Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 23261 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 23261 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NOCERA INFERIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in eeigrafe, con la quale la Corte di appello di Salerno ha confermato il giudizio di penalè – COGNOME nei suoi confronti dal Tribunale di Nocera Inferiore il 23/9/2022 in ordine a due reati di cui all’ bis cod. pen., ritenuti in continuazione tra loro, con la conseguente condanna alla pena rite di giustizia.
A sostegno del ricorso ha articolato due motivi di impugnazione:
1.1. GLYPH Con il primo ha prospettato la nullità del decreto di citazione a giudizio in app per la mancanza degli avvisi di cui all’art. 601 comma 3 cod. proc. pen. e per il manca rispetto del termine a comparire di quaranta giorni previsto dall’art. 601, comma 5, cod. pr pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022, che si assume destiNOME a trovar applicazione nel presente processo, poiché la legge n. 199/2022, posticipando l’entrata vigore delle norme che regolano il processo cartolare non avrebbe posticipato, però, l modifica prevista dall’art. 601 comma 3 cod. proc. pen., sicché il decreto di fissazi dell’udienza di appello, successivo al 30/12/2022, avrebbe dovuto uniformarsi a tale disciplin
1.2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente ha dedotto il vizi motivazione in ordine ai criteri di valutazione della prova, fondata dai giudici di mer rinvenimento dei veicoli parzialmente smontati ed inidonei alla circolazione nell’off meccanica del Pastinese, ritenuto quantomeno concorrente nelle operazioni volte ad ostacolare l’identificazione della provenienza illecita dei veicoli.
Con requisitoria scritta del 29/2/2024 il Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati o comunque non consentiti nella presente sede.
La difesa del ricorrente con le conclusioni scritte depositate prima dell’udienza 9/6/2023 eccepiva la nullità del decreto di citazione per tale udienza per violazione dell 601 cod. proc. pen. per gli omessi avvisi di cui al terzo comma di tale articolo, e la sen impugnata ha disatteso tale eccezione rilevando che la legge n. 199 del 30/12/2022, d conversione, con modifiche, del d.l. n. 162 del 31/10/2022, aveva apportato modifiche a regime delle impugnazioni stabilendo che, per le impugnazioni proposte entro il 30/6/2023 doveva continuarsi ad applicare la disciplina di cui all’art. 23 comma 8 e 9 e dell’art. commi 1, 2, 3, 4 e 7 del dl. 28/10/2020 n. 137. Conseguentemente, non applicandosi al caso
di specie la nuova disciplina, il decreto di citazione non doveva contenere gli a all’art. 601 cod. proc. pen., stante la proroga del regime emergenziale, che prevedeva la celebrazione dell’udienza non partecipata salva la richiesta della parte, senza la prevision alcun avviso nel decreto di citazione.
Con il primo motivo di impugnazione viene contestata tale decisione, prospettando il ricorrente la nullità del decreto di citazione a giudizio sia per la mancanza degli avvisi all’art. 601 comma 3 cod. proc. pen. che per il mancato rispetto del termine a comparire quaranta giorni previsto dall’art. 601, comma 5, cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 150 del 2022, che la difesa assume destiNOME a trovare applicazione nel presente processo, poiché la legge n. 199/2022, posticipando l’entrata in vigore delle norme che regolano processo cartolare non avrebbe posticipato, però, la modifica prevista dall’art. 601 comma cod. proc. pen., sicché il decreto di fissazione dell’udienza di appello, successi 30/12/2022, avrebbe dovuto uniformarsi a tale disciplina.
Va, però, in primo luogo rilevato che la prospettazione della violazione del termin comparire di quaranta giorni, prima ancora che manifestamente infondata, è inammissibile perché tardiva, in quanto non dedotta nel giudizio di appello, con il quale si era ecce soltanto l’asserita irritualità degli avvisi, ma non già il mancato rispetto dei termini pred
La giurisprudenza di questa Corte di legittimità, infatti, ha già avuto modo di rilevare nel giudizio di appello, il mancato rispetto del termine a comparire di cui all’art. 601, com cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale relativa all’intervento dell’imputat deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall’art. 180 cod. proc. pen. e, prima della deliberazione della sentenza di secondo grado (Sez. 2, n. 49644 del 02/11/2023, Rv. 285674; Sez. 1, n. 6613 del 27/10/2022, Rv. 283988; Sez. 6, n. 28408 del 23/06/2022, Rv. 283349). Conseguentemente, non essendo stata eccepita prima della deliberazione della sentenza impugnata l’asserita violazione dei termini di cui all’art. 603 comma 3 cod. pr pen., l’eccezione è oggi preclusa.
