Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 36022 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 36022 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2025
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Roma, con sentenza del 23 dicembre 2024, ha confermato la condanna di NOME COGNOME alla pena di anni uno di reclusione ed euro 2000 di multa, previa derubricazione dei reati contestati nelle corrispondenti ipotesi di cui all’articolo 73, comma 5, dP.R. n. 309 del 1990 con riferimento ai soli reati di cui ai capi A), commesso in Cassino il 9 settembre 2016; B), commesso in Cassino, limitatamente all’episodio del 6 gennaio 2017; C), commesso ivi il 6 febbraio 2017, unificati ai sensi dell’art. Sal cod. pen.
2.Con i motivi di ricorso, sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, NOME COGNOME denuncia:
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta destinazione della sostanza stupefacente detenuta alla cessione in carenza di prove concrete di condotte di cessione di sostanze stupefacenti. La modesta quantità rinvenuta addosso all’imputato era certamente compatibile con l’uso personale erroneamente non valorizzato dalla Corte d’appello;
2.2. violazione di legge in relazione alla mancata declaratoria di nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello per omessa notifica all’imputato essendosi tentato, unicamente attraverso contatti telefonici sull’utenza mobile del COGNOME, di informarlo dell’udienza fissata a suo carico non sussistendo, pertanto, le condizioni per effettuare la notifica al difensore, ai sensi del 161, comma 4, cod. proc. pen., notifica comunque tardiva perché effettuata solo 5 giorni prima dell’udienza.
Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell’art. 61 comma 1-bis cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
E’ fondato il secondo motivo di ricorso che deve essere esaminato in via preliminare perché relativo alla corretta instaurazione del rapporto processuale nel giudizio di appello: l’accoglimento di tale motivo impone, peraltro ? l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione dei reati, già unificati ai sensi dell’art. 81 cod. pen., ascritti al ricorrente.
2.La sentenza impugnata ha respinto l’eccezione difensiva in merito alla corretta instaurazione del rapporto processuale f dando atto che / all’esito del tentativo di notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello che si sarebbe tenuto il 23 dicembre 2024, si era constatàl’irreperibilità dell’imputato presso l’indirizzo indicato come domicilio e, di conseguenza, la notifica del decreto di citazione era stata effettuata, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. al difensore di fiducia.
La Corte di appello, peraltro, aveva dichiarato l’urgenza del processo e disposto le notifiche nel termine abbreviato.
E’, tuttavia, indiscutibile che, in violazione del termine minimo di comparizione, il decreto di citazione veniva notificato al difensore solo il 18
dicembre 2024 e, quindi, in violazione del termine minimo che, ragguagliato a quello di venti giorni, non poteva essere inferiore a giorni quindici.
Va ribadito che / nel giudizio di appello, il mancato rispetto del termine a comparire previsto dall’art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, relativa all’intervento dell’imputato, che deve essere rilevata o eccepita entro i termini previsti dall’art. 180 cod. proc. pen. e, quindi, prima della deliberazione della sentenza di secondo grado. (Sez. U, n. 42125 del 27/06/2024, Cirelli, Rv. 287096 – 02), nullità nel caso tempestivamente eccepita con la memoria conclusiva.
I reati ascritti all’imputato, anche tenuto conto della sospensione del corso di prescrizione per mesi otto e giorni sette (in relazione al rinvio dell’udienza del 5 luglio 2019 al 10 gennaio 2020 per astensione degli avvocati e di quella del 5 febbraio 2021 per impedimento del difensore, con sospensione per giorni sessantadue) sono prescritti rispettivamente il 16 novembre 2024; il 15 febbraio 2025 e il 15 luglio 2025.
Non è, invece, rilevante la sospensione di giorni 64, imputata al periodo Covid, perché relativa a rinvio dell’udienza del 15 giugno 2020, fissata in periodo successivo alla operatività della sospensione ai sensi dell’art. art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 e seguenti modifiche (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432 – 02).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 22 ottobre 2025
La Consigliera relatrice
Il Presidente