PM e del contestale deposito della documentazione. La convalida del Gip è intervenuta in data 07/04/2023, ad orario imprecisato. Pertanto, nel caso di specie, no è dagli atti processuale altrimenti deducibile se la richiesta del Pm, con contestuale depos della documentazione, sia intervenuta nel rispetto o meno del termine di 48 dalla notifica d provvedimento impugNOME o sia intervenuta oltre il suddetto termine.
2.Deve, dunque, essere annullata impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bolzano con riferimento all’accertamento della tardività della richiesta del PM. Si dispone sospensione dell’efficacia del provvedimento del questore limitatamente alla prescrizione dell’obbligo di presentazione.
Tale epilogo decisorio, comportando un pronunciamento di natura rescindente, determina l’ultroneità della disamina degli ulteriori motivi di ricorso.
PQM
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Bolzano. Dispone la sospensione dell’efficacia del decreto del questore di Bolzano del 31/03/2023 limitatamente all’obbligo di presentazione, mandando alla cancelleria per la comunicazione del presente dispositivo al AVV_NOTAIO di Bolzano.
Così deciso all’udienza del 24 ottobre 2023
Il Consigliere estensore il Presidente