Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16361 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16361 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in ROMANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE di APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata con riferimento alla circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. ed il rigetto del ricorso nel resto;
udito il difensore, AVV_NOTAIO, che, dopo breve discussione, ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Milano con sentenza del 21/11/2023 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano in data 19/9/2022, che aveva condannato NOME per il reato ascrittogli.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla affermazione di penale responsabilità, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Rileva che la persona offesa, NOME COGNOME, escussa in dibattimento, nulla ricordava dei fatti per cui si procede; che il capo-filiale del negozio aveva assistito solo ad una parte della
condotta, vale a dire alla colluttazione intercorsa tra il ricorrente e l’addetto all vigilanza; che l’agente operante intervenuto aveva trovato l’NOME e il COGNOME che discutevano; che, dunque, non vi è prova dell’impossessamento della bottiglia di liquore, atteso che il verbalizzante ha riferito in violazione delle regol fissate dall’art. 195, commi 4 e 5, cod. proc. pen. su circostanze apprese dalla persona offesa, che gli avrebbe indicato la bottiglia rotta nello zaino del ricorrente quale corpo del reato; che, in conclusione, la Corte territoriale non aveva la prova certa della sottrazione della bottiglia dai banchi dell’esercizio commerciale da parte dell’imputato e che la violenza posta in essere nei confronti del NOME fosse stata posta in essere proprio per assicurarsi il possesso della merce rubata una volta oltrepassate le casse, ma solo di una colluttazione tra due soggetti usciti dal negozio e di una bottiglia rotta nello zaino dell’NOME.
2.1 Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione al rigetto della richiesta di un termine difesa. Evidenzia che veniva nominato difensore di fiducia dall’odierno ricorrente solo in data 18/11/2023, apprendendo contestualmente dell’udienza di appello fissata per il 21/11/2023; che accedeva agli atti in data 19/11/2023 e che, dunque, non avendo avuto modo di approfondire la posizione dell’assistito, avanzava istanza di concessione di un termine a difesa, che la Corte territoriale rigettava; che in tal modo è stato pregiudicato il diritto di difesa, nonostante si versasse in una ipotesi di trattazione in camera di consiglio senza discussione orale, atteso che il difensore non aveva potuto dedurre l’eventuale ritenuta nullità di ordine generale a regime intermedio nel termine di decadenza di cui all’art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
2.2 Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione alla dichiarazione di assenza nel giudizio di primo grado. Osserva che, quando si è svolto il giudizio innanzi al Tribunale, l’NOME era detenuto per altra causa e risultava elettivamente domiciliato presso un difensore di ufficio, che lo aveva assistito in un precedente giudizio; che nella sentenza impugnata, l’imputato, detenuto per altra causa e difeso di ufficio dall’AVV_NOTAIO, è indicato come libero ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di ufficio, AVV_NOTAIO; che, dunque, in questa situazione di estrema confusione la notifica del decreto di citazione in appello e la nomina di un difensore di fiducia avrebbero potuto consentire il ripristino dei diritti e delle garanzie minime dell’imputato; che ciò non è avvenuto in ragione del rigetto dell’istanza di concessione del termine a difesa.
2.3 Con il quarto motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 62 n. 4 cod. pen. Rileva che la
circostanza del danno patrimoniale di speciale tenuità non è stata riconosciuta sul presupposto del danno cagionato all’addetto alla vigilanza e della reazione spropositata dell’NOME, che aveva determinato la richiesta di intervento di una seconda pattuglia in ausilio di quella giunta sul posto; che dagli atti non emerge una condotta particolarmente violenta posta in essere dall’odierno ricorrente, né tanto meno la richiesta di una seconda pattuglia, per cui, anche in considerazione del modestissimo valore del bene sottratto, ricorrono gli estremi per poter riconoscere la invocata circostanza attenuante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è destituito di fondamento.
1.1 Invero, il primo motivo non è consentito, atteso che per un verso si risolve in una doglianza che solo astrattamente cerca di insinuare dubbi in ordine all’adeguatezza dell’accertamento giudiziale, senza tuttavia addurre argomentazioni concrete e pertinenti al fine di sostanziare la tesi del ragionevole dubbio e per altro verso è aspecifico, in quanto non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui dà conto in modo compiuto delle dichiarazioni rese dal teste NOME NOME COGNOME, capo filiale del supermercato, che ebbe ad assistere alla colluttazione tra l’addetto alla sicurezza e l’odierno ricorrente e con la diretta constatazione della bottiglia provento della appropriazione all’interno dello zaino dell’NOME da parte dell’agente operante, circostanza questa caduta sotto la sua diretta percezione.
Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 – 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, COGNOME, Rv. 268385 – 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, COGNOME Rv. 236945 – 01).
1.2 II secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che fino alla intervenuta nomina fiduciaria l’imputato era rappresentato dal difensore di ufficio, che non aveva ritenuto di dover chiedere la trattazione orale del procedimento e che il termine per una siffatta istanza era scaduto al momento della nomina fiduciaria. In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che il termine a difesa di cui all’art. 108 cod. proc. pen. è funzionale ad assicurare una difesa effettiva e non determina il diritto dell’imputato ad ottenere il rinvio dell’udienza in ogni caso di nomina tardiva,
dovendo il diritto di difesa essere bilanciato con il principio della ragionevole durata del processo ed esercitato senza trasformare le nomine e le revoche dei difensori in un sistema di controllo delle scansioni e dei tempi del processo (Sezione 4, n. 4928 del 27/10/2022, Fattore, Rv. 284094 – 01). Dunque, alcuna violazione del diritto di difesa si è verificato nel caso oggetto di scrutinio.
1.3 Altrettanto manifestamente infondato è il terzo motivo, sol che si consideri che la notifica all’imputato della citazione per il giudizio di primo grado è avvenuta presso il domicilio dichiarato, atteso che l’elezione di domicilio presso lo studio dell’AVV_NOTAIO non risulta essere mai stata revocata o sostituita con nuova dichiarazione/elezione di domicilio. In ogni caso, l’eventuale irregolarità o nullità della notifica doveva essere tempestivamente eccepita, non essendosi in presenza di omissione della notifica. In proposito, la giurisprudenza di legittimità nella sua più autorevole composizione ha avuto modo di affermare che in tema di notificazione della citazione dell’imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 cod. proc. pen. (Sezioni Unite, n. 119 del 27/10/2004, Palumbo, Rv. 229539 – 01). Né può porsi una questione di conoscenza del processo, atteso che l’imputato era stato rintracciato a seguito delle ricerche disposte dal Giudice dell’udienza preliminare in data 25/2/2022 e reso edotto della pendenza del processo.
1.4 Infondato risulta il quarto motivo. Effettivamente dalla annotazione di servizio del 19/5/2019 non emerge che fu necessario richiedere l’ausilio di un’altra pattuglia per contenere l’imputato. Tuttavia, tanto risulta in maniera inequivoca dalla sentenza di primo grado che, nel sintetizzare le dichiarazioni testimoniali rese dal responsabile dell’esercizio commerciale e dell’agente operante intervenuto, evidenzia come il comportamento violento dell’NOME avesse reso necessario l’intervento di una seconda pattuglia. È alla luce di tali circostanze di fatto che la Corte territoriale ha ritenuto non configurabile la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., tenuto conto della reazione spropositata del ricorrente rispetto al bene sottratto. Sul punto, questa Corte ha più volte avuto modo di affermare che, ai fini della configurabilità dell’attenuante ex art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., «non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la
quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva dei suddetti reati, che ledono non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l’integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all’applicazione dell’attenuante» (Sezione 2, n. 1736 del 11/1/2022, COGNOME, in motivazione; Sezione 2, n. 46504 del 13/9/2018, B., Rv. 274080 – 01; Sezione 2, n. 51013 del 21/10/2016, COGNOME, Rv. 268512, in motivazione; Sezione 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salannone, Rv. 265685 – 01; Sezione 2, n. 45985 del 23/10/2013, COGNOME, Rv. 257755 – 01; Sezione 2, n. 19308 del 20/1/2010, Uccello, Rv. 247363 – 01).
Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il giorno 4 aprile 2024.