Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 34017 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 34017 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/04/2024
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME NOME, nato ad Albenga il DATA_NASCITA, avverso la sentenza in data 28/06/2023 della Corte di appello di Genova, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione; udito per l’imputato l’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 28 giugno 2023 la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza in data 9 giugno 2022 del Tribunale di Savona che aveva condannato NOME COGNOME alle pene di legge per vari reati tributari (art. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000).
Il ricorrente lamenta con il primo motivo di ricorso per cassazione che il decreto di citazione dell’udienza di appello era stato notificato solo 20 giorni prima e non 40 giorni prima; con il secondo la dichiarazione conseguente di
inammissibilità dei motivi presentati come motivi aggiunti; con il terzo e con il quarto l’omessa valutazione delle difese rispettivamente in merito al reato dell’art. 8 e al reato dell’art. 2; con il quinto l’errata qualificazione del fatto del capo C), sensi dell’art. 2 anziché ai sensi dell’art. 5.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il primo motivo di ricorso non è manifestamente infondato, ciò che preclude l’esame degli altri motivi, per la ragione che di seguito si espone.
Vi è infatti incertezza interpretativa sull’entrata in vigore della novell dell’art. 601 cod. proc. pen. con specifico riferimento al termine di quaranta giorni prima dell’udienza di appello per la notifica del decreto di citazione a giudizio. Secondo un orientamento, la norma è applicabile dal 30 dicembre 2022. Per la sentenza Sez. 2, n. 49644 del 02/11/2023, COGNOME COGNOME, Rv. 285674 – 01, la nuova disciplina dell’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall’art. 34, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, che individua in quaranta giorni, anziché in venti, il nuovo termine a comparire nel giudizio di appello, è applicabile a far data dal 30 dicembre 2022, in base al combinato disposto del predetto d.lgs. n. 150 del 2020, dell’art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito in legge 25 febbraio 2022, n. 15, nonché dell’art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito in legge 30 dicembre 2022, n. 199 (idem, Sez. 4, n. 48056 del 16/11/2023, Toto, Rv. 285796-01; Sez. 3, n. 5481 del 24/01/2024, COGNOME, Rv. 285945). Secondo un altro orientamento la norma è applicabile alle impugnazioni proposte dopo il 30 giugno 2024, per effetto della proroga disposta dall’art. 11, comma 7, d.l. 30 dicembre 2023, n. 215 (Sez. 2, n. 7990 del 31/01/2024, Monaco, Rv. 286003, Sez. 5, n. 5347 del 02/02/2024, COGNOME, Rv. 285912-01 e Sez. 6, n. 12157 del 20/02/2024, Giusto, Rv. 286190-01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nelle sentenze COGNOME, COGNOME e COGNOME non rileva il momento della presentazione dell’atto di appello ma quello della notifica del decreto di citazione a giudizio, come si desume dall’esposizione del fatto in cui le sentenze di primo grado erano state pronunciate in data anteriore al 31 dicembre 2022, a differenza di quanto stabilito nella sentenza Sez. 2, n. 6010 del 05/12/2023, dep. 2024, Chiacchio, Rv. 285970-01, secondo cui la disciplina del termine a comparire dev’essere individuata, in assenza di norma transitoria, con riguardo alla data di emissione del provvedimento impugnato, e non a quella della proposizione dell’impugnazione, sicché, per gli appelli proposti avverso sentenze pronunciate fino al 31 dicembre 2022, tale termine sarebbe comunque di venti giorni.
La corretta instaurazione del rapporto processuale sulla base di un motivo che pone una questione processuale, che da ultimo ha richiesto l’intervento delle
Sezioni Unite, tuttora dibattuta obbliga il Collegio a constatare la prescrizione dei reati contestati maturata al più tardi al 31 dicembre 2023.
P. Q . M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione
Così deciso, il 2 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente