Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17088 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17088 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MILANO il 04/10/1996
avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che con l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di
legge e vizio di motivazione in ordine all’omessa applicazione dell’art. 131-bis cod.
pen. in favore dell’odierna ricorrente, in relazione al reato di cu agli artt. 633-639- bis
cod. pen., oltre che reiterativo di profili di censura già prospettati in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte di appello, risulta anche manifestamente
infondato, a fronte della congrua e non illogica motivazione con cui si sono congruamente indicate le ragioni a sostegno della ritenuta assenza dei presupposti
applicativi richiesti per l’operatività della suddetta causa di non punibilità (si veda pag. 4 della sentenza impugnata, ove si è sottolineata la gravità della condotta, la
non esiguità del danno subito dalla persona offesa, la particolare intensità del dolo);
che a tal proposito – premesso (come correttamente evidenziato anche dalla
Corte territoriale) che il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai
sensi dell’art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, COGNOME, Rv. 266590), e che, a tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647) – giova ribadire che, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la valutazione sulla particolare tenuità dell’offesa non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione,vcome nel caso di specie, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 marzo 2025.