Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 39831 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39831 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 11/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TERRACINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/11/2024 della Corte d’appello di Milano Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del primo motivo del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato la pronuncia resa in esito a giudizio abbreviato dal locale Tribunale nei confronti di NOME COGNOME in ordine al reato di associazione finalizzata al narcotraffico, con il ruolo di promotore ed organizzatore, ad innumerevoli episodi di acquisto, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti di diverso tipo, nonché al reato di autoriciclaggio.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato mediante l’articolazione di due motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen., con cui deduce:
2.1. Inosservanza dell’art. 108 cod. proc. pen. e conseguente nullità, ritualmente eccepita, del diniego del termine a difesa ritualmente richiesto. L’imputato, all’epoca latitante, si era doluto di non aver potuto vagliare il poderoso compendio degli atti di indagine versati dal Pubblico ministero con la richiesta di rinvio a giudizio, per avere appreso della fissazione dell’udienza preliminare solo pochi giorni prima della celebrazione della stessa; nonché del fatto che il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, subito nominato, a due giorni dalla medesima udienza, era stato costretto, per non incorrere in decadenza, a formulare istanza di giudizio abbreviato causa incognita ;
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all’art. 74, comma 1, d.P.R. 309/90. La veste assegnata all’imputato di capo pro motore del sodalizio è errata. Egli, invero, operava come mero gregario del sodalizio in realtà guidato da NOME COGNOME e NOME COGNOME, come comprovato, oltre che dalle stesse dichiarazioni confessorie del NOME, dall’informativa della Squadra mobile di Milano del 13 dicembre 2021 detta ‘Arkan parte III ‘.
La difesa dell’imputato ha fatto pervenire allegati su DVD.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
Il primo motivo è manifestamente infondato. È sufficiente rilevare che le ragioni per le quali il ricorrente ha chiesto i termini a difesa, riconducibili ad un’ipotesi di nomina tardiva, non rientrano nei casi previsti dall’art. 1 08 cod. proc. pen., non vertendosi in ipotesi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità o di abbandono. Di questo ha dato correttamente atto la Corte territoriale, la quale, ricostruita la vicenda, ha
altresì ricordato che l’atto di nomina dell’AVV_NOTAIO , recante la data del 27 settembre 2022 (precedente di dieci giorni l’udienza preliminare e tuttavia depositato solo il 5 ottobre 2022) conteneva già tutti i riferimenti processuali, oltre alla clausola contemplante la dichiarazione dell’imputato ‘di aver separatamente ricevuto dall’AVV_NOTAIO tutte le informazioni previste ‘; che l’imputato, latitante, era assistito, sino alla nomina fidu ciaria dell’AVV_NOTAIO, da difensore d’ufficio ; e che il prevenuto si era scientemente sottratto alla cattura, dandosi alla macchia, sicché non poteva poi fondatamente dolersi di non conoscere tempestivamente gli sviluppi processuali. Al riguardo, la Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio, che richiama, secondo cui ‘ Il termine a difesa di cui all’art. 108 cod. proc. pen. è funzionale ad assicurare una difesa effettiva e non determina il diritto dell’imputato ad ottenere il rinvio dell’udienza in ogni caso di nomina tardiva, dovendo il diritto di difesa essere bilanciato con il principio della ragionevole durata del processo ed esercitato senza trasformare le nomine e le revoche dei difensori in un sistema di controllo delle scansioni e dei tempi del processo ‘ ( Sez. 4, n. 4928 del 27/10/2022, dep. 2023, Fattore Romualdo, Rv. 284094).
La sentenza impugnata ha inoltre correttamente rilevato che, indipendentemente dall ‘ efficacia sanante della opzione per il giudizio abbreviato effettuata dal difensore munito di procura speciale, l ‘ eccezione di nullità afferente al diniego dei termini a difesa è stata proposta, per la prima volta, solo in sede di gravame, conseguendone la sua tardività. Invero, la mancata concessione del termine a difesa previsto dall’art. 108 cod. proc. pen., attenendo all’assistenza dell’imputato e non all’assenza del difensore, determina una nullità generale a regime intermedio che deve essere eccepita dal difensore presente, immediatamente dopo il compimento dell’atto che nega il termine ( ex multis , Sez. 1, n. 16487 del 23/01/2025, COGNOME NOME, Rv. 288020).
Anche il secondo motivo, con cui il ricorrente lamenta la ritenuta veste di capo promotore del sodalizio, è privo di pregio. Trattandosi di una valutazione in punto di fatto, il Collegio osserva che la motivazione sul punto si appalesa non manifestamente illogica. In essa si legge (pp. 48-49) che il COGNOME era riconosciuto come capo e promotore dai gangli inferiori o esecutivi come emergente dalle conversazioni captate nei confronti del coimputato COGNOME; che, in tutta l’analitica disamina relativa ai reati satellite commessi, non risultò mai in veste operativa-esecutiva alle dipendenze di figure sovraordinate; che i personaggi evocati dal ricorrente, negli interrogatori successivi al suo arresto, ossia il COGNOME e l’COGNOME, non emersero in modo pervasivo o rilevante nelle presenti vicende; che il COGNOME era stato riconosciuto come capo dal COGNOME; che l’imputato non ha mai spiegato come un mero gregario, quale egli si era professato, potesse trattare specifiche ingenti importazioni di stupefacente con trafficanti del calibro di quelli emersi durante le indagini, né come potesse sovraintendere l’attività di riciclaggio; che la difesa non si è confrontata con i suddetti
premianti elementi, incompatibili con un ruolo diverso da quello direttivo e di promozione del sodalizio; che il NOME non ha mai spiegato come mai fu lui stesso a concludere, nell’agosto 2020, l’accordo per le importazioni dall’estero di un carico di 28 kg. di ketamina e di 100 kg. di hashish, fornendo la provvista e organizzandone la materiale consegna; che appare altamente significativa la conversazione captata con il Vercesi del 1° maggio 2020, allorché il NOME delineò il programma di riorganizzazione del sodalizio criminale, una volta superata la fase di cautela e di rimessa determinata da una preoccupante attività di polizia in corso, da lui stesso individuata.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 11 settembre 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME