Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21991 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21991 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BELFORTE NOME nato a MARCIANISE il 03/05/1957
avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione in relazione alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 635 cod pen., non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda nello specifico pag. 3 della sentenza impugnata nella quale la Corte ha correttamente ritenuto integrato il reato di danneggiamento aggravato specificando che la documentazione difensiva ed il certificato del medico del carcere, non consentivano di escludere la consapevolezza e volontarietà dell’azione lesiva posta in essere dal COGNOME);
che il secondo di ricorso che lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato avuto riguardo alla congrua e non illogica motivazione che ha escluso la particolare tenuità del fatto in ragione della non episodicità del reato contestato (si vedano pag. 3-4 della sentenza impugnata);
considerato che per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazio complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l’indicazione di quelli ri rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, i bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940); poiché tale valutazione va compiuta sulla base dei criteri di cui all’art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del gi correttamente esercitati nel caso di specie;
ritenuto che anche il terzo motivo di ricorso che denuncia il mancato accesso ad un programma di giustizia riparativa è reiterativo di doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito (si vedano nello specifico pag. 4-5 della sentenza impugnata);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 6 maggio 2025
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Il Consigliere COGNOME
Il Presidente