Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24252 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24252 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il 04/02/1984
avverso la sentenza del 14/02/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 14 febbraio 2025, con cui la Corte di appello di Messina confermava la decisione impugnata, che aveva
condannato NOME COGNOME alla pena di otto mesi, dieci giorni di reclusione e
100,00 euro di reclusione per i reati di cui ai capi A e B, accertati a Messina 1’11
luglio 2018.
Ritenuto che il ricorso in esame, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda
processuale riguardante NOME COGNOME che risulta vagliato dalla Corte di appello di Messina nel pieno rispetto delle risultanze processuali (tra le altre, Sez.
1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 – 01).
Ritenuto che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti investigativi svolti 1’11 luglio 2018, nell’immediatezza dei fatti,
risultava univocamente orientato in senso sfavorevole alla posizione di NOME
COGNOME essendo incontroverso che l’imputato deteneva, presso l’abitazione dei genitori, l’armamento militare costituito da 28 proiettili calibro 9 parabellum.
Ritenuto che il trattamento sanzionatorio irrogato, anche tenuto conto del precedente citato nella decisione censurata, per cui COGNOME era stato condannato il 19 maggio 2020, discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti contestati e che tale percorso argomentativo è idoneo a escludere in sede di legittimità, senza il compimento di ulteriori valutazioni, l’esimente invocata, non potendosi ipotizzare, per la natura e le modalità di concretizzazione delle condotte illecite del ricorrente, la particolare tenuità dell’offesa presupposta dall’art. 131bis cod. pen. (Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 – 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 giugno 2025.