Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 20334 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 20334 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO COGNOME, nel senso dell’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;
lette le conclusioni della difesa, che insiste nell’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di L’Aquila, con il provvedimento indicato in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado emessa all’esito di giudizio abbreviato, ha confermato la responsabilità di NOME con riferimento alla (sola) fattispecie di cessione di cocaina di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso la sentenza è stato proposto nell’interesse dell’imputato ricorso per cassazione fondato su due motivi (di seguito enunciati ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Con la prima doglianza si deduce l’error in procedendo per aver la Corte territoriale, procedendo ex art. 23-bis d.l. n. 137 del 2000 (introdotto in sede di conversione dalla I. n. 176 del 2020), citato l’imputato appellante in violazione del termine a comparire di cui all’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., e deciso in merito all’impugnazione, nonostante la deduzione della detta violazione mediante conclusioni scritte, all’udienza del 17 ottobre 2023 senza provvedere all’integrazione del contraddittorio mediante concessione del relativo termine. Con la seconda censura si deducono violazione di legge e vizio cumulativo di motivazione per aver la Corte territoriale confermato la sentenza di primo grado circa l’avvenuta individuazione dell’imputato quale cedente la sostanza stupefacente, operata in considerazione degli esiti delle comunicazioni e conversazioni captate e di un servizio di polizia giudiziaria eseguito a riscontro, come compendiato nell’annotazione del 1° dicembre 2015, che, se diversamente valutati, anche con riferimento alla ritenuta collocazione dell’imputato all’interno di una vettura non propria, avrebbero destato dubbi circa l’operata individuazione da parte delle forze dell’ordine.
Le parti hanno concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
È fondato il primo motivo, con assorbimento delle censure di cui al secondo motivo.
Dagli atti processuali, ai quali la Suprema Corte ha accesso in ragione della censura dedotta, emerge, come correttamente evidenziato dal ricorrente, che la Corte territoriale, il 22 marzo 2023, ha ordinato (con notifica alla difesa lo steso giorno e all’imputato il successivo 27 marzo) la citazione delle parti per l’udienza del 18 aprile 2023, da celebrarsi con le forme di cui all’art. 23-bis d.l. n. 137 del 2000 (introdotto in sede di conversione dalla I. n. 176 del 2020), quindi non rispettando il termine a comparire e, di conseguenza, il termine per la notificazione, entrambi pari a quaranta giorni ex art. 601, commi 3 e 5, cod. proc. pen., nella loro formulazione ratione temporis applicabile. Nonostante la tempestiva deduzione della relativa nullità da parte della difesa in sede di ,i conclusioni scritte depositate, ai sensi del citato art. 23-bis, il 7 aprile 2023, alla 2 ,
fissata udienza del 18 aprile 2023 è stato trattato il processo in assenza di integrazione del contraddittorio sotto il profilo del termine a comparire, avendo la Corte proceduto disponendo l’acquisizione degli atti al fine di pronunciarsi in merito al gravame poi conclusosi con sentenza emessa all’esito dell’udienza camerale cartolare del 17 ottobre 2023, sulle precedenti conclusioni della difesa reiterate mediante sostanziale rinvio a quelle già depositate il 7 aprile 2023 (già deducenti la nullità).
3. All’error in procedendo di cui innanzi conseguono, per pacifica giurisprudenza di legittimità, la declaratoria di nullità (senza rinvio) dell sentenza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte d’appello di L’Aquila per l’ulteriore corso (essendo irrilevante, in questa sede, in ragione della deduzione dell’errore con il primo atto utile, consistito nel deposito delle conclusioni scritte antecedentemente alla data d’udienza ex art. 23-bis d.l. n. 137 del 2000, la diversità di orientamenti in merito alla deducibilità della nullità sino alla deliberazione della sentenza d’appello ex plurimis, tra le ultime oggetto di massimazione ufficiale, Sez. 4, n. 48056, del 16/11/2023, COGNOME, Rv. 285796, e ai plurimi riferimenti in essa contenuti – ovvero, pena l’effetto sanante, subito dopo l’accertamento della regolare costituzione delle parti ex plurimis, tra le ultime oggetto di nnassinnazione ufficiale, Sez. 2, n. 55171 del 25/09/2018, Marra, Rv. 275113, che fa esplicito riferimento a Sez. 6, n. 46789 del 26/09/2017, COGNOME, Rv. 271495 -; per la nullità conseguente al mancato rispetto del termine a comparire anche nel caso di celebrazione del processo, come nella specie, in via cartolare ai sensi del citato art. 23-bis, trattandosi di termine funzionale all’esercizio del diritto di difesa, si veda, oltre alla citata Se 4, n. 48056 del 2023, COGNOME, Sez. 5, n. 5739 del 07/02/2022, Movio, Rv. 282970). RAGIONE_SOCIALE.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di L’Aquila per il giudizio. Corte di Cassazione – copia non ufficiale