Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33835 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33835 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Napoli DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli Nord del 26.1.2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa in data 26.1.2024, il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice dell’esecuzione, revocava, su richiesta del pubblico ministero, il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a COGNOME NOME con la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli Nord in data 11.4.2022 (irrevocabile il 27 9.2022), per non avere il condannato adempiuto agli obblighi impostigli di pagare una provvisionale immediatamente esecutiva in favore della parte civile.
In particolare, il tribunale dava atto che, non avendo il giudice della cognizione individuato un termine, l’adempimento avrebbe dovuto essere eseguito entro il passaggio in giudicato della sentenza. Precisava, altresì, di non poter prendere in considerazione la documentazione prodotta dalla difesa di COGNOME, che comprovava il raggiungimento in data 21.12.2023 di un accordo transattivo tra l’imputato e la persona offesa, in quanto il giudice dell’esecuzione non è tenuto a motivare su questioni diverse dall’adempimento ovvero circa l’inesistenza di cause che lo rendano impossibile, dovendo solo rilevare l’inadempimento non dipeso da impossibilità, che comporta la revoca di diritto del beneficio.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, articolando tre motivi.
2.1 Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606 lett. b) cod. proc. pen., l’erronea applicazione dell’art. 165 cod. pen.
Richiamando giurisprudenza di legittimità secondo cui il termine di adempimento, ove non sia stato fissato in sentenza, coincide con la scadenza dei cinque anni previsti dall’art. 163 cod. pen., il ricorso lamenta che nel caso di specie il pubblico ministero avrebbe dovuto dapprima chiedere al giudice la fissazione di un termine (omesso in sede di cognizione) entro il quale provvedere da parte dell’imputato all’adempimento degli obblighi cui era stata subordinata la sospensione condizionale della pena.
2.2 Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606 lett. b) cod. proc. pen., l’erronea applicazione dell’art. 168 cod. pen.
Il giudice dell’esecuzione, infatti, ha errato a revocare la sospensione condizionale quando ha ritenuto di non potere prendere in considerazione la documentazione relativa all’accordo transattivo, nel quale la persona offesa si dichiarava soddisfatta del proprio credito e si rendeva disponibile a rilasciare una dichiarazione di soddisfazione ai fini della concessione della pena sospesa.
2.3 Con il terzo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606 lett. b) cod. proc. pen., la violazione degli artt. 179, 670 e 420-bis cod. proc. pen., in quanto nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e nel decreto di citazione a giudizio le generalità dell’imputato erano indicate erroneamente, ciò che ha determinato la nullità ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., del giudizio cognizione.
Con requisitoria scritta del 13.4.2024, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, osservando che il giudice dell’esecuzione ha revocato la pena suh’erroneo presupposto che,
mancando in sentenza il termine per l’adempimento, esso coincidesse con la data della irrevocabilità della sentenza stessa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato.
2. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato, infatti, il principio di diritto secondo cui, in caso di sospensione condizionale della pena subordinata all’adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro il quale l’imputato deve provvedere allo stesso, che costituisce elemento essenziale dell’istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell’impugnazione, anche d’ufficio, o da quello dell’esecuzione, fermo restando che, ove non venga in tal modo fissato, lo stesso viene a coincidere con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall’art. 163 cod. pen. decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza (Sez. U, n. 37503 del 23/6/2022, COGNOME, Rv. 283577 – 01).
Invero, dal tenore testuale dell’art. 165, comma sesto, cod. pen., si ricava che deve esistere una distanza di tempo tra il momento in cui sorge l’obbligo al cui adempimento è subordinata la sospensione e il momento entro il quale l’obbligo stesso deve essere soddisfatto, tant’è che la norma prevede che all’onerato debba essere concesso un lasso di tempo per l’adempimento dell’obbligo impostogli (“… il termine entro il quale …”) e rende perciò anc certo che debba essere necessariamente fissato il dies ad quem. Pertanto, il giudice è tenuto a fissare nella sentenza il termine per l’adempimento.
Quando, come nel caso di specie, concede la sospensione condizionale della pena subordinata all’adempimento di un obbligo risarcitorio, il giudice penale, in primo luogo, valuta in via prognostica che l’imputato si asterrà in futuro dalla commissione di ulteriori reati e, in secondo luogo, compie un giudizio di meritevolezza, stimando l’imputato idoneo a conseguire il beneficio se, nel termine stabilito dalla sentenza, si attivi per risarcire la parte civile del dan cagionato dal reato, in maniera da realizzare un comportamento sintomatico di una maggiore socialità.
A queste finalità sono collegati due termini: quello legale di cui all’art. 163 primo comma, cod. pen. e quello giudiziale di cui all’art. 165, sesto comma, stesso, il quale ultimo serve per definire compiutamente il trattamento specialpreventivo riservato al condannato a pena condizionalmente sospesa e subordinata all’adempimento di un “obbligo risarcitorio”.
Pertanto, il termine entro il quale l’imputato deve provvedere all’adempimento dell’obbligo risarcitorio, qualora non sia stato fissato in
sentenza, non può essere fatto coincidere con quello del passaggio in giudicato della stessa, dovendosi escludere che esso possa decorrere ante iudicatum, a ciò ostando il dettato costituzionale (art. 27, secondo comma, Cost.) e quello convenzionale (art. 6, n. 2, CEDU).
In altri termini, allorquando il beneficio della sospensione condizionale della pena venga subordinato ad uno degli obblighi previsti dall’art. 165 cod. pen., anche il termine per l’adempimento deve decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza, perché la sospensione della esecuzione della pena presuppone necessariamente una sentenza di condanna eseguibile, e, cioè, definitiva.
Ne consegue che, a tali fini, qualsiasi termine stabilito per l’adempimento dell’obbligo risarcitorio, al quale sia stata subordinata la sospensione condizionale della pena, deve essere corrispondentemente differito alla data di irrevocabilità della pronuncia e fatto decorrere da essa, non potendo farsi coincidere l’inadempimento con il momento stesso del passaggio in giudicato della sentenza di condanna a pena sospesa, in quanto la lettera della legge richiede esplicitamente che sia stabilito un termine (diverso da quello iniziale) entro il quale il condannato debba adempiere la prestazione.
Le Sezioni Unite hanno anche affermato che, di contro, nemmeno può ritenersi che, laddove la sentenza non abbia fissato un termine entro il quale l’imputato deve adempiere all’obbligo cui è condizionato il beneficio, il termine per adempiere coincida con quello previsto dall’art. 163 cod. pen. (due o cinque anni a seconda che trattasi di contravvenzione o delitto).
Si tratterebbe di una soluzione che svaluta il ruolo che la norma penale attribuisce al termine, il quale partecipa alla definizione della finali specialpreventiva, che la norma stessa richiede sia perseguita nel caso concreto e che perciò deve essere appositamente stabilito dal giudice nella sentenza, onde rendere, da un lato, esigibile l’adempimento dell’obbligo risarcitorio e rafforzare, dall’altro, il dovere di adempiere da parte del condannato.
Solo ove il giudice della cognizione non abbia stabilito il termine nella sentenza e successivamente il giudice dell’esecuzione non sia stato investito della fissazione del termine per l’adempimento dell’obbligo risarcitorio, il termine stesso coinciderà con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall’art. 163 cod. pen.
Alla luce di tali principi, dunque, nel caso di specie il giudic dell’esecuzione, preso atto che il giudice della cognizione non aveva fissato in sentenza un termine per l’adempimento dell’obbligo di pagare alla parte civile una provvisionale immediatamente esecutiva, ha errato a ritenere che l’obbligo dovesse essere adempiuto entro il passaggio in giudicato della sentenza e, conseguentemente, a revocare il beneficio della sospensione condizionale della
pena, ai sensi dell’art. 168, comma primo, n. 1) cod. pen., per il mancato adempimento degli obblighi imposti al condannato.
Il pubblico ministero avrebbe dovuto previamente richiedere al giudice dell’esecuzione di fissare il termine per l’adempimento degli obblighi che il giudice della cognizione aveva omesso di prevedere.
Ma, di fronte alla richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena comunque formulata dal pubblico ministero, il giudice dell’esecuzione, ove avesse ritenuto di non potere procedere d’ufficio a stabilire lui stesso il termine di cui all’art. 165, comma 6, cod. pen., avrebbe dovuto quantomeno accertare se fossero decorsi i termini residuali di cui all’art. 163 cod. pen. e rigettare la richiesta ove – come nel caso di specie – i cinque anni dal passaggio in giudicato dalla sentenza di condanna non fossero ancora scaduti.
Di conseguenza, il primo motivo di ricorso merita accoglimento e tanto determina l’assorbimento del secondo motivo di ricorso, che attiene ad un profilo rispetto a cui è preliminare la valutazione dell’eventuale decorso del termine per l’adempimento degli obblighi risarcitori, in mancanza del quale nessuna questione è a farsi che comporti l’apprezzamento di circostanze controverse eventualmente comprovanti l’avvenuto adempimento.
Viceversa, il terzo motivo di ricorso è palesemente inammissibile, perché deduce impropriamente, nella sede dell’esecuzione azionata ex art. 674 cod. proc. pen. per la revoca della sospensione condizionale della pena, una questione concernente la vocatio in jus nella fase della cognizione.
Per quanto fin qui considerato, dunque, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al Tribunale di Napoli Nord per un nuovo giudizio sulla individuazione del termine per l’adempimento, da svolgersi alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 37503 del 2022 a cui si è innanzi fatto largamente riferimento.
P.Q.M.
o Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli Nord.
Così deciso il 24.5.2024