Tenuità del Fatto: La Cassazione Nega l’Applicazione per Spaccio Spregiudicato
Con l’ordinanza n. 25739/2024, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di spaccio, chiarendo i limiti di applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La decisione sottolinea come le modalità della condotta, e in particolare la spregiudicatezza dell’agente, siano elementi decisivi per escludere il beneficio, anche in contesti di reati di lieve entità.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un individuo condannato sia in primo grado dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sia in appello dalla Corte di Napoli per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, nella sua forma di lieve entità prevista dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990.
Il ricorrente lamentava due vizi principali nella sentenza d’appello: in primo luogo, un’errata valutazione nella dosimetria della pena; in secondo luogo, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’art. 131-bis del codice penale.
La Questione sulla Tenuità del Fatto e la Dosimetria della Pena
Il nucleo del ricorso si concentrava sulla richiesta di applicare l’art. 131-bis c.p., sostenendo che l’offesa arrecata fosse minima. Tuttavia, i giudici di merito avevano già respinto questa tesi, evidenziando elementi specifici della condotta dell’imputato.
Parallelamente, la critica alla dosimetria della pena si basava su una presunta carenza di motivazione da parte della Corte d’Appello nel determinare l’entità della sanzione inflitta. Entrambi i motivi sono stati giudicati dalla Corte di Cassazione come manifestamente infondati.
Le Motivazioni della Decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo una chiara analisi delle ragioni giuridiche.
Per quanto riguarda la tenuità del fatto, i giudici hanno ribadito un principio consolidato: la valutazione deve basarsi sui criteri dell’art. 133 del codice penale, ma non è necessaria un’analisi di tutti gli elementi. È sufficiente indicare quelli più rilevanti. Nel caso specifico, la Corte territoriale aveva correttamente evidenziato due fattori ostativi:
1. La non occasionalità della condotta: l’azione non appariva come un episodio isolato.
2. La spregiudicatezza: l’imputato, all’interno di una nota piazza di spaccio, aveva avvicinato di sua iniziativa le forze dell’ordine in borghese, credendoli acquirenti, e aveva offerto loro lo stupefacente che già portava con sé, suddiviso in dosi pronte per la vendita.
Queste modalità sono state considerate incompatibili con la “particolare tenuità” richiesta dalla norma.
Anche riguardo alla dosimetria della pena, la Cassazione ha confermato la correttezza della decisione impugnata. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Una motivazione dettagliata è richiesta solo quando la pena si discosta significativamente dalla media edittale. In questo caso, la pena era stata calibrata sul minimo previsto dalla legge ed erano state applicate le attenuanti generiche nella massima estensione possibile. Pertanto, la motivazione era da considerarsi adeguata.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ribadisce un concetto fondamentale: per l’applicazione della tenuità del fatto, non conta solo l’entità quantitativa dello stupefacente, ma sono decisive le modalità complessive dell’azione. Una condotta proattiva, sfrontata e inserita in un contesto consolidato di illegalità, come una piazza di spaccio, è sufficiente a dimostrare un grado di offensività e di pericolosità sociale che impedisce l’applicazione del beneficio.
Questa pronuncia serve da monito: la spregiudicatezza nel commettere il reato è un fattore che i giudici valuteranno con estrema attenzione per escludere la non punibilità, confermando un approccio rigoroso nella lotta allo spaccio di stupefacenti.
Quando non si applica la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in un reato di spaccio?
Secondo questa ordinanza, non si applica quando le modalità della condotta dimostrano non occasionalità e spregiudicatezza. Ad esempio, quando l’imputato agisce in una nota piazza di spaccio e avvicina proattivamente le forze dell’ordine in borghese per offrire la sostanza, già suddivisa in dosi.
È sufficiente che il giudice motivi la pena con espressioni generiche come “pena congrua”?
Sì, è sufficiente, specialmente quando la pena è fissata al minimo o vicino al minimo previsto dalla legge e sono già state applicate le attenuanti. Una motivazione specifica e dettagliata è necessaria solo quando la pena è di gran lunga superiore alla misura media edittale.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, quest’ultimo viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle Ammende, come sanzione pecuniaria per aver promosso un’impugnazione infondata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25739 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25739 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Appello di Napoli indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza d pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in ordine al reato di cui all’art. 5, d.P.R. 309/1990.
L’esponente lamenta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in rela dosimetria della pena e alla ritenuta inapplicabilità deWart. 131 bis cod. pen.
I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati.
.1 giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva congrua, non manifesta illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di secondo cui ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio :sulla te dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comrna primo, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essend l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6 – , n. 55107 del 08/11/2018 Rv. Sez. 7 – , Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022 Rv. 283044 – 01). Nella specie, territoriale, tenuto conto delle modalità della condotta ( segnatamente,la non occasio condotta e la spregiudicatezza con la quale l’imputato, all’interno di una nota piazz aveva avvicinato le forze dell’ordine in borghese, credendoli acquirenti, offre stupefacente che custodiva indosso già suddiviso in dosi).
Stesse considerazioni si impongono in ordine alla dosimetria della pena. E’ p consolidato il principio per cui la graduazione della pena rientra nella discrezionali di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: ” “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spieg ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misu edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243;Sez. 2, n. 36245 del 26/ Rv. 245596 – 01). Nel caso di specie, la sentenza impugnata sottolinea che la pena er calibrata sul minimo, ed erano state altresì applicate le attenuanti generiche ne estensione.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inarnmissibilità ( sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ric:orrente al pagamento delle procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura ind dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Am Così deciso in Roma, il 12 giugno 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH