Tenuità del fatto e condotta abituale: la Cassazione fa il punto
L’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale, è spesso al centro di dibattiti giurisprudenziali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha offerto un importante chiarimento su uno degli elementi ostativi a tale beneficio: il comportamento abituale. La Corte ha stabilito che, per valutare l’abitualità della condotta, il giudice può tenere conto anche di reati precedenti, della stessa indole, che siano stati dichiarati prescritti.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dalla condanna di una persona per la violazione di un provvedimento emesso dal Questore, che le vietava l’accesso a una specifica area della città. La condanna, pronunciata in primo grado dal Tribunale e confermata dalla Corte d’Appello, è stata impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione.
L’imputata ha presentato due principali motivi di ricorso:
1. La presunta illegittimità del provvedimento del Questore, sostenendo che fosse sovrapponibile a una precedente sanzione amministrativa emessa dal Sindaco per la violazione di un’ordinanza contingibile e urgente.
2. La mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis c.p.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo entrambi i motivi e condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Sentenza: l’irrilevanza dei reati prescritti per la tenuità del fatto
La Corte ha smontato punto per punto le argomentazioni difensive.
Sul primo motivo, i giudici hanno ribadito la piena autonomia e legittimità del provvedimento del Questore, emesso per fronteggiare specifiche situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. Tale provvedimento ha una natura e una finalità diverse rispetto all’ordinanza sindacale, rendendo irrilevante la precedente sanzione amministrativa.
Il punto cruciale della decisione, tuttavia, risiede nell’analisi del secondo motivo, relativo alla tenuità del fatto. La Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p. perché, nel caso di specie, emergeva una condotta abituale. L’imputata aveva infatti violato ripetutamente il provvedimento del Questore. Sebbene queste precedenti violazioni non fossero state sanzionate penalmente a causa del decorso del termine di prescrizione, esse sono state considerate rilevanti per valutare la personalità e la condotta dell’imputata.
Richiamando un proprio precedente (sentenza n. 32857 del 2022), la Corte ha affermato un principio di diritto fondamentale: “In tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai fini della valutazione del presupposto ostativo del comportamento abituale, (…) rilevano i reati della stessa indole dichiarati prescritti nell’ambito dello stesso procedimento, posto che l’estinzione del reato per prescrizione non elide ogni effetto penale della sentenza”.
In altre parole, la prescrizione estingue il reato e la possibilità di punirlo, ma non cancella il fatto storico. Tale fatto può e deve essere considerato dal giudice per valutare se il comportamento dell’imputato sia meramente occasionale o, al contrario, espressione di una tendenza a delinquere che rende inapplicabile il beneficio della non punibilità.
Conclusioni
Questa ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale di grande importanza pratica. Dimostra che la valutazione per la concessione della non punibilità per particolare tenuità del fatto deve essere complessiva e non può ignorare la storia criminale del soggetto, anche quando questa includa episodi non più perseguibili per intervenuta prescrizione. La decisione sottolinea che la prescrizione è un istituto di natura processuale che non annulla la gravità del fatto storico né la sua capacità di rivelare la pericolosità o l’abitualità della condotta di un individuo. Per i cittadini e gli operatori del diritto, ciò significa che la valutazione sull’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. è più complessa di una semplice analisi dell’episodio specifico e richiede un esame approfondito del comportamento complessivo tenuto dall’imputato.
Perché non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Non è stata applicata perché la Corte ha riscontrato un comportamento abituale da parte dell’imputata, consistente nella reiterata violazione del provvedimento del Questore. L’abitualità della condotta è una delle cause che ostacolano l’applicazione di tale beneficio.
Possono dei reati già prescritti essere usati per valutare la condotta di un imputato?
Sì. Secondo la Corte, anche i reati della stessa indole dichiarati prescritti sono rilevanti per valutare il presupposto del comportamento abituale. L’estinzione del reato per prescrizione non cancella ogni suo effetto penale e non impedisce al giudice di considerare il fatto storico per valutare la personalità dell’imputato.
Un provvedimento del Questore è valido anche se esiste già una sanzione amministrativa del Sindaco per lo stesso fatto?
Sì. La Corte ha chiarito che il provvedimento del Questore, emesso per fronteggiare situazioni di pericolo, è autonomo e legittimo rispetto a un precedente provvedimento sindacale di natura amministrativa. Le due misure hanno finalità diverse e possono coesistere.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4342 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4342 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nata a KYUSTENDIL (BULGARIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di SALERNO, con sentenza in data 04/04/2025, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia, pronunciata dal TRIBUNALE di SALERNO, in data 17/05/2024, n confronti di COGNOME NOME in relazione al reato di cui all’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 14 del 2017, in relazione all’art. 21-ter d.l. n. 113 del 2018 (con. dalla legg 2018), il giorno 14.1.2020.
Propone ricorso per cassazione l’imputata, deducendo i seguenti motivi. Con memoria insiste pe ammissibilità e fondatezza.
Motivi:
il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motiv riferimento alla ritenuta responsabilità e alla rinnovazione istruttoria, è inammiss provvedimento del AVV_NOTAIO impositivo del divieto di accedere in una precisa zona della c stato legittimamente emesso per fronteggiare descritte e non contestate situazioni di peri nulla rilevando il precedente provvedimento sindacale in forza del quale l’imputata er amministrativamente sanzionata per la violazione di detto ordine contingibile e urgente; del alla luce della accertata autonomia del provvedimento questorile, è inammissibile la deduzion lamenta la mancata acquisizione dell’ordinanza sindacale;
-il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di m riferimento alla causa di non punibilità dell’art. 131-bis cod. pen., è inammissibile, in contesta la rilevata reiterata violazione del provvedimento del AVV_NOTAIO, non sanzionata decorso del termine di prescrizione, ma rilevante ai fini dell’art. 131-bis cod.pen. (Sez. 3 del 12/07/2022, Musone, Rv. 283486 – 01: “In tema di non punibilità per particolare tenui fatto, ai fini della valutazione del presupposto ostativo del comportamento abituale, ai sens 131-bis, comma terzo, cod. pen., rilevano i reati della stessa indole dichiarati prescritti dello stesso procedimento, posto che l’estinzione del reato per prescrizione non el penale della sentenza”);
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determi causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al vers della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese process della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.