Tenuità del Fatto nello Spaccio: Quando la Quantità Conta
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fornisce importanti chiarimenti sui limiti di applicazione della tenuità del fatto ai reati di spaccio di sostanze stupefacenti. L’istituto, previsto dall’articolo 131-bis del codice penale, permette di escludere la punibilità per fatti di reato considerati lievi. Tuttavia, la Suprema Corte ha ribadito che alcuni elementi, come un quantitativo non trascurabile di droga e l’abitualità della condotta, sono ostativi a tale beneficio. Analizziamo insieme la decisione e le sue implicazioni.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un giovane condannato dalla Corte d’Appello per spaccio di sostanze stupefacenti. La difesa aveva articolato il ricorso su due motivi principali. In primo luogo, si contestava il mancato proscioglimento per particolare tenuità del fatto, sostenendo che la condotta non avesse raggiunto una soglia di gravità tale da meritare una sanzione penale. In secondo luogo, si lamentava il diniego delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena inflitta.
L’Analisi della Corte e la non applicabilità della tenuità del fatto
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo entrambe le doglianze difensive con argomentazioni chiare e in linea con il proprio orientamento consolidato.
Primo Motivo: L’Ostacolo della Quantità e dell’Abitualità
Per quanto riguarda la richiesta di applicazione della tenuità del fatto, i giudici hanno ritenuto la censura manifestamente infondata. La sentenza impugnata aveva correttamente evidenziato due elementi decisivi che impedivano di qualificare l’offesa come ‘particolarmente tenue’:
1. L’elevato quantitativo di sostanza: Il rinvenimento di quaranta grammi di droga è stato considerato un dato oggettivo di per sé indicativo di una certa gravità del fatto.
2. L’abitualità della condotta: Un elemento cruciale è stato l’incartamento trovato addosso a un correo, contenente nomi e cifre. Questo dettaglio è stato interpretato dalla Corte come una prova inequivocabile del fatto che lo spaccio non fosse un episodio isolato, ma un’attività abituale.
La Corte ha quindi confermato che la valutazione sulla tenuità del fatto non può prescindere da un’analisi complessiva che include sia l’entità del danno o del pericolo (in questo caso, legato alla quantità) sia le modalità della condotta, che possono rivelare una tendenza a delinquere.
Secondo Motivo: Le Attenuanti Generiche non sono un Diritto
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo al diniego delle attenuanti generiche, è stato giudicato inammissibile. La Corte di merito, con una valutazione logica e non censurabile, aveva escluso la presenza di elementi positivi che potessero giustificare una mitigazione della pena. La Cassazione ha colto l’occasione per ribadire un principio fondamentale: le attenuanti generiche non sono un diritto automatico che scatta in assenza di elementi negativi sulla personalità del reo. Al contrario, la loro concessione presuppone l’esistenza di elementi di segno positivo, meritevoli di considerazione, che devono essere concretamente provati e prospettati dalla difesa. In assenza di tali elementi, il diniego è una conseguenza legittima.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Suprema Corte si fonda su una rigorosa applicazione dei principi giuridici che regolano sia la tenuità del fatto sia le attenuanti generiche. Per il primo istituto, si sottolinea che non è sufficiente una generica ‘lieve entità’, ma è necessaria una ‘particolare tenuità’, esclusa da indicatori di gravità come la quantità di stupefacente e l’abitualità. Per le attenuanti, si ribadisce che non rappresentano una sorta di ‘sconto di pena’ dovuto, ma una valutazione discrezionale del giudice basata su elementi positivi concreti che giustifichino un trattamento sanzionatorio più mite. L’inammissibilità del ricorso ha comportato, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma che la soglia per l’applicazione della tenuità del fatto nei reati di spaccio è particolarmente alta. La giurisprudenza tende a considerare elementi come la quantità della sostanza e gli indizi di una condotta non occasionale come fattori decisivi per escludere il beneficio. Allo stesso modo, la decisione rafforza l’idea che per ottenere le attenuanti generiche non basta ‘non avere nulla contro’, ma è necessario ‘avere qualcosa a favore’: la difesa deve fornire al giudice elementi concreti e positivi sulla personalità e la vita dell’imputato che possano giustificare una riduzione della pena. Una lezione importante per chi opera nel diritto penale, che evidenzia la necessità di costruire strategie difensive basate su prove concrete e non su mere assenze di elementi negativi.
Perché la Corte ha negato l’applicazione della tenuità del fatto in questo caso di spaccio?
La Corte ha negato la tenuità del fatto perché ha ritenuto l’offesa non di ‘particolare tenuità’ a causa di due elementi principali: l’elevato quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuta (quaranta grammi) e la prova dell’abitualità della condotta di spaccio, desunta da un incartamento con nomi e cifre trovato a un correo.
Qual è il principio applicato dalla Corte per negare le circostanze attenuanti generiche?
La Corte ha applicato il principio secondo cui il riconoscimento delle attenuanti generiche non è un diritto che deriva automaticamente dall’assenza di elementi negativi sulla personalità dell’imputato. È invece necessaria la presenza di elementi positivi, che devono essere prospettati al giudice, i quali giustifichino una mitigazione della pena. In assenza di tali elementi, il diniego è legittimo.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione?
Come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria (in questo caso, 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16784 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16784 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto il primo motivo di ricorso proposto da COGNOME NOME, che censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione mancato proscioglimento per tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, atteso che la sentenza impugnata, in maniera non manifestamente illogica, ha evidenziato gli elementi ostativi alla qualificazione dell’offesa termini di “particolare tenuità” valorizzando l’elevato quantitativo di sostanza rinvenuta, pari a quaranta grammi, nonché l’incartamento trovato addosso al correo, nel quale erano riportati nomi e cifre, che danno conto della abitualità della condotta di spaccio (cfr. pag. 5);
osservato che il secondo motivo, che deduce la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione avuto riguardo al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, in quanto, con una valutazione di fatto che non presta il fianco a censure sul piano logico, la Corte di merito non ha ritenuto presenti, nel caso di specie, elementi valutabili per una mitigazione della pena – elementi peraltro nemmeno prospettati del ricorrente -, in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui il riconoscimento delle circostanze in esame non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, dep. 21/06/2021, COGNOME, Rv. 281590);
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 23/02/2024.