Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 37967 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 37967 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOMENO IMPERIALI NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Torre del Greco il DATA_NASCITA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 14/11/2024 udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale
NOME COGNOME che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore dell’imputato che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato;
rilevato che il procedimento Ł stato trattato in camera di consiglio, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 14/11/2024 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa il 13/07/2018 con la quale il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, aveva condannato NOME COGNOME alla pena di anni 1 di reclusione ed € 300 di multa per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., ritenuta l’ipotesi attenuata di cui al comma 2. In sintesi si contesta al COGNOME di aver ricettato in data anteriore e prossima al 02/07/2015 n. 10 banconote da 10 euro provenienti da furto.
Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il suo difensore di fiducia, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce inosservanza di norme processuali ex art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. Il difensore eccepisce che il decreto di citazione per il giudizio di appello Ł stato notificato all’imputato senza il rispetto del termine di comparizione di gg 20 e dunque in violazione dell’art. 601, comma 3, cod. proc. pen. Deduce altresì il difensore che nonostante tale eccezione fosse stata da lui ritualmente e tempestivamente sollevata nella memoria – contenente anche la sua nomina -, inviata a mezzo EMAIL all’indirizzo della Corte di appello, i giudici non l’avevano presa in alcuna considerazione omettendo di motivare sul punto (così come sulle altre sue richieste contenute nella suddetta memoria).
2.2.Con il secondo motivo si deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità
della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.). Il giudice di appello aveva infatti omesso di motivare in ordine alla richiesta, pure contenuta nella già citata memoria inviata a mezzo EMAIL, di dichiarare estinto il reato previa derubricazione del fatto nell’ipotesi di cui all’art. 648, comma 2, cod. pen. (da ritenersi, secondo il difensore, ipotesi autonoma di reato e non mera circostanza aggravante).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso Ł fondato.
1.1. Dagli atti del procedimento trasmessi – atti ai quali questa Corte può accedere essendo stato denunciato un “error in procedendo” ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (Sez. U, Sentenza, n. 42792 del 31/10/2001, COGNOME) – risulta che l’udienza per la trattazione dell’appello Ł stata fissata al 14/11/2024, mentre il decreto di citazione in appello Ł stato notificato a mani proprie dell’imputato il 04/11/2024 (9 giorni liberi prima dell’udienza) e dunque senza il rispetto del termine di 20 giorni previsto dall’art. 601, comma 3, cod. proc. pen. (nella sua formulazione applicabile ratione temporis). Come affermato da questa Suprema Corte, nel giudizio di appello, il mancato rispetto del termine a comparire previsto dall’art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, relativa all’intervento dell’imputato, che deve essere rilevata o eccepita entro i termini previsti dall’art. 180 cod. proc. pen. e, quindi, prima della deliberazione della sentenza di secondo grado (Sez. U, Sentenza n. 42125 del 27/06/2024, COGNOME). Nel caso in esame, la nullità, per quanto detto, sussiste ed Ł stata ritualmente e tempestivamente eccepita dal difensore nella memoria che lo stesso risulta aver inviato a mezzo pec alla Corte di Appello di Napoli il 08/11/2024 (dunque prima della deliberazione della sentenza, pronunciata all’esito del rito camerale di cui all’art. 598bis cod. proc. pen.). L’eccezione Ł dunque fondata e merita di essere accolta.
1.2. Occorre altresì rilevare che il reato per cui si procede Ł estinto per prescrizione. La ricettazione si assume infatti commessa in epoca anteriore e prossima al 02/07/2015. Si deve dunque applicare la normativa in tema di prescrizione vigente all’epoca del fatto che Ł quella di cui alla legge 05/12/2005 n. 251 (non potendo trovare applicazione, per espressa disposizione di tali atti normativi, le discipline succedutesi nel tempo di cui alle leggi 23/06/2017 n. 103, 09/01/2019 n. 3 e 27/09/2021 n. 134). Per il delitto in esame, il termine di prescrizione massima, calcolato ai sensi del combinato disposto degli artt. 157 e 161, comma 2, cod. pen., Ł pari ad anni 10 ed Ł quindi maturato il 02/07/2025. Non risultando in atti cause di sospensione dei termini prescrizionali, ad oggi, il delitto Ł quindi estinto per prescrizione.
Ritenuti assorbiti i restanti motivi di impugnazione, la sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio.
P.Q.M
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche’ il reato e’ estinto per prescrizione.
Così Ł deciso, 15/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME