Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 15932 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 15932 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Procuratore della Repubblica di L’Aquila nel procedimento nei confronti di NOME COGNOME nato in Ucraina il 12/09/1993
avverso l’ordinanza dei 04/11/2024 del Tribunale di L’Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata;
letta la memoria di replica dell’avvocato NOME COGNOME difensore di RAGIONE_SOCIALE, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di L’Aquila non ha convalidato l’arresto di NOME in relazione al reato di cui agli artt. 81, 110, 337 cod. pen. per violazione del termine di cui all’art. 558 cod. proc. pen. In particolare, il Tribunale ha rilevato che l’arrestato è stato presentato all’udienza di convalida alle ore 10:00 del giorno 04/11/2024, ossia più di 48 ore dopo la privazione della libertà personale, avvenuta al più tardi alle 09:40 del 02/11/2024, quando era stato ammanettato a seguito del primo episodio di resistenza nel corso della perquisizione personale disposta ai sensi dell’art 103 d.P.R. n. 309/1990.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di L’Aquila denunciando la manifesta illogicità della motivazione, in quanto Stepan Karp ha posto in essere più reati di resistenza: in un primo momento, nel piazzale antistante la sua abitazione ove è stato sottoposto a perquisizione personale, ha strappato dalle mani lo spinello che un agente di polizia giudiziaria aveva rinvenuto nella tasca posteriore destra dei suoi pantaloni, colpendo con forti gomitate agli altri superiori l’ufficiale intervenuto in suo aiuto e, per questo, è stato ammanettato; poi, una volta fatto salire all’interno dell’abitazione, quantunque già ammanettato, ha sferrato calci e ha spinto con forza i pubblici ufficiali.
Dopo questa seconda resistenza, alle ore 12:00 del 02/11/2024, è stato dichiarato in arresto ed è da questo momento che deve far essere fatto decorrere il termine di 48 ore previsto per la presentazione al giudice per la convalida e la celebrazione del rito direttissimo.
Il difensore di NOME COGNOME ha depositato memoria nella quale ha evidenziato che la privazione della libertà personale è avvenuta, come correttamente osservato dal Tribunale, intorno alle 09:30, quando è stato ammanettato.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
L’art. 558, comma 4, cod. proc. pen. stabilisce che «se il pubblico ministero ordina che l’arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione, lo può presentare
direttamente all’udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall’arresto. Si applicano al giudizio di convalida le
disposizioni dell’art. 391, in quanto compatibili».
Il termine per la richiesta di convalida decorre dal momento in
cui il soggetto
è privato della libertà personale e non da quello in cui viene redatto il verbale di arresto che rappresenta solo la forma di documentazione dell’attività compiuta
(Sez. 5, n. 17169 del 22/01/2024, Rv. 286232 – 01).
Il Tribunale ha fatto corretta applicazione di tale principio, osservando che le operazioni di perquisizione personale hanno avuto inizio alle 09:30 circa all’esterno
dell’abitazione di NOME COGNOME e NOME COGNOME e che il ricorrente è stato ammanettato, al più tardi, alle 09:40, quando ha posto in essere
il primo episodio
di violenza. In questo momento, quindi, egli è stato privato della libertà personale.
A nulla rileva che, poi, la perquisizione sia proseguita all’interno dell’abitazione
(alle ore 10.30, come emerge dal relativo verbale) e che, durante la stessa, il ricorrente, già privato della libertà personale, abbia posto in essere ulteriori atti di
resistenza, né rileva il momento in cui egli è stato dichiarato in arresto (ore 12:00), tanto più che prima di procedere ad un arresto non era necessario compiere accertamenti sulla sua identità (già nota) né valutare le risultanze dell’attività di polizia (essendo stato ritenuto necessario il contenimento fisico fin dal primo atto di resistenza).
Tale motivazione, logica e immune da vizi, non è scalfita dalle censure mosse con il ricorso.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 25/03/2025