Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 924 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 924 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME DI COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso la sentenza del 24/02/2025 della Corte d’appello di Venezia visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Venezia confermava la sentenza del Tribunale di Verona del 10/05/2022, che aveva condannato XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX in ordine ai delitti di cui agli articoli 572 e 609bis cod. pen. alla pena di anni 6 di reclusione.
Avverso tale sentenza l’imputato, tramite i suoi difensori, ha presentato due distinti ricorsi per cassazione.
Il ricorso presentato dall’AVV_NOTAIO del Foro di Venezia Ł articolato in due doglianze.
Con la prima, lamenta violazione degli articoli 97, comma 4, e 108, cod. proc. pen., con riguardo alla disciplina prevista per la nomina di un difensore prontamente reperibile che ha portato alla lesione del diritto di difesa.
Con la seconda lamenta vizio di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso dell’AVV_NOTAIO del Foro di Verona Ł anch’esso articolato in due doglianze.
Con la prima lamenta, al pari del collega, violazione degli articoli 97 comma 4 e 108 cod. proc. pen. in relazione al diritto di difesa.
Con la seconda lamenta mancanza di motivazione sulle prove a carico dell’imputato.
Entrambi i ricorsi sono inammissibili.
5.1. La comune doglianza Ł inammissibile in quanto, per costante giurisprudenza, la mancata concessione del termine a difesa previsto dall’art. 108 cod. proc. pen., attenendo all’assistenza dell’imputato e non all’assenza del difensore, determina una nullità generale a regime intermedio che non può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione, ma deve essere eccepita dal difensore presente, immediatamente dopo il compimento dell’atto che nega il termine. (Sez. 1, n. 16487 del 23/01/2025, COGNOME, Rv. 288020 – 01).
– Relatore –
Ord. n. sez. 18048/2025
CC – 12/12/2025
Nel caso in esame, dalla piana lettura del verbale di udienza del 27 marzo 2018, emerge come il difensore abbia omesso di eccepire la nullità immediatamente dopo il suo verificarsi.
I motivi di ricorso sono pertanto inammissibili.
5.2. La doglianza sulle attenuanti generiche (seconda censura dell’AVV_NOTAIO) Ł inammissibile.
A pagina 15 la sentenza gravata condivide la motivazione dei primi giudici, che hanno ritenuto ostare al riconoscimento delle circostanze atipiche le modalità delle condotte di prevaricazione fisica e sessuale, commesse anche piø volte al giorno e di fronte ai figli, l’ampio lasso temporale di commissione del reato e la circostanza che la condotta sia cessata non per volontà dell’imputato ma dall’abbandono della casa familiare da parte della persona offesa.
La motivazione fa buon governo dell’orientamento di questa Corte, la quale ritiene che le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale «concessione» del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioŁ tra le circostanze da valutare ai sensi dell’art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una piø incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena” (cfr., Sez. 2, n. 14307 del 14.3.2017, COGNOME; Sez. 2, n. 30228 del 5.6.2014, COGNOME); il loro riconoscimento non costituisce, pertanto, un diritto dell’imputato, conseguente all’assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo (v. ex multis sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, COGNOME, Rv. 281590; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, n.m.); inoltre, stante la ratio della disposizione di cui all’art. 62bis cod. pen., al giudice di merito non Ł richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201), rientrando la stessa concessione di esse nell’ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737). Non Ł neppure necessario esaminare tutti i parametri di cui all’art. 133 cod. pen., ma Ł sufficiente specificare a quale si sia inteso far riferimento (sez. 1, n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419).
Rileva altresì la Corte che «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62bis , disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non Ø piø sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489 – 01; Sez. 1, Sentenza n, 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986 – 01)».
5.3. Il motivo sulla responsabilità (seconda censura ricorso AVV_NOTAIO) Ł inammissibile in quanto totalmente generico. A fronte di una duplice concorde motivazione di colpevolezza, infatti, il ricorso si limita ad una generica contestazione sulla attendibilità della persona offesa, le cui dedotte lacune e contraddizioni non vengono neppure precisate.
La doglianza manca quindi della necessaria specificità intrinseca ed estrinseca.
Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonchØ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 12/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.