Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 10408 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 10408 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/02/2025
TERZA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME
NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano nel procedimento a carico di: NOME, nato a Milano l’11/04/1958, avverso la sentenza del 19/04/2024 del Tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento della sentenza, con rinvio per nuovo esame; udito l’avv. NOME COGNOME difensore di fiducia di NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 19 aprile 2024, il Tribunale di Milano dichiarava non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, per tenuità del fatto.
Avverso la sentenza del Tribunale di Milano, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge ai sensi dell’art. 606, lettera b), cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. in relazione all’art. 469, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Deduce il Procuratore ricorrente che, dagli atti, emerge con evidenza l’abitualità della condotta di cessione e detenzione di sostanze stupefacenti, ostativa all’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.: a) dalle s.i. rese dal cessionario, NOME COGNOME che ha dichiarato di aver acquistato sostanza stupefacente dall’imputato per circa un anno e per due volte a settimana; b) dal sequestro di stupefacente avvenuto non solo nell’abitazione del ricorrente, ma anche in quello della figlia; c) dalle dichiarazioni dell’imputato, il quale ha ammesso che lo stupefacente in sequestro gli apparteneva e che spacciava tutti i giorni; d) dal verbale di sequestro di oltre 45 mila euro in
banconote di vario taglio, somma non giustificata da attività lavorativa; e) dai precedenti penali dell’imputato, avendo quest’ultimo una recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, sulla base di precedenti penali specifici a far data dal 2007, non contestata in sede di presentazione per il giudizio direttissimo per il malfunzionamento dell’applicativo per la richiesta dei certificati penali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł fondato.
1.1 Occorre premettere, con riferimento alla legittimazione del Procuratore della Repubblica a impugnare la decisione, che, avendo il Tribunale emesso sentenza di non doversi procedere ai sensi dell’art. 469, comma 1-bis, cod. proc. pen., prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, si Ł in presenza di una sentenza non appellabile da parte dell’ufficio del pubblico ministero, in tutte le sue articolazioni (cfr., Sez. U., n. 21716 del 23/2/2023, P., Rv. 284490), anche se deliberata al di fuori delle ipotesi previste dalla legge (Sez. 5, n. 19517 del 15/04/2016, COGNOME, Rv. 267241; Sez. 6, n. 28151 del 24/06/2014, COGNOME, Rv. 261749; Sez. 2, n. 8667 del 07/02/2012, COGNOME, Rv. 252481), con la conseguenza che il ricorso presentato va qualificato non per saltum, ma come ricorso diretto ai sensi dell’art. 608 cod. proc. pen. e che il giudice del rinvio, nel caso di annullamento, sarà da individuarsi nel Tribunale.
1.2 Occorre, altresì, premettere che il pubblico ministero ha depositato il ricorso in data 03/05/2024, prima del deposito della motivazione, che Ł stata depositata soltanto in data 18/06/2024.
Sul punto, un rigoroso orientamento ha affermato che le impugnazioni proposte contro il solo dispositivo del provvedimento impugnato, prima del deposito della motivazione, sono sempre e comunque inammissibili (Sez. 2, n. 23938 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279489; Sez. 6, sentenza n. 22145 del 3/12/2014, dep. 2015, Rv. 263633, in materia cautelare; Sez. 1, n. 4971 del 13/10/1998, COGNOME, Rv. 212066).
Altro orientamento, al quale il Collegio aderisce, in ossequio al favor impugnationis, costituente principio generale dell’ordinamento (ed in difetto di tassativa previsione contraria), ha invece ritenuto che la presentazione dell’impugnazione prima del deposito della motivazione non Ł di per sØ causa d’inammissibilità, se le censure dedotte si riferiscono ad aspetti della decisione evincibili inequivocabilmente dal solo dispositivo ed il vizio denunciato sia apprezzabile senza necessità di fare ricorso alla motivazione (Sez. 2, n. 50099 del 15/09/2017, COGNOME, Rv. 271331; Sez. 4, n. 40942 del 18/9/2015, COGNOME, Rv. 264710).
1.3 Nel caso di specie, il Tribunale di Milano ha ritenuto di prosciogliere l’imputato ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., stimando il fatto connotato da tenuità.
Deve essere allora ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) hanno puntualizzato che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo, nonchØ della condotta susseguente al reato sulla base della modifica introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), d.lgs. n. 150 del 2022.
Occorre altresì ricordare che la medesima decisione ha chiarito che, ai fini del presupposto ostativo dell’abitualità, il comportamento deve ritenersi tale quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame, incidentalmente
accertabili da parte del giudice procedente, precisando, sul punto, che il terzo illecito della medesima indole dà legalmente luogo alla serialità che osta all’applicazione dell’istituto e che la pluralità di illeciti non presuppone che si sia in presenza di condanne irrevocabili.
Ebbene, la censura del Procuratore della Repubblica ricorrente coglie nel segno, posto che, dal semplice raffronto tra imputazione e dispositivo, non si evincono effettivamente i presupposti della non tenuità del fatto, desumendosi al contrario, quali indici sintomatici ostativi al giudizio di tenuità del fatto e di non occasionalità della condotta, ma al contrario di una certa professionalità, le concrete modalità del fatto, vale a dire la cessione di sostanza stupefacente del tipo pesante concordata telefonicamente con l’acquirente, e, contestualmente, la detenzione di sostanza stupefacente di tipologia diversa (pesante e leggera) in piø abitazioni (non solo nella propria, ma anche in quella della figlia), infine la detenzione, presso l’abitazione, di una elevata somma di denaro in contanti. L’esattezza dei rilievi del ricorrente non Ł contraddetta dalla motivazione della sentenza che non offre una specifica e adeguata spiegazione per la quale il fatto di reato contestato sia da qualificare come di “particolare” tenuità, vale a dire dotato di minima e trascurabile offensività in concreto.
La sentenza merita, pertanto, di essere annullata, poichŁ la decisione di prosciogliere l’imputato ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. disattende i presupposti applicativi richiesti dalla norma, secondo i canoni interpretativi fissati dalla giurisprudenza di legittimità.
NØ rileva il fatto che le parti, interpellate sul punto, non avessero sollevato alcun dissenso, avendo questa Corte affermato che detta circostanza non esime il giudice dall’adempiere all’obbligo costituzionalmente imposto dall’art. 111, sesto comma, della Carta fondamentale (Sez. 3, n. 1578 del 22/10/2019, dep. 2020, COGNOME), nØ, piø in generale, preclude al Procuratore della Repubblica la possibilità di ricorrere per insussistenza dei presupposti di cui all’art. 131-bis cod. pen. e di ottenere l’annullamento della sentenza impugnata (Sez. 5, n. 29393 del 10/05/2019, Sbiti).
Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e la sentenza impugnata annullata senza rinvio. All’annullamento consegue la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano, in diversa persona fisica, per l’ulteriore corso, ai sensi dell’art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
P.Q.M
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano, per l’ulteriore corso.
Così Ł deciso, 19/02/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME