Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35549 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35549 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MARSALA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Con la pronuncia di cui in epigrafe, la Corte d’appello di Palermo ha confermato la responsabilità di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 95 d.P.R. 115 del 30 maggio 2002, in relazione all’omessa comunicazione delle rilevanti variazioni di reddito.
Nell’interesse dell’imputata è stato proposto ricorso fondato su un motivo (di seguito enunciato ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si deduce la violazione di legge (art. 62, n. 4, cod. pen.) per aver la Corte territoriale ritenuta l’inconfigurabilità dell’attenuante della speciale tenuità de lucro con riferimento alla fattispecie ascrittagli e in ipotesi in cui la revoc dell’ammissione al beneficio sarebbe intervenuta prima dell’inizio del processo e prima della liquidazione degli onorari al difensore.
Il ricorso è inammissibile per la mancata considerazione della ratio decidendi sottesa GLYPH alla GLYPH sentenza GLYPH (sul GLYPH contenuto GLYPH essenziale dell’atto d’impugnazione si vedano, per l’inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurimis: Sez. 4, n. 26319 del 17/06/2025, COGNOME, tra le più recenti; Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, COGNOME, Rv. 286468 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 – 01; si vedano altresì: Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822 – 01, in ordine ai motivi d’appello ma sulla base di principi rilevanti anche con riferimento al ricorso per cassazione).
Diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, la Corte territoriale, per quanto emerge dall’apparato motivazionale di cui a pag. 4 dell’impugnata sentenza, ha motivato non nel senso dell’inconfigurabilità in astratto dell’attenuante con riferimento alla fattispecie contestata ma ritenendo rilevante non solo il lucro conseguito ma anche quello perseguito oltre che l’evento del reato – sia esso di danno o di pericolo -.
Motivando nei termini di cui innanzi, peraltro, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del principio di diritto governante la materia con il quale invece il ricorrente non confronta il proprio dire con censura che, quindi, si mostra anche manifestamente infondata oltre che aspecifica nella parte in cui non esplicita quali sarebbero stati nella specie gli elementi determinanti la speciale tenuità del lucro perseguito. Per la rilevanza, con riferimento ai delitti dettati da motivo di lucro, non solo del lucro conseguito ma anche di quello perseguito oltre che dell’entità dell’evento del reato – sia esso di danno o di pericolo -, si vedano, ex plurimis, Sez. 5, n. 11928 del 26/02/2025, Muto, Rv. 287749 – 02, la quale peraltro ne trae come conseguenza l’inammissibilità del ricorso non deducente quali sarebbero stati gli elementi determinanti ai fini della particolare tenuità del lucro perseguito.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Capsa derte ammende, ex ,art. 616 cod. proc. ,pen. (equa in ragione . deThevidenziata GLYPH tlithgn -ftnisSjblrità).’
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso i1 130 settembre 2025 Il nsigli ste sore
Il Presidente