Tenuità del Fatto e Abusi Edilizi: la Cassazione Fa Chiarezza
L’applicazione della causa di non punibilità per tenuità del fatto rappresenta una delle questioni più dibattute nel diritto penale, specialmente in materie come quella degli abusi edilizi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito importanti chiarimenti sui limiti di questo istituto, stabilendo che non può essere invocato quando la condotta, seppur formalmente riconducibile a un reato, presenta profili di gravità concreta. Il caso analizzato riguarda la costruzione di una tensostruttura senza permessi in una zona soggetta a vincoli specifici.
Il Caso: Una Tensostruttura Abusiva per l’Addestramento di Cavalli
I fatti traggono origine dalla condanna, confermata in primo e secondo grado, di un imprenditore per aver realizzato una tensostruttura destinata all’addestramento di cavalli. L’opera era stata costruita in violazione di diverse normative: non solo quelle puramente edilizie (art. 44 D.P.R. 380/2001), ma anche quelle antisismiche (artt. 93, 94 e 95 D.P.R. 380/2001). La condanna inflitta era stata di due mesi di arresto e 17.500 euro di ammenda.
I Motivi del Ricorso e l’Invito alla Tenuità del Fatto
L’imprenditore ha presentato ricorso per Cassazione basandosi su due principali motivi. Il primo, e più rilevante, era la mancata applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, che prevede la non punibilità per particolare tenuità del fatto. Secondo la difesa, l’abuso commesso doveva essere considerato di lieve entità. Il secondo motivo lamentava un vizio nella motivazione relativa alla determinazione della pena, ritenuta eccessiva.
La Valutazione della Cassazione sulla Tenuità del Fatto
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che le censure sollevate fossero questioni di merito, non rivalutabili in sede di legittimità. I giudici hanno sottolineato che la decisione della Corte d’Appello di non riconoscere la tenuità del fatto era basata su una motivazione logica, congrua e priva di vizi.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha validato il ragionamento dei giudici di merito, i quali avevano escluso la tenuità dell’offesa sulla base di una serie di elementi concreti e significativi. In primo luogo, sono state evidenziate le peculiarità del luogo in cui era sorta la costruzione: si trattava di una zona sismica e situata in una fascia di rispetto autostradale, aree soggette a tutele rafforzate per la sicurezza pubblica.
Inoltre, la struttura non era destinata a un uso privato e occasionale, ma allo svolgimento di un’attività imprenditoriale. Questo, unito alle dimensioni considerevoli dell’opera, ha contribuito a delineare un quadro di offensività tutt’altro che trascurabile. Un altro fattore determinante è stata l’impossibilità di ottenere una sanatoria edilizia, a riprova della non regolarizzabilità dell’intervento. Infine, la Corte ha dato peso al comportamento successivo del ricorrente, che, anche a distanza di anni, non aveva provveduto a ripristinare lo stato dei luoghi, dimostrando una persistente indifferenza verso la legalità.
Anche riguardo al trattamento sanzionatorio, la Cassazione ha ritenuto adeguata la motivazione, che aveva tenuto conto delle dimensioni dell’opera, della sua realizzazione in zona sismica e della capacità a delinquere del soggetto, giudicando la pena proporzionata secondo i criteri dell’art. 133 del codice penale.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la valutazione sulla tenuità del fatto non è un automatismo, ma un giudizio complesso che deve tenere conto di tutte le circostanze del caso. Per gli abusi edilizi, elementi come la localizzazione in zone vincolate (sismiche o di altro tipo), la destinazione commerciale dell’opera, le sue dimensioni e la condotta post-reato dell’imputato sono decisivi per escludere l’applicazione della causa di non punibilità. La decisione conferma che l’interesse pubblico alla sicurezza e all’ordinato sviluppo del territorio prevale quando l’abuso non è meramente formale, ma presenta concreti profili di pericolosità e un significativo impatto negativo.
È possibile invocare la particolare tenuità del fatto per un abuso edilizio?
Sì, in linea di principio è possibile, ma la sua applicazione è esclusa quando l’abuso presenta elementi di gravità concreta, come la realizzazione in zona sismica o per fini commerciali, e l’imputato non ha provveduto a ripristinare lo stato dei luoghi.
Quali elementi impediscono l’applicazione della causa di non punibilità per tenuità del fatto in un caso di abuso edilizio?
Secondo la sentenza, gli elementi ostativi sono: la costruzione in zona sismica e in fascia di rispetto autostradale, lo svolgimento di un’attività imprenditoriale, le dimensioni della struttura, l’impossibilità di ottenere una sanatoria e il comportamento successivo del reo che non ha ripristinato la legalità.
La Corte di Cassazione può riesaminare nel merito la decisione del giudice sulla tenuità del fatto?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito tale decisione. Il suo controllo è limitato a verificare che la motivazione del giudice precedente sia logica, congrua e non presenti vizi giuridici, senza entrare in una nuova valutazione dei fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37546 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37546 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MASSAROSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RAGIONE_SOCIALE NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa in primo grado di condann pena di mesi due di arresto ed euro 17.500 di ammenda per i reati di cui all’art. 44, lett.b), D.p.r. 380/2001 (capo a), in relazione alla costruzione di una tenso truttu campo per l’addestramento dei cavalli ed in relazione ai reati dì cui agli artt. 95, 9 380/2001 (capo b), tutti ritenuti in continuazione con il primo.
Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di le ge in o mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. ren. Con motivo, lamenta vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzioNOMEri
Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in ede di legit collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di mer to in ord configurabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esehte da vizi giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazi sentenza impugnata è senz’altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territor riferimento alle peculiarità del fondo su cui è costruita la struttura, trattandosi di inserita in una fascia di rispetto delle autostrade, allo svolgimento di un’attivi!à imp alle dimensioni della struttura, alla conseguente impossibilità di ottenere una saNOMEr al comportamento successivo del ricorrente, che a distanza di anni non ha rihiesso a n stato dei luoghi.
Considerato che anche le determinazioni del giudice di merito in ordie al tratt sanzioNOMErio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugna a è senz’ ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alle dimEtrisioni realizzata in zona sismica, e alla capacità a delinquere del ricorrente, r tendo proporzionata, alla stregua dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., la quantifiOazio effettuata dal primo giudice.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condan0 del ricor pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21/06/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente