Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 43883 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 43883 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/06/2024 del GIP TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG dottore NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di AVV_NOTAIO del 01/06/2024, con la quale è stata disposta la convalida del provvedimento con cui il AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO in data 08705/2024, nel prescrivere al ricorrente il Daspo, imponeva al medesimo di comparire presso gli uffici del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO per la durata di anni cinque.
2.1. Il ricorrente deduce, il primo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione 6, I. n. 401 del 1989, per il mancato rispetto del termine di 48 ore dalla notifica all’inter rilevando che il provvedimento del AVV_NOTAIO è stato notificato alle ore 9,25 del 01/06/202 Tuttavia, ad orario imprecisato, lo stesso giorno, in data 01/06/2024, il GIP ha provveduto convalidare il provvedimento del AVV_NOTAIO, senza dunque attendere il decorso di 48 ore dalla notifica, così inficiando il provvedimento di convalida per mancato esercizio del diritto di di come da giurisprudenza costante di legittimità.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, lamenta omessa valutazione della memoria difensiva che il difensore ha depositato ritualmente alle ore 07,08 del 03/06/2024 a mezzo PEC presso la cancelleria del GIP. Il giudice ha omesso di valutare adeguatamente la memoria presentata, limitandosi a recepire il provvedimento del AVV_NOTAIO e a convalidarlo senza confrontarsi con l deduzioni difensive articolate nella suddetta memoria.
2.3. Con il terzo motivo, deduce omessa indicazione delle ragioni di pericolosità e al attribuibilità della condotta ascritta al ricorrente, posto che il giudice afferma che il r avrebbe lanciato un bastone della bandiera in campo, mentre nel provvedimento del questore si contesta di aver acceso un fumogeno.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chies l’annullamento senza rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato.
1.1. La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che il termine conces all’interessato per depositare memorie e deduzioni al G.i.p. competente per la convalida de provvedimento del AVV_NOTAIO, impositivo dell’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, non può essere inferiore a quello di 48 ore, previsto dalla legge, entro cui il P.M. richiedere la convalida di detto provvedimento (ex multis, Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016 Michelotto, Rv. 266223 – 01).
Inoltre, qualora il diffidato si avvalga della facoltà di produrre memorie o deduzioni difen nel termine predetto di 48 ore decorrente dalla notifica del provvedimento del AVV_NOTAIO, in t caso, è nulla, per violazione del diritto di difesa, l’ordinanza di convalida del provvediment AVV_NOTAIO, impositivo dell’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, che no
contenga alcun riferimento non solo formale, ma anche sostanziale, alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata ritualmente (Sez. 3, n. 20143 del 27/05/2010, COGNOME e altri, Rv 247174; Sez.3, n. 3740 del 10/12/2021, Rv. 281321).
Nel caso in disamina sussiste la denunciata violazione del termine di quarantotto ore, prima del quale è intervenuto il provvedimento di convalida rispetto alla notifica all’interessat provvedimento del AVV_NOTAIO. Al riguardo, si osserva che il provvedimento questorile è stato notificato al ricorrente alle ore alle ore 9,25 del 01/06/2024 e il provvedimento di convali stato depositato il medesimo giorno, in data 01/06/2024. Il difensore ha, peraltro, depositato 03/06/2024 a mezzo PEC presso la cancelleria del GIP una memoria difensiva che il giudice non ha quindi potuto valutare, avendo già provveduto prima del decorso del termine a difesa, se non successivamente alla convalida del provvedimento, disponendo una succinta integrazione della motivazione del provvedimento di convalida alla luce delle argomentazioni difensive.
Ricorre pertanto la denunciata violazione per lo scarto temporale esistente rispett all’intervallo minimo stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte. La giurisprudenza legittimità sul punto e invero ormai uniforme e consolidata (ex multis, Sez. 3, n. 20366 02/12/2020, dep. 2021, Rv. 281341; Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020, Rv. 280796; Sez. 3, n. 8678 del 04/02/2016, Rv. 266769) nell’affermare che deve essere annullata senza rinvio l’ordinanza di convalida del provvedimento del AVV_NOTAIO, impositivo dell’obbligo di presentazione all’autorità di polizia, intervenuta prima del decorso del termine a difesa di quarantotto decorrente dalla notifica di detto provvedimento all’interessato, con conseguente decadenza della misura dell’obbligo di presentazione del sottoposto.
Se intervenuta prima del decorso del termine a difesa di quarantotto ore dalla notifica d provvedimento di polizia all’interessato, l’emissione della convalida integra una nullità di or generale di cui all’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., da cui consegue l’annullamento, senza r dell’ordinanza del giudice e la conseguente perdita di efficacia del provvedimento questoril erroneamente convalidato, limitatamente alla misura di prevenzione dell’obbligo di presentazione, ferma restando l’intangibilità della parte amministrativa afferente al divie accesso ad impianti e/o manifestazioni (Sez. 3, n. 15089 del 27/01/2016, COGNOME, Rv. 266632).
1.2. Da qui la nullità dell’atto ex art. 178 lett. c), cod. proc. pen., con conseg annullamento dell’ordinanza impugnata senza rinvio limitatamente all’obbligo di presentazione. Tale epilogo decisorio, comportando un pronunciamento di natura rescindente, determina l’ultroneità della disamina degli ulteriori motivi di ricorso.
L’ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio, limitatamente all’obbligo di presentazione, con conseguente dichiarazione di cessazione di efficacia de provvedimento emesso dal AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO del 08/05/2024. Alla cancelleria gli adempimenti di comunicazione al AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara cessata l’efficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO del 08/05/2024 limitatamente all’obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al AVV_NOTAIO. Così deciso all’udienza del 02/10/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente