Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12359 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12359 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ACIREALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato NOME COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, e, per l’effetto, lo ha condanNOME alla pena di anni 1 mesi 1 e giorni 10 di reclusione, previo riconoscimento della contestata recidiva
Avverso la sentenza ricorre COGNOME, per il tramite del difensore di fiducia, articolando tre motivi.
2.1. Con il primo deduce erronea applicazione della legge processuale in relazione agli artt. 108, 178 lett. c) e 180 cod. proc. pen.
Lamenta che la Corte distrettuale abbia ritenuto infondata l’eccezione di nullità sollevata per la mancata concessione del termine a difesa, richiamando un orientamento della giurisprudenza di legittimità non pertinente. Evidenzia, al riguardo, che la dedotta violazione dell’art. 108 cod. proc. pen. ha avito luogo, in virtù della scelta dell’imputato di essere giudicato nelle forme del rito abbreviato, nel corso dell’udienza preliminare in esito alla quale emessa la sentenza del primo grado del giudizio. Non essendo passibile di saNOMEria a mente del combiNOME disposto degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., la relativa eccezione è stata legittimamente proposta coi motivi di appello in applicazione dell’art. 180 cod. proc. pen. che consente di rilevare tale patologia processuale fino alla deliberazione del grado successivo a quello in cui si è verificata.
2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell’elemento psicologico.
E’ stato trascurato che l’imputato si è reso conto della contrarietà della sua condotta alle prescizioni impostegli dal regime di sorveglianza speciale di P.S. soltanto al momento del controllo in un comune diverso da quello dove era obbligato a soggiornare. COGNOME infatti, dopo un lungo periodo di carcerazione, era stato sottoposto per la prima volta alla misura da appena cinque giorni e non aveva ancora acquisito piena consapevolezza dell’effettivo tenore delle restrizioni.
2.3. Con terzo motivo del vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nonostante la natura accidentale ed imputabile soltanto a negligenza della condotta ascrittagli.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Il primo motivo è privo di pregio.
Dall’esame degli atti processuali, consentito in ragione della natura processuale del vizio dedotto, ossia la violazione dell’art. 108 cod. proc. pen., si evince che il difensore di fiducia, dopo il rigetto della richiesta avanzata dal suo sostituto processuale di concessione del termine a difesa all’udienza del 7 ottobre 2016, nella successiva udienza del 16 dicembre 2016, aveva concluso, chiedendo il minimo edittale senza altro osservare. Solo con l’appello avverso la sentenza di condanna aveva proposto l’eccezione di nullità.
E’, pertanto, corretta la decisione della Corte territoriale, che ha ritenuto tardiva l’eccezione e sanata la nullità in applicazione della pacifica giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui la mancata concessione del termine a difesa, previsto dall’art. 108 cod. proc. pen., determina una nullità generale a regime intermedio (in quanto attiene all’assistenza dell’imputato e non all’assenza del difensore), che deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine di cui all’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., dal difensore presente e, quindi, al più tardi, immediatamente dopo il compimento dell’atto che nega il termine o lo concede in misura che si sostiene incongrua (Sez. 1, n. 13401 del 05/02/2020, Rv. 278823; Sez. 2, n. 5773 del 10/01/2019, Rv. 275523; Sez. 1, n. 11030 del 25/02/2010, Rv. 246777; Sez. 5, n. 19524 del 02/04/2007, Rv. 236643; Sez. 5, n. 20475 del 14/02/2002, Rv. 221905).
2. Il secondo motivo è parimenti infondato.
E’ pacifico che ad integrare il delitto di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 è sufficiente il dolo generico, e cioè la consapevolezza delle prescrizioni fissate nonché la determinata e cosciente volontà di inadempimento di detti obblighi, a nulla rilevando le finalità che abbiano specificamente ispirato la condotta del sorvegliato speciale (Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, dep. 2017, Confortino, Rv. 270262 – 01). L’erronea convinzione dell’imputato circa il contenuto delle prescrizioni non rileva come errore su legge diversa da quella penale, ma come ignoranza del precetto penale e, quindi, può rilevare ai fini dell’esclusione della sussistenza del dolo generico nei limiti di cui all’art. 5 cod. pen., così come individuati dalla sentenza della Corte costituzionale n.364 del 1988 (Sez. 6, n. 58227 del 23/10/2018, COGNOME, Rv. 274814 – 01).
In puntuale applicazione dei ricordati principi, la Corte distrettuale ha desunto, con argomenti tutt’altro che illogici, la piena consapevolezza dell’imputato di violare la più afflittiva delle prescrizione impostegli non solo dalla pacifica ed incontestata circostanza che lo stesso aveva ricevuto regolare notifica del provvedimento applicativo della misura di prevenzione ed era stato sottoposto al regime della sorveglianza speciale di P.S. sottoscrivendo il verbale in cui sono analiticamente specificate tutte le prescizioni ma anche dalla condotta in tenuta occasione del controllo. COGNOME, sorpreso in compagnia di un pregiudicato, non aveva giustificato in alcun modo l’allontanamento dal comune.
3. Il terzo motivo non è consentito perché sollecita apprezzamenti riservati al giudice del merito che, nella specie, correttamente esercitando il potere discrezionale attribuitogli dall’alt 62-bis cod. pen., ha dato puntualmente conto della scelta sfavorevole all’imputato, rimarcando l’assenza di elementi positivi, non
rinvenibili nemmeno nell’atteggiamento psicologico, e la sua rilevante capacità a delinquere, desunta dai plurimi precedenti penali.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, in Roma il 7 febbraio 2024.