Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 21861 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 21861 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato a Bolzano il 14/10/1999; avverso l’ordinanza del 13/09/2024 del Gip del Tribunale di Bolzano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che l’ordinanza impugnata sia annullata senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 13 settembre 2024, il GIP del Tribunale di Bolzano ha convalidato il provvedimento del Questore di Bolzano del 11 settembre 2024 – con cui si è anche disposto il divieto di accesso agli impianti sportivi – in relazione al congiunto obbligo di presentazione, in concomitanza con gli incontri di hockey della squadra “Hockey Club Bolzano”.
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Avverso tale ordinanza l’interessato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.
2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamenta la violazione dell’art. 6, comma 3, della legge n. 401 del 1989, sotto il profilo dell’eccessiva compressione del tempo disponibile per la presentazione di memorie e della conseguente lesione del diritto di difesa.
La difesa rileva come, nonostante la legge non preveda un termine minimo a garanzia del difensore, sia stato più volte ribadito che il diritto alla difesa non può essere compresso in modo tale da divenire inesercitabile, dovendo sempre garantirsi lo svolgimento del procedimento nel contraddittorio tra le parti. Rilevando che, dalla notifica del provvedimento del Questore, il pubblico ministero ha un termine di quarantotto ore per decidere se presentare la domanda di convalida, ritiene che il destinatario del provvedimento abbia un analogo termine a difesa per presentare memorie o deduzioni al giudice competente. Nella specie, la difesa afferma che la notifica del DASPO risulta avvenuta in data 11 settembre 2024 alle ore 14.15 e il Gip ha convalidato in data 13 settembre 2024 alle ore 12.30.
2.2. Con un secondo motivo si contesta il difetto di motivazione in merito alle ragioni di necessità ed urgenza che giustificano l’adozione della misura, sul rilievo che il Gip avrebbe convalidato il provvedimento senza esperire il necessario controllo sui presupposti legittimanti.
2.3. In terzo luogo, si contesta la mancanza di motivazione in merito alla pericolosità dell’interessato, laddove il Gip non ha motivato per quale ragione l’obbligo di presenza dell’interessato deve estendersi anche alle partite amichevoli, rispetto alle quali sarebbe più difficile venire a conoscenza dell’impegno sportivo, non essendo queste ultime quasi mai pubblicizzate.
2.4. Con un quarto motivo, si lamenta la violazione dell’art. 6, comma 2, della legge n. 401 del 1989, e la mancanza di motivazione in merito alle ragioni per cui l’interessato debba presentarsi due volte presso la questura, durante le partite di hockey, senza distinguere tra partite da disputarsi sul territorio nazionale, in casa o in trasferta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato, con conseguente assorbimento degli altri, essendo esso logicamente pregiudiziale, in quanto riferito all’esercizio del diritto di difesa.
1.1. Nel procedimento di convalida delle misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, disciplinato dall’art. 6 della legge
n. 401 del 1989 (come nell’analogo procedimento in materia di stupefacenti disciplinato dall’art. 75-bis del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), è data facoltà all’interessato di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie e deduzioni al giudice della convalida. Tale facoltà verrebbe del tutto vanificata se non fosse assicurato alla difesa un lasso di tempo, tra la notifica del provvedimento del questore e la convalida del giudice, adeguato all’esercizio di questa forma di contraddittorio, se pure meramente cartolare. Nel silenzio della legge e considerate le cadenze temporali previste per la procedura di convalida (il provvedimento è comunicato entro quarantotto ore dalla notifica al giudice per le indagini preliminari, che, se ne ricorrono i presupposti, dispone con ordinanza la convalida nelle successive quarantotto ore), il termine dilatorio per l’esercizio del diritto di difesa dell’interessato, se deve essere tale da non interferire con la definizione del procedimento di convalida, improntato all’immediatezza e alla celerità, deve essere comunque sufficiente per consentire ad un soggetto, spesso inesperto di diritto, di reperire un difensore, sottoporgli il caso ed ottenere la redazione di uno scritto difensivo.
1.2. E infatti, per questa ragione, la giurisprudenza di questa Corte riconosce che la misura di prevenzione del DASPO è una forma di restrizione della libertà personale soggetta alle garanzie previste dall’ art. 13 della Costituzione e deve essere convalidato dall’autorità giudiziaria entro termini tassativi. Il controllo di legalità sulla misura di prevenzione deve verificare la pericolosità del soggetto, l’adeguatezza e la durata della misura, nonché le ragioni di necessità e urgenza che hanno motivato il Questore ad adottarla. È fondamentale che al destinatario del DASPO sia concesso un termine congruo per esercitare il diritto di difesa, termine che, secondo la giurisprudenza, coincide con quello di 48 ore concesso al Pubblico Ministero per richiedere la convalida del provvedimento (ex multis, Sez. 3, n. 41730, del 10/09/2024). Il decorso di quarantotto ore tra la notifica del provvedimento di DASPO del Questore all’interessato e la pronuncia del provvedimento di convalida da parte del G.i.p., costituisce, dunque, termine a difesa inderogabile secondo l’interpretazione giurisprudenziale (ex plurimis, Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, Rv. 281341; Sez. 3, n. 2471 del 11/12/2007, dep. 2008, Rv. 238537).
1.3. Nel caso di specie, la convalida da parte del Gip di Bolzano, è intervenuta prima dello scadere del termine delle 48 ore, e più precisamente 46 ore e 15 minuti dopo la notifica del provvedimento. La difesa ha inoltre precisato che il rispetto del termine dilatorio avrebbe consentito la produzione di una memoria contenente rilievi analoghi a quelli poi proposti con il ricorso per cassazione e, dunque, rilevanti al fine della formazione del convincimento del Gip in sede di convalida.
2. Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza di convalida, che deve essere disposto senza rinvio, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte
(ex plurimis,
Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011, Rv. 250372). L’annullamento di tale ordinanza comporta altresì la perdita d’efficacia del provvedimento del
Questore, limitatamente all’imposizione dell’obbligo di presentazione, dovendosi sul punto solo precisare che, ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge n. 401 del
1989, la convalida è prescritta solo relativamente al predetto obbligo di presentazione, in quanto attinente alla libertà personale del destinatario, mentre
la previsione di cui al comma 1 del medesimo articolo configura un’atipica misura
(ex multis, interdittiva, di competenza dell’Autorità di Pubblica Sicurezza
Sez. 3, n. 5621 del 08/07/2016, dep. 2017, Rv. 269305).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara l’inefficacia del provvedimento del Questore di Bolzano dell’Il settembre 2024, limitatamente
all’obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Bolzano.
Così deciso il 12/03/2025