Tenuità del Fatto: La Cassazione Chiarisce i Criteri per il Diniego
L’istituto della tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale, consentendo di escludere la punibilità per reati di minima entità. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una valutazione attenta di specifici parametri. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 4118 del 2025, offre un chiarimento cruciale sui criteri che possono portare al diniego di questo beneficio, anche in presenza di un imputato incensurato.
I Fatti del Caso: Ricorso per Minaccia Aggravata
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un uomo, condannato in Corte d’Appello a Bologna per il reato di minaccia aggravata. L’unico motivo di doglianza sollevato dalla difesa riguardava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Secondo il ricorrente, i giudici di merito avevano errato nel non riconoscere la sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma, nonostante il suo stato di incensurato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Con questa decisione, la Suprema Corte ha confermato integralmente la sentenza della Corte d’Appello, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: La Valutazione della Tenuità del Fatto
Il cuore della pronuncia risiede nelle motivazioni con cui i giudici di legittimità hanno respinto le argomentazioni della difesa. La Corte ha sottolineato come i giudici d’appello avessero fornito una motivazione adeguata e non illogica per giustificare il diniego del beneficio.
Il principio di diritto ribadito è di fondamentale importanza: i criteri indicati dall’articolo 131-bis per il riconoscimento della tenuità del fatto sono cumulativi ai fini della concessione, ma alternativi ai fini del diniego. In altre parole, per escludere la punibilità, il giudice deve verificare la positiva sussistenza di tutte le condizioni richieste dalla norma (esiguità del danno, modalità della condotta, ecc.). Al contrario, per negare il beneficio, è sufficiente la valutazione negativa anche di un solo di questi elementi.
Nel caso specifico, la Corte ha implicitamente confermato che la valutazione negativa operata dai giudici di merito su uno degli indici previsti dalla legge era sufficiente a precludere l’applicazione della norma, rendendo irrilevante lo stato di incensurato del soggetto. Questo approccio, consolidato nella giurisprudenza citata nell’ordinanza, impedisce che la fedina penale pulita possa, da sola, garantire l’accesso a questa causa di non punibilità se altri elementi del fatto-reato depongono in senso contrario.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale rigoroso sull’applicazione dell’art. 131-bis c.p. Le implicazioni pratiche sono significative:
1. Valutazione Discrezionale ma Vincolata: Il giudice di merito ha il potere discrezionale di valutare la sussistenza della tenuità del fatto, ma tale valutazione deve basarsi su un’analisi completa e logica di tutti gli indicatori previsti dalla norma.
2. Irrilevanza Parziale dell’Incensuratezza: Essere incensurato è un presupposto necessario (in quanto il comportamento non deve essere abituale), ma non sufficiente. Se le modalità della condotta o l’entità dell’offesa sono ritenute non particolarmente tenui, il beneficio può essere legittimamente negato.
3. Onere Motivazionale Rafforzato: Per ottenere l’applicazione della norma, la difesa deve argomentare la sussistenza di tutti i requisiti positivi. Al contrario, per la pubblica accusa e per il giudice che nega il beneficio, è sufficiente motivare in modo adeguato sulla carenza di anche un solo criterio.
Quando può essere negata l’applicazione della causa di non punibilità per tenuità del fatto?
L’applicazione può essere negata quando il giudice valuta negativamente anche uno solo dei criteri previsti dall’art. 131-bis del codice penale, come le modalità della condotta o l’entità dell’offesa. I criteri sono infatti alternativi per il diniego.
Lo stato di incensurato è sufficiente per ottenere il beneficio della tenuità del fatto?
No, pur essendo un elemento rilevante (in quanto esclude l’abitualità del comportamento), lo stato di incensurato non è di per sé sufficiente. È necessaria una valutazione positiva di tutte le componenti richieste dalla norma per poter concedere il beneficio.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la conferma della decisione impugnata. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come nel caso di specie, fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4118 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4118 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 03/12/1969
avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOMECOGNOME
considerato che l’unico motivo, con cui si deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. con riferimento al reato di minaccia aggravata ascritto al ricorrente, è manifestamente infondato, poiché – come emerge da pag. 3 della impugnata sentenza – i giudici di appello, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, hanno fornito sul punto una adeguata e non illogica motivazione, indicando le ragioni in base alle quali non possono ritenersi sussistenti i presupposti necessari per l’operatività della suddetta causa di non punibilità;
che, inoltre, pur trattandosi di un soggetto incensurato, deve affermarsi il principio, consolidato in giurisprudenza, secondo il quale il giudizio di particolare tenuità del fatto postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per la integrazione della fattispecie, cosicché i criteri indicati nel primo comma dell’art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell’offesa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego, nel senso che l’applicazione di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678; da ultimo v. Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 29/10/2024.