Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 24724 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 24724 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
INDIRIZZO Annunziata (Na) 24/04/1971 a -7 avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli Jt letti gli atti, il ricorso e l’ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di NOME COGNOME alla pena di nove mesi di reclusione inflittagli in primo grado in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale aggravata dalla
recidiva reiterata (artt. 337, 99 cod. pen.)
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo la violazione degli artt. 178 e 179, comma 1, cod. proc. pen. per essersi verificata una nullità assoluta, derivante dall’omessa notificazione della citazione per il giudizio di appello nei termini di legge, essendogli stato notificato l’atto solo in data 5 febbraio 2022 ovvero dopo i venti giorni liberi prima dell’udienza fissata il giorno 15 febbraio e dopo essere spirato il termine di quindici giorni per richiedere la comparizione personale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Risulta dal fascicolo processuale che il giudizio di appello si è svolto secondo il rito cartolare e che le parti hanno depositato conclusioni scritte; in quelle della difesa del 4 febbraio 2023 il difensore si è limitato ad invocare l’accoglimento dei motivi di appello, senza fare cenno alla notifica intempestiva.
Ciò premesso, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità è divisa sulla natura della nullità derivante dalla violazione del termine a comparire nella citazione dell’imputato.
Un primo orientamento interpretativo sostiene, infatti, che nel giudizio di appello, la violazione del termine a comparire per l’imputato (…) integra una nullità generale a regime intermedio funzionale a garantirne la partecipazione al giudizio, che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall’art. 180 cod. proc. pen. e cioè prima della deliberazione della sentenza di secondo grado (tra molte Sez. 4, n. 48056 del 16/11/2023, Toto, Rv. 285796; Sez. 1, n. 6613 del 27/10/2022, dep. 2023, Amato Rv. 283988; Sez. 6, n. 28408 del 23/06/2022; Fasulo, Rv. 283349).
Un secondo orientamento afferma, invece, che in tema di giudizio di appello, l’inosservanza del termine di comparizione dell’imputato di cui all’art. 601, comma 3, cod. proc. pen. costituisce una nullità relativa, che è sanata se non eccepita nei termini di cui all’art. 181, comma 3, cod. proc. pen., e precisamente subito dopo l’accertamento della costituzione delle parti (per tutte v. Sez. 6, n. 46789 del 26/09/2017, Lusha e al., Rv. 271495)
Nessuna pronuncia di legittimità sostiene, invece, come sembra postulare il ricorrente, la natura assoluta della nullità con l’inevitabile portato della relativa insanabilità.
A prescindere, pertanto, dall’adesione all’uno o all’altro degli orientamenti interpretativi sopra ricordati, resta il dato ineliminabile della mancata eccezione del vizio, da parte del difensore, prima della pronuncia della sentenza di appello, tanto da integrare sanatoria ai sensi dell’art. 180 cod. proc. pen.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.