Tenuità del Fatto e Guida in Ebbrezza: A Chi Spetta la Sospensione della Patente?
Quando un reato come la guida in stato di ebbrezza viene considerato di lieve entità, sorge una domanda cruciale: che ne è della sospensione della patente? La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 46583 del 2024, offre una risposta chiara, delineando i confini tra la giurisdizione penale e la competenza amministrativa in materia di tenuità del fatto e sanzione accessoria. Questo principio è fondamentale per comprendere i diritti e gli obblighi degli automobilisti.
Il Caso in Esame: Giudice Penale e Sanzione Amministrativa
Il caso ha origine da un ricorso contro una sentenza del Tribunale di Genova. Un automobilista era stato accusato del reato di guida in stato di ebbrezza. Il Tribunale aveva riconosciuto la non punibilità del reato per la sua ‘particolare tenuità’, una decisione che di per sé estingue le conseguenze penali del fatto. Ciononostante, lo stesso giudice aveva applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per una durata di otto mesi.
L’imputato, tramite il suo difensore, ha impugnato questa decisione davanti alla Corte di Cassazione, sollevando due questioni principali:
1. La violazione di legge, poiché in caso di proscioglimento per tenuità del fatto, la competenza a irrogare la sanzione accessoria spetta al Prefetto, non al giudice penale.
2. La mancanza di motivazione e la contraddittorietà nella determinazione della durata della sospensione, ritenuta eccessiva rispetto al riconoscimento della lieve entità del reato.
La Decisione della Cassazione: Competenza Esclusiva del Prefetto
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo assorbente rispetto al secondo, e ha annullato la sentenza limitatamente alla parte in cui applicava la sanzione accessoria. I giudici supremi hanno ribadito un principio di diritto ormai consolidato, già sancito dalle Sezioni Unite nella celebre pronuncia ‘Tushaj’ del 2016.
Secondo questo orientamento, il potere del giudice penale di applicare sanzioni amministrative accessorie è strettamente legato all’emissione di una sentenza di condanna o di un provvedimento ad essa equiparato (come un decreto penale di condanna o una sentenza di patteggiamento).
Quando la Sanzione Torna all’Amministrazione
Quando il procedimento penale si conclude con una sentenza di proscioglimento, come nel caso di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudice penale perde la sua competenza sulla sanzione amministrativa. Quest’ultima, infatti, non viene cancellata, ma riacquista la sua piena autonomia e torna nella sfera di competenza dell’amministrazione pubblica, ovvero del Prefetto.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda sulla netta distinzione tra la sanzione penale e quella amministrativa. Le Sezioni Unite hanno chiarito che l’esclusione della punibilità in sede penale non elimina l’illecito amministrativo che ne deriva. Tuttavia, la gestione di tale illecito spetta all’organo amministrativo preposto dalla legge.
L’intervento del giudice penale è un’eccezione, giustificata solo dalla necessità di un accertamento del reato che culmina in una condanna. Se manca la condanna, viene meno il presupposto per cui il giudice penale possa ‘invadere’ il campo dell’amministrazione. Pertanto, la sanzione accessoria non deve essere irrogata dal giudice, ma dal Prefetto, a seguito della trasmissione degli atti da parte della cancelleria del tribunale.
Le Conclusioni
La sentenza in esame ha importanti implicazioni pratiche. Chi viene fermato per guida in ebbrezza e ottiene un proscioglimento per particolare tenuità del fatto non deve considerare la questione chiusa. Sebbene non ci saranno conseguenze sulla fedina penale, la sospensione della patente rimane una possibilità concreta.
Tuttavia, la decisione su ‘se’ e ‘per quanto tempo’ sospendere la patente spetterà al Prefetto, che condurrà un procedimento amministrativo autonomo. L’automobilista avrà quindi la possibilità di difendersi in quella sede. La Corte di Cassazione ha così eliminato la statuizione sulla sanzione accessoria dalla sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Prefetto di Genova, ripristinando il corretto riparto di competenze tra autorità giudiziaria e amministrativa.
