Tenuità del Fatto: Quando il Danno Esclude la Non Punibilità
L’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è un tema centrale nel diritto penale, ma i suoi confini non sono sempre netti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un punto fondamentale: se la condotta criminosa provoca un danno significativo, come il rendere un edificio ‘più fatiscente e pericoloso’, non si può invocare questo beneficio. Analizziamo insieme la decisione per comprendere meglio i limiti di questo istituto.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un soggetto condannato in Corte d’Appello per il reato di tentato furto aggravato. La Corte territoriale aveva riformato la sentenza di primo grado, ritenendo provata la responsabilità dell’imputato. Contro questa decisione, la difesa ha proposto ricorso, basandolo su due motivi principali: uno relativo alla valutazione delle prove e l’altro concernente la mancata applicazione di una specifica causa di non punibilità.
I Motivi del Ricorso e la questione della tenuità del fatto
Il ricorrente ha avanzato due principali censure contro la sentenza d’appello.
Primo Motivo: La Valutazione delle Prove
Con il primo motivo, la difesa lamentava vizi di motivazione riguardo alla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato. Si contestava, in sostanza, il modo in cui i giudici di merito avevano interpretato le prove a carico dell’imputato. La Cassazione, tuttavia, ha ritenuto questo motivo inammissibile, qualificandolo come una mera ‘doglianza in fatto’. In altre parole, il ricorso non evidenziava un vero errore di diritto, ma cercava di ottenere una nuova valutazione delle prove, attività preclusa in sede di legittimità.
Secondo Motivo: La Mancata Applicazione della Tenuità del Fatto
Il secondo motivo, più rilevante sotto il profilo giuridico, riguardava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La difesa sosteneva che i giudici d’appello avessero omesso di pronunciarsi su questa specifica richiesta, avanzata tramite motivi aggiunti. Questo beneficio, se concesso, avrebbe evitato la condanna all’imputato, pur riconoscendo la sua colpevolezza.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte Suprema ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile, fornendo una motivazione chiara e lineare. Riguardo al secondo motivo, i giudici hanno stabilito che la richiesta di applicazione della tenuità del fatto era stata implicitamente ma inequivocabilmente disattesa dalla Corte d’Appello. Sebbene non vi fosse una statuizione espressa, il ragionamento della sentenza impugnata era logicamente incompatibile con il riconoscimento della particolare tenuità. La Corte d’Appello, infatti, aveva evidenziato che la condotta dell’imputato aveva danneggiato l’edificio al punto da renderlo ‘più fatiscente e pericoloso’. Un’offesa di tale portata, secondo la Cassazione, non poteva in alcun modo essere considerata di ‘modesta entità’. Di conseguenza, la richiesta era manifestamente infondata, e il suo rigetto (anche se implicito) era corretto.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la valutazione della tenuità del fatto non può prescindere dalle conseguenze concrete della condotta. Un’azione che provoca un danno non trascurabile, aggravando lo stato di un immobile e aumentandone la pericolosità, supera la soglia della modesta entità richiesta dalla norma. La decisione conferma inoltre che, in sede di legittimità, non è possibile rimettere in discussione l’apprezzamento delle prove operato dai giudici di merito, a meno che la loro motivazione non sia palesemente illogica o contraddittoria. Per gli operatori del diritto e i cittadini, il messaggio è chiaro: la non punibilità per fatti tenui non è un’esenzione automatica per reati di lieve entità, ma un beneficio subordinato a una valutazione complessiva che include l’entità del danno prodotto.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il primo motivo era una richiesta di rivalutazione delle prove, non consentita in Cassazione, e il secondo motivo sulla tenuità del fatto è stato ritenuto manifestamente infondato.
La causa di non punibilità per tenuità del fatto può essere applicata se il reato ha causato un danno significativo?
No. La Corte ha chiarito che se la condotta, come in questo caso, danneggia un edificio rendendolo ‘più fatiscente e pericoloso’, l’offesa non può essere considerata di modesta entità e, di conseguenza, la causa di non punibilità per tenuità del fatto non è applicabile.
Una Corte può rigettare una richiesta in modo implicito?
Sì. La Corte di Cassazione ha affermato che la Corte d’Appello ha implicitamente respinto la richiesta di applicazione della tenuità del fatto, fornendo una motivazione (la gravità del danno) che era logicamente incompatibile con l’accoglimento della richiesta stessa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11814 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11814 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 25/08/1982
avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, che ha riformato la sentenza di primo grado ritenendo sussistente l’ipotesi tentata del delitto di furto aggravato;
letta la memoria difensiva pervenuta via PEC in data 21 febbraio 2025;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo e oggettivo del delitto, censurando la valutazione del quadro probatorio svolta dalla Corte territoriale, oltre ad essere costituito da mere doglianze in fatto, non sia consentito in sede di legittimità, perché finalizzato a realizzare una rivalutazione delle fonti probatorie, valorizzate, con motivazione congrua e logica, dai Giudici di merito (si veda pag. 5 della sentenza impugnata, ove si dà conto del puntuale scrutinio del compendio operato dalla Corte territoriale);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza delle norme processuali e vizi di motivazione in ordine alla mancata pronuncia della Corte di merito sui motivi aggiunti di appello con i quali si chiedeva la applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, sia manifestamente infondato, atteso che – come emerge dalla motivazione fornita dalla stessa Corte di appello – l’offesa non poteva affatto ritenersi di modesta entità, posto che l’imputato, con la propria condotta, aveva danneggiato l’edificio tanto da renderlo «più fatiscente e pericoloso», sicché la sentenza impugnata ha in realtà implicitamente disatteso la richiesta, offrendo una motivazione logicamente incompatibile con essa;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2025.