Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1585 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1585 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/12/2023
RAGIONE_SOCIALE (
sul ricorso proposto da:
NOME nato a EBOLI11 10/02/1987
avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
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dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e IN DIRITTO
Rilevato che il ricorso è proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno, con la quale è stata riformata la condanna resa dal Tribunale in sede, all’esito di rito abbreviato, nei confronti di NOME COGNOME alla pena di giustizia, in relazione al reato di cui all’art. 4, comma 2, legge n. 110 del 1975.
Considerato che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento, reso con motivazione contestuale, all’esito del giudizio cartolare di appello, celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19 – per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 131-bis cod. pen. e 4, comma 3 legge n. 110 el 1975, nonché vizio di motivazione – risulta proposto tardivamente rispetto all’avvenuta notifica della pronuncia (ricorso proposto in data 20 giugno 2023).
Rilevato che, nel caso al vaglio, il procedimento sia di primo (sentenza emessa in data 13 maggio 2022) che di secondo grado (sentenza emessa in data 22 maggio 2023), è stato trattato nel vigore del rito emergenziale di cui all’art. 23-bis del d l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito dalla legge del 18 dicembre 2020 n. 176, come prorogata, con trattazione in udienza camerale non partecipata e che, ai sensi dell’art. 35 d. Igs. n. 150 del 2022, non era ancora in vigore l’art. 598-ter cod. proc. pen., in tema di declaratoria dell’assenza dell’imputato.
Considerato, dunque, che, nel caso di specie, rispetto al termine per impugnare non può operare la previsione di cui all’art. 585, comma 1-bis cod. proc. pen., tenuto conto che si è trattato di sentenza di secondo grado emessa all’esito di trattazione in udienza camerale non partecipata, in deroga alle forme ordinarie previse dal codice di rito e, quindi, della pubblica udienza (soggetta alle stesse regole del giudizio di primo grado ex art. 598 cod. proc. pen.) o del rito camerale partecipato di cui all’art. 127 cod. proc. pen. nei casi indicati dall’art. 599 cod. proc. pen. e nel caso di appello avverso sentenze emesse all’esito di rito abbreviato (Sez. 6, n. 1167 del 30/11/2021, dep. 2022, G., Rv. 282400 – 01, in nnot.).
Ritenuto che, nella mancanza di una sostanziale situazione processuale di assenza dell’imputato, cui la norma citata collega l’allungamento del termine per impugnare (cfr. Sez. 3, n.43835 del 12/10/2023, C., Rv. 285332 – 01, in mot., nel senso che il termine aggiuntivo di 15 giorni previsto dall’art. 585, comma 1-ter cod. proc. pen. si applica, esplicitamente, solo ed esclusivamente agli imputati dichiarati assenti secondo la previsione di cui agli artt. 420 e 420-bis cod. proc. pen., pronuncia adottata in un caso di appello avverso sentenza emessa all’esito di rito abbreviato richiesto dall’imputato a mezzo di procuratore speciale, pur indicato “assente” nell’intestazione della sentenza) il ricorso è tardivo rispetto al termine previsto dall’art. 585, comma 2 lett. a) cod. proc. pen.’ a fronte della notifica dell’avvenuta
sentenza, risalente al 22 maggio 2023 (cfr. Sez. 5, n. 8131 del 24/01/2023, D., Rv. 284369 – 01).
Considerato, in ogni caso, che i motivi di ricorso si appalesano inammissibili e, comunque, manifestamente infondati, nel senso che sia la dedotta inosservanza della previsione di cui agli artt. 131-bis cod. pen. e art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975, sia la denunciata carenza di motivazione sono censure reiterative dei motivi di appello, cui la Corte territoriale ha risposto con ragionamento completo, immune da censure e privo di illogicità manifesta.
Rilevato, infatti, che la Corte territoriale ha fatto notare, con ragionamento ineccepibile, che il coltello portato senza giustificato motivo dall’imputato è a serramanico, dotato di sistema di blocco, con lama monofilare di sei centimetri e che si è tenuto conto, nel respingere la richiesta ex art. 4, comma 3, cit., non solo delle dimensioni dello strumento atto ad offendere, ma anche delle complessive modalità del fatto e della personalità dell’imputato (cfr. p. 7 della sentenza di appello).
Considerato, peraltro, che la Corte di appello ha correttamente applicato il principio di diritto secondo il quale il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità, relativa al porto di oggetti atti ad offendere, di cui all’a 4, comma terzo legge n. 110 del 1975 impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., posto che se il fatto è stato ritenuto “non lieve” dal giudice di merito, l’offesa non può essere al contempo considerata “particolarmente tenue” ai fini del riconoscimento del beneficio (Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Rv. 275242 – 02).
Reputato che l’inammissibilità può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente