Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 18816 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 18816 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a RIONERO IN VULTURE il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a RIONERO IN VULTURE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di POTENZA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME
COGNOME
che ha concluso che ha concluso per ILinammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Potenza ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato NOME COGNOME e NOME COGNOME colpevoli del reato di cui agli artt. 110, 582, 585 col. e co.2 n. 2 cod. pen.
2. Ricorrono entrambi gli imputati, per il tramite del medesimo difensore di fiducia e procurator speciale, avvocato NOME COGNOME, la quale svolge un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 108 cod. proc. pen. Espone che, a seguito del decesso del precedente difensore di fiducia, i germani COGNOME avevano nomiNOME, il 24 giugno 2023, il nuovo difensore che, in prossimità dell’udienza fissata dinanzi alla Corte di appello per il 28 giugno 2023, con istanza 26 giugno 2023, aveva chiesto termine a difesa, contestualmente formulando richiesta di copia degli atti alla cancelleria, che venivano consegnati con P.E.C. del 30 giugno, successivamente alla celebrazione dell’udienza. Si duole che la Corte di appello abbia rigettato l’istanza difens sul rilievo che era già spirato il termine per il deposito di conclusioni scritte, in spregio a di difesa gravemente menomato da tale decisione, integrante una nullità da regime intermedio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1.Come si è premesso, l’udienza a trattazione scritta dinanzi alla Corte d’appello era prevista per il 28 giugno 2023. All’atto in cui venne formulata la richiesta di termine a difesa del nu difensore ( due giorni prima dell’udienza), era già spirato il termine per svolgere le dive attività difensive: depositare le conclusioni scritte o richiedere la trattazione orale, secon declinazione temporale fissata dalla normativa emergenziale per il giudizio di appello. La sequenza procedimentale dell’udienza cartolare, infatti, non prevede lo svolgimento di alcuna attività delle parti nei due giorni antecedenti l’udienza né alla facoltà di cui all’art. 121 cod pen. corrisponde il diritto alla concessione del termine a difesa.
1.1. Può farsi riferimento – ai fini dello scrutinio dell’eccezione – all’orientamento affer con riguardo al giudizio di legittimità, stante la comunanza di struttura del giudizio di app cartolare con quello dinanzi alla Corte di cassazione, condividendo il rito cartolare di appel introdotto con la normativa emergenziale ( e ora divenuto la regola a seguito dell’introduzion della riforma Cartabia), con il giudizio di legittimità, l’idea di fondo di conferire risalto a difensivi e, in primis, ovviamente, all’atto introduttivo del giudizio. Cosicchè, il Difensore, anche se nomiNOME dopo la presentazione dell’impugnazione, può, al più, limitarsi all’illustrazione contenuti dell’atto scritto e all’eventuale approfondimento delle questioni di diritto (t alcune) già illustrate, appunto, nell’impugnazione e negli atti (scritti) accessori. COGNOME Più in particolare, Sez. 5 n. 2655 del 05/10/2021 (dep. 2022 ) Rv. 282647, ha affermato che “nel giudizio per cassazione, nel caso di revoca del precedente difensore e di nomina di uno nuovo verificatesi nell’immediatezza della celebrazione del processo, non è consentita la concessione di un termine a difesa poiché, in tale giudizio, l’intervento del difensore è meramente eventual per i procedimenti che si celebrano in pubblica udienza ed è escluso per quelli in camera di consiglio in cui il contraddittorio, salvo che sia diversamente disposto, è meramente cartolare
1.2. Il principio può estendersi anche al giudizio cartolare di appello, in cui processuale è incentrata sul contenuto dell’atto introdutti Sez. 1, n. 19784 de/ 10/04/2015 Rv. 263459).
1.3. D’altronde, le sezioni unite hanno affermato che il diniego di termini a difes concessione di termini ridotti rispetto a quelli previsti dall’art. 108, comma primo pen., non possono dar luogo ad alcuna nullità quando la relativa richiesta non risponda reale esigenza difensiva e l’effettivo esercizio del diritto alla difesa tecnica del abbia subìto alcuna lesione o menomazio (Sez. U, n. 155 del 29/09/2011 Ud. (dep. 10/01/2012 ) Rv. 251497).
1.4. Ebbene, nella fattispecie in esame, i ricorrenti, a sostegno della deduzione della hanno esplicitato la sussistenza di situazioni particolari, quali, ad esempio, la richiedere la rimessione in termini (Sez. 6, n. 41381 del 08/11/2011, Rv. 251067 ), o la di dedurre prove sopravvenute frustrate dal mancato accoglimento della richiesta di te difesa e, quindi, dalla necessità conseguente di differire l’udienza, che imponessero di facoltà esercitabili in ogni momento prima della decisione.
Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento d processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Còsì deciso in Roma, addì 20 marzo 2024
Consigliere estensore