Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 40742 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 40742 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a CINQUEFRONDI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta presentata – ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME che si è riportata alla requisitoria già presentata per l’udienza del 19 giugno 2024, con cui si era chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso e, quanto al primo motivo di impugnazione, ha rappresentato che le Sezioni Unite hanno escluso la denunciata nullità.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 7 novembre 2023 la Corte di appello di Reggio Calabria – per quel che qui rileva – ha confermato la condanna di NOME COGNOME, che aveva interposto gravame avverso la pronuncia in data 13 gennaio 2016 del Tribunale di Palmi, per il delitto di furto aggravato (artt. 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen.), rideterminando il trattamento sanzionatorio.
Avverso la sentenza di appello il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.).
2.1. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), 601 cod. proc. pen. in relazione all’art. 34, comma 1, lett. g), nn. 3 e 4, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in quanto nel caso di specie la Corte territoriale avrebbe erroneamente disatteso l’eccezione difensiva (sollevata all’udienza del 7 novembre 2023) relativa al mancato rispetto del termine a comparire per il giudizio di appello, pari a quaranta giorni (e non anche a venti giorni) a seguito della novella posta dal decreto legislativo citato, da applicarsi nella specie in ossequio al principio tempus regit actum che regola il diritto processuale penale).
2.2. Con il secondo motivo è stato prospettato il vizio di motivazione in ordine al diniego dell’applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. per l’unico delitto per cui è stata confermata la condanna di primo grado (la cui pena edittale rientrerebbe nei limiti previsti dalla norma appena citata), erroneamente esclusa dalla Corte di merito (nonostante la difesa abbia rappresentato che l’immobile in relazione al quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile del furto aggravato di acqua corrente fosse abusivo e, dunque, non avendo alcun soggetto residente, sulla scorta di una delibera del Comune, lo stesso ente territoriale non avrebbe potuto avanzare alcuna legittima pretesa; e che comunque il ricorrente si sarebbe appropriato di acqua senza versare la cifra di euro 59,33).
La trattazione del procedimento, già prevista per il 19 giugno 2024, è stata differito in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione relativa al termine a comparire per il giudizio di appello, oggetto del primo motivo di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel complesso infondato e deve essere rigettato.
Il primo motivo è infondato.
È utile, anzitutto, dare conto delle cadenze processuali che qui rilevano.
A seguito dell’appello interposto dal difensore di NOME COGNOME, con atto depositato in data 25 maggio 2016, avverso la sentenza del giorno 13 gennaio 2016 del Tribunale di Palmi:
il Presidente della Sezione della Corte di secondo grado chiamata a decidere sul gravame, il 2 agosto 2023, ha emesso decreto di citazione per l’udienza del 7 novembre 2023;
il decreto è stato notificato il 3 ottobre 2023 (al difensore, avvocato NOME COGNOME, a mezzo posta elettronica certificata; all’imputato a mani proprie);
all’udienza del 7 novembre 2023 il difensore ha eccepito che tale citazione non era stata compita entro il termine di quaranta giorni liberi dalla data dell’udienza;
la Corte di merito ha rigettato l’eccezione difensiva e, a seguito della discussione delle parti, ha reso la sentenza impugnata.
La statuizione del Giudice di secondo grado è conforme all’orientamento espresso dalle Sezioni Unite che, investite del quesito «se la disciplina dell’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall’art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni, anziché in venti, il termine a comparire nel giudizio di appello, sia applicabile a far data dal 30 dicembre 2022 oppure dal 1 luglio 2024», hanno chiarito che «la disciplina dell’art. 601, comma 3, cod. proc, pen., introdotta dall’art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni il termine a comparire nel giudizio di appello, è applicabile agli atti d’impugnazione proposti a far data dal 1 luglio 2024» (cfr. informazioni provvisorie nn. 9-10/2024 del 27 giugno 2024); ragion per cui la citazione a comparire per il giudizio di appello, instaurato a seguito del gravame presentato il 25 maggio 2016, deve ritenersi rituale.
Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Basti osservare che il delitto di furto pluriaggravato perché commesso con violenza sulle cose, su cosa esposta alla pubblica fede e destinata a pubblica utilità (artt. 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen.) del quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile, è punito con una pena detentiva (la reclusione da tre a dieci anni: cfr. art. 625, ultimo comma, cod. pen.) che non consentiva l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. secondo il testo vigente al momento del fatto e della pronuncia della sentenza di primo grado, che richiedeva una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni: art. 131-bis, comma 1, cit.) né lo consente oggi nel testo novellato (dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, vigente dal 30 dicembre 2022 ex art. 6 decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, conv. con mod. dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), che ne limita l’applicazione ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 24/09/2024.