Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 484 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 484 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma indicata in epigrafe, con la quale è stata riconosciuto il vincolo della continuazione “esterna” con altro reato di furto, giudicato con sentenza irrevocabile del Tribunale di Roma.
L’esponente deduce inosservanza della legge penale; violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), 180, comma 1 e 108 cod. proc. pen.; violazione dell’art. 24 Cost. e 6, comma 3, lett. b) CEDU.
Il difensore lamenta l’illegittimità del mancato accoglimento della richiesta di rinvio dell’udienza fissata innanzi alla Corte d’appello in data 8/2/2022. All’uopo rappresenta che il mandato a difendere fu rilasciato dal suo assistito nel pomeriggio del 4 febbraio 2022, cadente di venerdì.
Questo avrebbe impedito di prendere cognizione degli atti presso la cancelleria, attese anche le restrizioni vigenti nell’accesso agli uffici, le c cancellerie sono visitabili previo appuntamento con cadenze settimanali.
Ha inoltre rappresentato che l’imputato era impedito per ragioni di salute.
Con memoria difensiva richiede che il ricorso sia assegnato alla sezione ordinaria, lamentando l’inconferenza delle ragioni d’inammissibilità indicate all’atto di spoglio del ricorso.
Il ricorso è inammissibile.
La Corte d’appello, nel rigettare la richiesta ha richiamato la massima di questa Corte che recita:”La previsione di cui all’art. 108 cod. proc. pen.- che prevede la concessione di un termine a difesa nei casi di rinuncia, revoca, incompatibilità e abbandono della difesa – non si applica nel caso di revoca del precedente difensore e nomina di quello nuovo verificatesi nell’immediatezza della celebrazione del giudizio di legittimità, avuto riguardo alle peculiarità d quest’ultimo in cui l’intervento del difensore è meramente eventuale per i procedimenti che si celebrano in pubblica udienza (art. 614 cod. proc. pen.), mentre per quelli in camera di consiglio, regolati dall’art. 611 cod. proc. pen., il contraddittorio, salvo che sia diversamente disposto, ha natura meramente cartolare, con esclusione dell’intervento sia del P.G. presso la S.C. che del difensore del ricorrente” (Sez. 1, n. 19784 del 10/04/2015, Rv. 263459).
Ha poi aggiunto:”rilevato che il rito cartolare oggi introdotto presenta caratteristiche assolutamente sovrapponibili rispetto a quelle del giudizio di legittimità menzionato nella massima su estesa, essendo il contraddittorio cartolare la regola ed essendo intervenuta la revoca del difensore quando ormai era decorso il termine perentorio per la richiesta della trattazione del processo in presenza rigetta l’istanza”.
Prescindendo dal parallelismo rilevato dal giudice di merito con il giudizio che si svolge in sede di legittimità, questa Corte ha, in casi analoghi al presente, stabilito il seguente principio di diritto: “Il difensore non ha diritto al r dell’udienza motivato sul presupposto che non ha potuto accedere agli atti per tardività della nomina, in quanto la facoltà riconosciuta all’imputato di nominare l’avvocato in qualsiasi momento del processo va bilanciata con il principio di ragionevole durata ed esercitata in modo da non trasformare le nomine e le revoche dei difensori in un sistema per controllare le scansioni ed i tempi del processo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito di non concedere termine a difesa, in caso di revoca e nomina di nuovo difensore di fiducia cinque giorni prima dell’udienza fissata per la celebrazione di un processo di modesta complessità” (così Sez. 5, n. 32135 del 07/03/2016, COGNOME ed altro, Rv. 267804 – 01).
Non si individuano ragioni per discostarsi da tale orientamento, essendo il caso in esame sovrapponibile a quello oggetto della massima appena richiamata.
All’uopo si osserva come la difesa, pur avendo ricevuto il mandato nella data di venerdì 4 febbraio, avrebbe potuto consultare gli atti nei giorni di sabato 5 febbraio o lunedì 7 febbraio, chiedendo alla cancelleria di essere ricevuto con urgenza.
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Sotto questo profilo la difesa, la quale ha sostenuto che in cancelleria si accedeva all’epoca previo appuntamento, non ha documentato di essersi attivata in questo senso, dimostrando di avere quantomeno richiesto l’accesso agli uffici per la consultazione degli atti.
Il rilievo concernente lo stato di salute dell’imputato è del pari manifestamente infondato. Come osservato dalla Corte di merito non era pervenuta alcuna tempestiva richiesta di celebrazione del giudizio in presenza; pertanto, l’eventuale impedimento dell’imputato è da considerarsi non rilevante, non essendo prevista la sua presenza in udienza (cfr. in argomento, sia pure con riferimento al giudizio cartolare innanzi alla Corte di Cassazione Sez. 3, n. 32864 del 15/07/2022, C., Rv. 283415 – 01:”In tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, ove il giudizio di cassazione si svolga con contraddittorio cartolare per l’assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale, non trova applicazione la previsione dell’art. 420-ter cod. proc. pen. in tema di legittimo impedimento a comparire del difensore dell’imputato, non essendo prevista la sua comparizione personale”).
Consegue alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000),
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 dicembre 2022
Il Consigliere estensore
Il Preside e