Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 21138 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21138 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASERTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 9 marzo 2023 la Corte di appello di Napoli ha confermato quella con cui, il 16 aprile 2021, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha dichiarato NOME COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in rapporto di equivalenza con la recidiva, la ha condannata alla pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato, di otto mesi di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali.
NOME COGNOME propone, con l’assistenza dell’AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale eccepisce violazione di legge per avere il giudice di merito omesso di dichiarare, pur al cospetto di tutte le condizioni normativamente previste, non doversi procedere per particolare tenuità del fatto, istituto applicabile alla fattispecie per effetto di modif normativa entrata in vigore nel corso del giudizio di appello.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, il 10 gennaio 2024, l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto.
In fatto, è pacifico che la causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., non applicabile alla fattispecie in esame al tempo della proposizione del giudizio di appello in ragione dei previsti limiti edittali pena, lo è divenuta per effetto della novella operata dall’art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, entrata in vigore il 30 dicembre 2022, ovvero dopo la scadenza del termine per la proposizione dell’appello ma prima della conclusione del giudizio di secondo grado, intervenuta il 9 marzo 2023.
Rebus sic stantibus, è pacifico che, avuto riguardo alla natura sostanziale dell’istituto ed alla sua conseguente soggezione al principio di retroattività della legge penale più favorevole, la relativa questione avrebbe potuto essere utilmente dedotta da una delle parti processuali o rilevata d’ufficio dal giudice.
L’omessa attivazione, da parte della Corte di appello, del potere di riconoscere, motu proprio, la particolare tenuità del fatto ed il silenzio serbato, in proposito, dall’imputata – la quale, nelle conclusioni, rassegnate in epoca
successiva all’entrata in vigore del testo che ha ampliato la sfera di applicabilità della causa di esclusione della punibilità, nulla risulta avere osservato sul punto -ostano, tuttavia, alla proposizione, in questa sede, della questione, che deve, quindi, intendersi definitivamente preclusa.
Tanto, in ossequio al consolidato canone ermeneutico, formatosi al tempo dell’introduzione dell’art. 131-bis cod. pen. ma senz’altro mutuabile in relazione al più recente fenomeno di successione di leggi nel tempo, secondo cui «In tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità» (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282773 – 01; Sez. 5, n. 57491 del 23/11/2017, COGNOME, Rv. 271877- 01; Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016, COGNOME, Rv. 266678 – 01).
La questione postula, invero, un apprezzamento di merito precluso in sede di legittimità e che poteva essere proposto al giudice procedente al momento dell’entrata in vigore della nuova disposizione, come motivo di appello ovvero almeno come sollecitazione in sede di conclusioni del giudizio di secondo grado.
Né, in senso contrario, vale ricordare, come fa la ricorrente, che la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto può essere dedotta davanti al giudice di legittimità o da questo rilevata ex officio ai sensi dell’art. 609, comma 2, cod. proc. pen. – a tenore del quale la Corte di cassazione decide anche le questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello – ciò che presuppone, come detto, l’impossibilità di sollevare la questione nelle precedenti fasi processuali, condizione non ricorrente nel caso di specie, connotato dall’entrata in vigore della novella in epoca precedente alla conclusione del giudizio di secondo grado.
3. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di NOME COGNOME al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle sp processuali.
Così deciso il 02/02/2024.