Se il reato di guida in ebbrezza è dichiarato non punibile per ‘particolare tenuità del fatto’, rischio comunque la sospensione della patente?
Sì, la non punibilità penale non esclude l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria. La competenza a decidere sulla sospensione, però, non è del giudice penale ma del Prefetto.
Chi decide la durata della sospensione della patente in questo caso?
La decisione sulla durata della sospensione della patente spetta al Prefetto, che valuterà il caso nell’ambito di un procedimento amministrativo autonomo, una volta ricevuti gli atti dal tribunale.
Perché il giudice penale non può applicare la sanzione accessoria se proscioglie per tenuità del fatto?
Il giudice penale può irrogare sanzioni amministrative accessorie solo quando emette una sentenza di condanna o un provvedimento equiparato. In caso di proscioglimento, la sanzione amministrativa riacquista la sua autonomia e la competenza ritorna all’autorità amministrativa (il Prefetto), come stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 46583 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 46583 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GENOVA il 12/03/1964
avverso la sentenza del 14/06/2024 del TRIBUNALE di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Genova, con sentenza del 14 giugno 2024, nel giudizio conseguente all’ opposizione a decreto penale di condanna di NOME COGNOME in ordine al reato di cui all’art. 186 comma 2 lett. b) d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 commesso in Genova il 7 novembre 2023, ha dichiarato non doversi procedere in ordine a tale reato per essere lo stesso non punibile in ragione della particolare tenuità del fatto e ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di mesi otto.
L’imputato ha proposto ricorso a mezzo di proprio difensore, formulando due motivi.
2.1 Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge per avere il Tribunale applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in violazione del principio elaborato dalla Suprema Corte, per il quale nel caso di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria stabilita dalla legge è demandata al Prefetto.
2.2.Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della durata ella sanzione accessoria della sospensione della patente. Il difensore osserva che la Corte non aveva motivato in ordine alla determinazione della durata della sanzione in misura superiore al minimo edittale e rileva che tale determinazione era contraddittoria rispetto al riconoscimento della causa di non punibilità.
Il ricorso è fondato quanto al primo, assorbente motivo.
4.Come rilevato dal ricorrente, le Sezioni Unite di questa Corte con la nota pronuncia Tushaj (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266592) hanno affermato il principio per cui “in tema di guida in stato di ebbrezza, alla esclusione dell punibilità per particolare tenuità del fatto, consegue l’applicazione, demandata al Prefetto, delle sanzioni amministrative accessorie stabilite dalla legge”. Nel dirimere il contrasto verificatosi al riguardo, le Sezioni unite hanno sottolineato l’autonomia delle sanzioni amministrative accessorie, le quali vanno applicate dal giudice penale solo nel caso in cui debba pronunciarsi una sentenza di condanna, ovvero un provvedimento ad essa equiparabile, quali il decreto penale di condanna o la sentenza di applicazione pena. Al di fuori di tali ipotesi, mancando una pronuncia di condanna, le sanzioni amministrative riacquistano la loro
autonomia ed entrano nella sfera di competenza dell’amministrazione pubblica. Le Sezioni unite, pertanto, hanno ritenuto, da un lato, che l’esclusione della punibilità non impedisce l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie e, dall’altro, che tali sanzioni riacquistano la loro piena autonomia, non dovendo essere irrogate dal giudice penale, ma dal Prefetto.
La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata, limitatamente alla statuizione riguardante la sanzione amministrativa accessoria, statuizione che deve essere eliminata. Va disposta la trasmissione degli atti al Prefetto di Genova per quanto di competenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria, statuizione che elimina. Dispone la trasmissione degli atti al Prefetto di Genova per quanto di competenza. In Roma, così deciso il 12 novembre 2024
Il Consiglier NOME COGNOME
Il PresicYnte