Per completezza di esposizione, peraltro, giova rilevare che secondo l’ormai prevalente e condivisibile giurisprudenza di questa Corte di legittimità, alla quale si intende dare conti la nuova disciplina dell’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall’art. 34, comm lett. d), d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, che individua in quaranta giorni, anziché in v nuovo termine a comparire nel giudizio di appello, è applicabile solo alle impugnazioni propost dopo il 30 giugno 2024, per effetto della proroga disposta dall’art. 11, comma 7, d.l. n. 215 30/12/2023 (Sez. 2, n. 7990 del 31/01/2024, Rv. 286003; Sez. 5, n. 5347 del 02/02/2024, Rv. 285912; conf. anche Sez. 2, n. 6010 del 05/12/2023, Rv. 285970 che, pronunciata prima dell’ulteriore proroga disposta dall’art. 11, comma 7, del dl. n. 215 del 30/12/2023 indicato il termine di venti giorni per gli appelli proposti avverso sentenze pronunciate f 31/12/2022).
A tal proposito giova rilevare che determinante ai fini dell’individuazione della discip applicabile deve ritenersi il giorno della pronuncia della sentenza del Tribunale di Noc Inferiore, il 23/9/2022, avverso la quale il COGNOME ha proposto appello con atto deposita 27/10/2022, in quanto in tema di atti preliminari al giudizio di appello, per effetto modifiche apportate all’art. 601, comma 3, cod. proc. pen. dall’art. 34, comma 1, lett. d.lgs. 10 ottobre 2023, 150, la disciplina del termine a comparire dev’essere individuata, assenza di norma transitoria, con riguardo alla data di emissione del provvedimento impugNOME, e non a quella della proposizione dell’impugnazione (così Sez. 2, n. 6010 del 05/12/2023, Rv. 285970 cit., richiamando Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Rv. 236537, secondo cui ai fini dell’individuazione del regime applicabile materia di impugnazioni, allorché si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall’una all’al l’applicazione del principio “tempus regit actum” impone, appunto, di far riferimento momento di emissione del provvedimento impugNOME e non già a quello della proposizione dell’impugnazione).
Peraltro, nel caso in esame, non può che giungersi alla conclusione che la disciplin applicabile era quella previgente rispetto alla c.d. riforma Cartabia, ossia l’art. 601 comm cod. proc. pen. nella formulazione che fissava il termine a comparire in venti giorni, anc perché sia la sentenza di primo grado che la presentazione dell’atto di appello concretizzavano sotto l’egida di quella norma. Né la successione delle norme che hanno interessato la modifica dell’art. 601 cod. proc. pen. ad opera del decreto legislativo n. 150 del 10 ottobre 2022, attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134 (legge “Cartabia”) può portare a diverse conclusioni .
Secondo l’art. 34, comma 1, lett. g), nn. 3 e 4, del citato decreto, infatti, la formulazione dell’art. 601, commi 3 e 5, del codice di rito era la seguente: «Il decret citazione per il giudizio di appello contiene i requisiti previsti dall’articolo 429, comma 1, a), d-bis), f), g), nonché l’indicazione del giudice competente e, fuori dal caso previst comma 2, l’avviso che si procederà con udienza in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, salvo che l’appellante o, in ogni caso, l’imputato o il suo difensore chiedan partecipare nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del decreto. Il decreto con altresì l’avviso che la richiesta di partecipazione può essere presentata dalla parte pri esclusivamente a mezzo del difensore. Il termine per comparire non può essere inferiore a quaranta giorni». «Almeno quaranta giorni prima della data fissata per il giudizio di appello notificato avviso ai difensori».
L’art. 94, comma 2, del decreto, nel testo originario, prevedeva la norma transitoria tema di giudizi di impugnazione: «Le disposizioni degli articoli 34, comma 1, lettere c), e) g), numeri 2), 3), 4), e h), 35, comma 1, lettera a), e 41, comma 1, lettera ee), si applica decorrere dalla scadenza del termine fissato dall’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 30
dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15» vale a dire dal 10 gennaio 2023. Tuttavia, in sede di conversione del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 (che ha posticipato al 30 dicembre 2022 l’entrata in vigore del d. Igs. n. 150 2022, introducendo l’art. 99-bis), la legge 30 dicembre 2022, n. 199, in vigore dal gio successivo, con l’art. 5 -duodecies ha così modificato la norma transitoria (art. 94, comma del d. Igs. n. 150 del 2022): «Per le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quar quinto periodo, e 9, nonché le disposizioni di cui all’articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo il 30 giugno 2023, si fa riferimento all’atto di impugnazione proposto per primo».
Era questa, pertanto, la norma vigente al momento della presentazione dell’appello proposto dal COGNOME e tale norma è ancora vigente a seguito delle proroghe disposte prima dal decreto-legge 22 giugno 2023, convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 nonché, da ultimo, dal decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 che, con l’art. 11, comma 7, ha disposto che «Il termine di cui all’articolo 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. in materia di giudizi di impugnazione è prorogato al 30 giugno 2024».
Secondo la formulazione originaria dell’art. 94, comma 2, del d. Igs. n. 150 del 202 infatti, le nuove disposizioni contenute nei suddetti artt. 34, 35 e 41 dello stesso decreto, entrata in vigore era inizialmente prevista per il 10 gennaio 2023, riguardavano i seguenti articoli del codice di rito: 598-bis (art. 34 lett. c); 599, comma 1 (art. 34 lett. e) commi 1 e 2; 601, commi 2, 3 e 5 (art. 34 lett. g, nn. 2, 3 e 4); 602, comma 1 (art. 34 h); 611 (art. 35, comma 1, lett. a); 167-bis disp. att. cpp (art. 41 lett. e).
Si tratta di disposizioni che regolano le modalità di celebrazione dell’udienza di appello in Corte di cassazione), con trattazione orale o cartolare nonché gli avvisi che devo conseguentemente essere dati alle parti e gli adempimenti successivi alla decisione, punti su quali sono tuttora vigenti le disposizioni previste dall’articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, adottate a causa dell’emergenza durante la pandemia.
Con particolare riguardo all’art. 601, comma 3, del codice di rito, si è osservato c nuovo termine dilatorio di quaranta giorni è inserito, alla fine, dopo disposizioni sull’ relativo alla celebrazione dell’udienza con nuove modalità certamente non applicabili in forz della proroga delle disposizioni emergenziali («…l’avviso che si procederà con udienza camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, salvo che l’appellante o, in ogni ca l’imputato o il suo difensore chiedano di partecipare nel termine perentorio di quindici gi dalla notifica del decreto») e che proprio l’eliminazione in blocco del riferimento all’art. d. Igs. n. 150 del 2022, contenuto nella originaria formulazione della norma transitoria ( 94, comma 2), fa propendere per la tesi secondo la quale la nuova norma transitoria ha
differito l’entrata in vigore anche del nuovo termine per comparire di quaranta giorni e conseguente uguale termine minimo per la notificazione dell’avviso ai difensori della data udienza, che pertanto, allo stato, troveranno applicazione solo per le impugnazioni propost dopo il 30 giugno 2024 (Cfr. Sez. 2, n. 7990 del 31/01/2024, Rv. 286003).
Peraltro, sul piano dell’interpretazione sistematica, si è anche osservato che l’ampliament a quaranta giorni del termine di cui si tratta è stato spiegato nella relazione illustrativa a 150 del 2022 proprio in ragione dei nuovi termini previsti dall’art. 598-bis, comma 1, c proc. pen., secondo il quale il procuratore generale presenta le sue richieste fino a quin giorni prima dell’udienza e le parti possono presentare memorie di replica fino a cinque gior prima. Si tratta, evidentemente, di termini incompatibili con quello di venti giorni previsto per comparire e per la notifica dell’avviso d’udienza ai difensori, ai sensi dell’art. 601, commi del codice di rito nella formulazione originaria.
Risulta pertanto confermata la stretta correlazione fra la perdurante applicazione del disposizioni di cui all’articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e l’entrata in vigore dell’art. commi 3 e 5, cod. proc. pen. nella nuova formulazione, come modificata dal d. Igs. n. 150 del 2022, anche perché, diversamente opinando, “dovrebbe ritenersi che, non essendo espressamente escluso, il decreto di citazione dovrebbe anche prevedere tutti gli avvisi previ dalla nuova normativa che appaiono all’evidenza incompatibili con il rito emergenziale (si pen ad esempio alle diverse tempistiche per accedere all’udienza partecipata)” (Sez. 2, n. 7990 del 31/01/2024, Rv. 286003 cit.).
3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché, senza incorrere in vizio log alcuno, la sentenza impugnata, integrandosi reciprocamente con quella di primo grado, ha dato adeguatamente conto di una serie di elementi univocamente ed inequivocabilmente convergenti nell’identificare il ricorrente come l’autore delle condotte volte ad ostac l’accertamento della provenienza illecita dei beni oggetto delle imputazioni, tali dove intendersi la rimozione della targa e la sostituzione del numero di telaio di veicoli ru rinvenuti nella sua officina meccanica quando le operazioni volte ad occultarne la provenienz illecita erano ancora incorso, essendo stati rinvenuti pezzi ditali veicoli in prossimità stessi. A fronte di tale ricostruzione dei fatti il ricorso si limita ad ipotizzare, peraltr del tutto generici ed assertivi, una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondament decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, in quanto si tratta di valutaz riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di leg la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione de risultanze processuali (Sez. Un., 30/4/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944).
Per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., alla dichiarazione di inammissibilità ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deliberato in camera di consiglio, il 4 aprile 2024