Tenuità dell’offesa: la Cassazione chiarisce i limiti della giustificazione
Il principio della tenuità dell’offesa rappresenta una valvola di sfogo del sistema penale, volta a escludere la punibilità per fatti che, pur costituendo reato, risultano concretamente di minima lesività. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 6742/2024) offre un’importante occasione per riflettere sui confini applicativi di questo istituto, chiarendo come non ogni allontanamento dal luogo di detenzione, anche se breve, possa essere considerato di lieve entità. Il caso analizzato dimostra che la futilità del motivo alla base della trasgressione può essere decisiva per escluderne il riconoscimento.
I fatti di causa
Il caso sottoposto all’esame della Suprema Corte riguardava un soggetto che aveva proposto ricorso avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’imputato si era allontanato per un breve lasso di tempo dal luogo in cui era ristretto, adducendo come giustificazione la necessità di acquistare una bottiglia di vino. La difesa sosteneva che la condotta fosse caratterizzata da una minima offensività, desumibile dalla mancanza di una reale volontà di eludere i controlli e dalla breve durata dell’assenza, con l’intenzione di fare immediato rientro.
La decisione della Corte sulla tenuità dell’offesa
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno qualificato il motivo del ricorso come generico, manifestamente infondato e meramente reiterativo di argomentazioni già esaminate e respinte nel giudizio di merito. La Corte ha sottolineato come la motivazione della sentenza d’appello fosse congrua e basata su una valutazione complessiva delle modalità del fatto. La questione centrale non era la durata dell’allontanamento, ma la sua giustificazione. Comprare una bottiglia di vino è stato considerato un motivo futile e del tutto inidoneo a integrare la particolare tenuità dell’offesa. L’intenzione di rientrare, in questo contesto, è stata giudicata irrilevante.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su un’interpretazione rigorosa del concetto di offensività. I giudici di legittimità hanno confermato la valutazione della Corte d’Appello, la quale aveva escluso la minima offensività del fatto. La decisione si basa sulla constatazione che la giustificazione fornita dall’imputato (l’acquisto di vino) non solo era futile, ma non poteva in alcun modo integrare gli estremi di una causa di giustificazione o di una circostanza idonea a diminuire la gravità del comportamento. La volontà di sottrarsi, anche solo temporaneamente, ai controlli imposti da una misura detentiva è di per sé un fatto grave, che non può essere sminuito da motivazioni banali. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’applicazione dell’istituto della particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva della condotta, che non può prescindere dalla natura e dalla serietà delle motivazioni che l’hanno determinata. Una giustificazione futile, come quella di acquistare un bene non essenziale, non è sufficiente a rendere l’offesa ‘tenue’, anche a fronte di un’assenza di breve durata. La decisione serve da monito sulla necessità di rispettare scrupolosamente le misure restrittive della libertà personale, evidenziando che il sistema giudiziario non è disposto a tollerare violazioni basate su pretesti irrilevanti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché generico, manifestamente infondato e ripetitivo di argomenti già adeguatamente valutati dalla corte precedente, la cui motivazione è stata considerata congrua.
La breve durata dell’assenza e l’intenzione di rientrare sono sufficienti per riconoscere la tenuità dell’offesa?
No, secondo questa ordinanza, tali elementi sono irrilevanti quando il motivo dell’allontanamento è futile. La Corte ha specificato che la giustificazione di voler acquistare una bottiglia di vino è inidonea a integrare la particolare tenuità dell’offesa.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6742 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6742 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell’interesse di NOME NOME è inammissibi per genericità e manifesta infondatezza, risultando meramente reiterativo e oppositivo a front della congrua motivazione resa in sentenza, fondata sulla valutazione complessiva delle modalità del fatto;
considerato, infatti, che i giudici hanno escluso la minima offensività del fatto, second difesa desumibile dalla mancanza di volontà di eludere i controlli e dalla breve dura dell’allontanamento, rilevando la futilità del motivo e l’inidoneità della giustificazione a (acquistare una bottiglia di vino) ad integrare la particolare tenuii:à dell’offesa, es irrilevante il proposito di rientrare nel luogo di detenzione;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consigligré estensore
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