Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 160 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 160 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. a favore dell’odierno ricorrente pur a fronte del riconoscimento dell’ipotesi “lieve” del delitto d ricettazione, oggi contemplata dall’art. 648, comma quarto, cod. pen., è manifestamente infondato;
rilevato che, secondo l’orientamento di questa Corte, ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità, il giudizio sulla tenuità dell’offes dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., non essendo tuttavia necessaria la dettagliata disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti, tenendo anche conto che l’operatività dell’istituto postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per la integrazione della fattispecie, cosicché i criteri indicati nel primo comma dell’art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego, nel senso che l’applicazione di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (cfr., Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678);
considerato che, conformandosi ai suddetti principi ed allo stesso dato normativo di cui all’art. 131-bis cod. pen., risulta, dunque, immune da vizi la motivazione della Corte territoriale che (cfr., pag. 4 della impugnata sentenza), per escludere l’applicazione dell’istituto in parola, con un giudizio tipicamente “di merito”, ha fatto riferimento alle modalità della condotta tenuta dal ricorrente (di cui ha sottolineato il particolare allarme sociale e che ha ritenuto connotata da un dolo di particolare intensità), all’entità del danno da essa derivante (non qualificabile come esiguo), alla non episodicità del fatto, a fronte di un comportamento antisociale più volte manifestato, oltre che alla constatata maggiore proclività a delinquere dell’odierno ricorrente;
rilevato che, inoltre, nessuna contraddizione sussiste con il contestuale riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui al comma 4 dell’art. 648 cod. pen., in quanto trattasi di due istituti differenti, la cui operatività è subordinata alla sussistenza di diversi presupposti e a differenti apprezzamenti da parte dei giudici di merito; questa Corte ha infatti avuto modo di chiarire che “la natura esigua del danno (o del pericolo) concorre a rendere non punibile un fatto che è comunque offensivo, ma essa non può essere confusa con le ipotesi di “speciale (o
particolare) tenuità” o di “lieve entità” del fatto che attenuano il reato, senza escluderne l’offensività”; si è precisato che “si tratta di concetti non sovrapponibili che collocano la non punibilità per particolare tenuità del fatto nella angusta area schiacciata tra la totale inoffensività della condotta e il reato attenuato dall speciale o particolare tenuità del fatto o dalla sua lieve entità” sicché “non è … sufficiente una valutazione di lieve entità del reato, nemmeno se valorizzata dal giudice per quantificare la pena in modo da avvicinarla più ai valori minimi che a quelli massimi” (cfr., Sez. 3, n. 17184 del 14.10.2015, Coppo, Rv. 266754 – 01, dove la Corte ha per l’appunto precisato che la natura esigua del danno, o del pericolo, concorre, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., a rendere non punibile un fatto, sicché non può essere confusa con le ipotesi di “speciale” o “particolare” o “lieve” entità del fatto che attenuano il reato, senza escluderne l’offensività; conf., Sez. 1, n. 51261 del 07/03/2017, NOME, Rv. 271262 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2024.